Il matrimonio contratto all’estero tra soggetti dello stesso sesso non può essere qualificato come “matrimonio” per l’ordinamento italiano, mancando uno dei requisiti essenziali e, quindi, non può produrre effetti giuridici; ne consegue che non è possibile alcuna trascrizione, non sussistendo un matrimonio per l’ordinamento italiano.
Anche se le unioni omosessuali rientrano nella nozione di formazione sociale di cui all’art. 2 Cost. e anche se alle persone dello stesso sesso spetta il diritto fondamentale di vivere una condizione di coppia ottenendone il riconoscimento giuridico, l’art. 2 Cost. non consente una automatica equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio, spettando al Parlamento, nell’esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette.
Trib. Pesaro_decreto 21 ottobre 2014 (65.95 Kb)