DIVORZIO D’UFFICIO IN CASO DI CAMBIO DI SESSO? ORA LA PAROLA PASSA ALLA CORTE COSTITUZIONALE

E’ rilevante e non manifestamente infondata:
 
1) la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della L. n. 164 del 1982, nella formulazione anteriore dell’abrogazione intervenuta per effetto dell’art. 36 del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui dispone che la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso provoca l’automatica cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso senza la necessità di una domanda e di una pronuncia giudiziale, con riferimento ai parametri costituzionali degli artt. 2 e 29 Cost., e, in qualità di norme interposte, ai sensi degli artt. 10, primo comma, e 117 Cost., degli artt. 8 e 12 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo;
 
2) la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della L. n. 164 del 1982 con riferimento al parametro costituzionale dell’art. 24 Cost., nella parte in cui prevedono la notificazione del ricorso per rettificazione di attribuzione di sesso all’altro coniuge, senza riconoscere a quest’ultimo il diritto di opporsi allo scioglimento del vincolo coniugale nel giudizio in questione, né di esercitare il medesimo potere in altro giudizio, essendo esclusa la necessità di una pronuncia giurisdizionale dalla produzione ex lege dell’effetto solutorio in virtù del passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso;
 
3) la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della L. 164 del 1982 con riferimento all‘art. 24 Cost., negli stessi termini di cui sub 2), in relazione al coniuge che ha ottenuto la rettificazione di attribuzione del sesso;
 
4) la questione di legittimità costituzionale dell‘art. 4 della L. 164 del 1982 con riferimento al parametro costituzionale dell‘art. 3 Cost., per l‘ingiustificata disparità di regime giuridico tra l‘ipotesi di scioglimento automatico, operante ex lege, del vincolo coniugale previsto da tale norma in relazione all‘art. 3, quarto comma, lettera g) della L. n. 898 del 1970 e successive modificazioni e le altre ipotesi indicate in detto art. 3, sub. 1, lettere a), b), c) e sub. 2 lettera d).
 
 

14329_Cassazione Civile 6 giugno 2013 (5.17 Mb)