PRINCIPIO DI OFFENSIVITA’ E DIRITTO PENALE D’AUTORE: A PROPOSITO DELLA GUIDA SENZA PATENTE DEL SOTTOPOSTO A MISURA DI PREVENZIONE PERSONALE

Corte cost. 17 ottobre 2022, n. 211

Il principio di offensività «in astratto» non implica che l’unico modello, costituzionalmente legittimo, sia quello del reato di danno. Rientra, infatti, nella discrezionalità del legislatore la scelta per forme di tutela anticipata, che colpiscano l’aggressione ai beni giuridici protetti nello stadio della semplice esposizione a pericolo, nonché, correlativamente, l’individuazione della soglia di pericolosità alla quale riconnettere la risposta punitiva; prospettiva nella quale non è precluso, di norma, il ricorso al modello del reato di pericolo presunto (in tale ipotesi, tuttavia, affinché il principio di offensività possa ritenersi rispettato, occorrerà che la valutazione legislativa di pericolosità del fatto incriminato non risulti irrazionale e arbitraria, ma risponda all’id quod plerumque accidit.

Il principio di offensività del reato, anche nella sua configurazione come fattispecie di pericolo, postula che le qualità personali dei soggetti o i comportamenti pregressi degli stessi non possono giustificare disposizioni che attribuiscano rilevanza penale a condizioni soggettive, salvo che tale trattamento specifico e differenziato rispetto ad altre persone non risponda alla necessità di preservare altri interessi meritevoli di tutela. Non è quindi compatibile con il principio di offensività l’incriminazione di un mero status, anziché di una condotta, pur potendo rilevare, nei reati propri, la condizione soggettiva dell’autore.

Nella fattispecie di cui all’art. 73 del c.d. codice antimafia (che punisce la guida senza patente commessa da soggetto sottoposto a misura di prevenzione personale) non è ravvisabile una ipotesi di “responsabilità penale d’autore”. Le misure di prevenzione personale infatti, sia se applicate dall’autorità amministrativa, sia se adottate dall’autorità giudiziaria, presuppongono l’attualità della pericolosità sociale del destinatario per la sicurezza pubblica.

La violazione della regola, che vieta di guidare autoveicoli e motoveicoli senza patente al soggetto sottoposto a misura di prevenzione personale, è espressione di una valutazione discrezionale del legislatore, il quale ha ritenuto sussistere un quid pluris di pericolosità per il fatto che colui che sia sottoposto con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale possa circolare alla guida di un veicolo.

Corte cost. 17 ottobre 2022, n. 211