1. Google ha l’obbligo di ritirare e di impedire, per un periodo di cinque anni, la visualizzazione sul suo motore di ricerca di immagini illecitamente acquisite ad insaputa dell’interessato, che lo ritraggono in aspetti intimi della sua vita privata. Tali misure (di ritiro e di interdizione) sono necessarie per evitare che il motore di ricerca, pubblicando tali immagini illecite sulle pagine dei risultati, contribuisca, amplificandole, alle incontestabili violazioni al rispetto della vita privata dell’individuo commesse dai diversi siti internet che pubblicano le immagini illecite.
2. Tali misure (di ritiro e di interdizione) sono altresì necessarie alla luce dell’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, che obbliga gli Stati membri ad assicurare il rispetto della vita privata degli individui ed in considerazione, altresì, dell’impossibilità in cui si trova il ricorrente di fare rispettare il suo diritto attraverso le sole procedure messe a disposizione da Google (ovvero una domanda di ritiro ad ogni nuova messa in rete d’una di queste immagini con l’indicazione del suo URL), atteso che tali procedure si sono rivelate inutili (perché le immagini sono riapparse sistematicamente dopo la soppressione sulle pagine dei risultati del motore di ricerca).
3. Il rifiuto di Google di sopprimere tali immagini nonostante l’acquisita conoscenza del fatto (accertato giudizialmente) che le stesse erano state acquisite violazione il diritto alla vita privata del ricorrente determina anche la sua responsabilità civile.
Tribunale de Grande Istance Paris 6 novembre 2013 (140.57 Kb)