LA CASSAZIONE A TUTTO CAMPO SULLA COLPA MEDICA: IL CONCETTO DI IMPERIZIA E LA VALUTAZIONE DEL GRADO DI COLPA

1. L’art. 590-sexies dà rilievo alla distinzione tra colpa per imperizia, da un lato, e colpa per imprudenza o per negligenza, dall’altro. La perizia è connotato di attività che richiedono competenze tecnico-scientifiche o che presentano un grado di complessità più elevato della norma per le particolari situazioni del contesto; essa presuppone la necessità che il compito richieda competenze che non appartengono al quivis de populo e che sono tipiche di specifiche professionalità. L’agire dei professionisti, e quindi anche dei sanitari, presuppone in via elettiva errori determinati da imperizia, sicché l’eventuale negligenza o imprudenza deve essere accertata specificamente, in base a pertinenti dati fattuali che ne attestano la ricorrenza.

  

2. Nell’apprezzamento del grado di colpa del sanitario, deve tenersi conto della natura della regola cautelare la cui inosservanza gli si rimprovera, avendo incidenza sulla maggiore o minore esigibilità della condotta doverosa che egli possa limitarsi a conoscere la regola ed applicarla o, al contrario, sia chiamato a riconoscere previamente le condizioni che permettono di individuare le direttive comportamentali, che rendono doverosa l’adozione della misura, che consentono di individuare quale misura adottare.  

15258_Cassazione 18 maggio 2020 (1575.61 Kb)