1. Ai sensi dell’art. 385 c.p.p., la polizia giudiziaria non può procedere all’arresto quando sia verosimilmente esistente una causa di giustificazione: non è necessario, a tal fine, che la causa di giustificazione emerga con certezza ma è sufficiente che sia verosimilmente esistente in base alle circostanze di fatto conosciute o conoscibili dagli agenti. (Nel caso di specie era ragionevolmente riconoscibile da parte degli agenti che hanno proceduto all’arresto la causa di giustificazione dell’adempimento del dovere di soccorso in mare).
2. Le navi della Guardia di finanza, anche se in servizio di polizia marittima, sono navi militari, ma non possono essere automaticamente ritenute anche navi da guerra, ai fini del reato di cui all’art. 1099 cod. nav. (rifiuto di obbedienza a nave da guerra), in assenza dei requisiti previsti dall’art. 239, comma, codice dell’ordinamento militare. Fra questi occorre che sia guidata da un ufficiale di marina al servizio dello Stato (requisito nella specie ritenuto non provato).
6626 cass. penale 20 febbraio 2020 (1262.86 Kb)