IL MUTAMENTO GIURISPRUDENZIALE NON E’ DI PER SE’ GIUSTIFICATO MOTIVO PER OTTENERE LA REVISIONE DELL’ASSEGNO DIVORZILE

Pur  considerando  l’ampiezza  della  formula  adottata  dal  legislatore,  consentire, come  auspica  parte  della  dottrina,  l’accesso  al  rimedio  della  revisione  dando  alla formula  dei  “giustificati  motivi”  un  significato  che  si  riferisca  alla  sopravvenienza  di tutti  quei  motivi  che  possano  far  sorgere  l’interesse  ad  agire  per  il  mutamento,  tra  i quali,  quindi,  anche  a  una  diversa  interpretazione  avallata  dal  diritto  vivente giurisprudenziale,  è  un’opzione  esegetica  non  percorribile,  in  quanto  non considera  che  l’interpretazione  giurisprudenziale  costituisce  una  chiave  di  lettura dei  dati  di  fatto  rilevanti  per  il  diritto  e  non  li  produce  essa  stessa  né  nel  mondo fenomenico né quale fonte normativa.  Il timore  che  in  tal  modo  possono  ingenerarsi  differenze  nel  trattamento  dei destinatari  dei  comandi  giudiziari,  a  seconda  che  il  giudizio  di  revisione  trovi  o meno  base  nel  verificarsi  di  fatti  sopravvenuti,  non  ha  ragion  d’essere  tenuto  conto che  in  assenza  di  essi  il  diritto  all’assegno  poggia  sul  giudicato  rebus  sic  stantibus, che  comprende  i  parametri  complessivi  al  riguardo  valutati,  e  considerato,  peraltro, che,  anche,  nel  diverso  caso  di  successione  della  legge  nel  tempo,  l’applicazione della  nuova  legge  trova,  com’è  noto,  il  suo  limite  nell’intervenuto  giudicato  sul rapporto  dedotto  in  giudizio,  senza  che  ciò  comporti  un  vulnus  al  principio  di uguaglianza  di  cui  all’art.  3  Cost.  rientrando  nella  discrezionalità  del  legislatore  di modificare nel tempo la disciplina giuridica degli istituti.  Non  va  sottaciuto,  poi,  che  ammettere  che  un  mutamento  di  orientamento giurisprudenziale  possa  integrare  uno  dei  “giustificati  motivi”  che  consentono  la revisione  delle  statuizioni  in  materia  di  revisione  dell’assegno  divorzile importerebbe  conseguenze  incongrue,  sia  nell’ipotesi  di  un  successivo  mutamento giurisprudenziale,  sia  nell’ipotesi  in  cui  il  giudice  del  merito,  non  tenuto  per  legge  al principio  dello  stare  decisis,  non  aderisse  alla  nuova  linea  interpretativa,  anche resa in sede nomofilattica dalla Corte di Cassazione .

1119_cass 20 gennaio 2020 (537.78 Kb)