La circostanza aggravante dell’avere agito con crudeltà, di cui all’art. 61 c.p., commi 1 a 4, è di natura soggettiva ed è caratterizzata da una condotta eccedente rispetto alla normalità causale, che determina sofferenze aggiuntive ed esprime un atteggiamento interiore specialmente riprovevole, che deve essere oggetto di accertamento alla stregua delle modalità della condotta e di tutte le circostanze del caso concreto, comprese quelle afferenti alle note impulsive del dolo.
Il dolo d’impeto, designando un dato meramente cronologico, non è incompatibile con la circostanza aggravante della crudeltà di cui all’art. 61 c.p., comma 1, n. 4.
RITENUTO IN FATTO
1. A seguito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Vasto ha affermato la responsabilità dell’imputato in epigrafe in ordine all’omicidio dei genitori, nonchè ai reati di porto abusivo di coltello, resistenza e lesioni personali aggravate nei confronti del personale di polizia giudiziaria intervenuto dopo i crimini.
Per ciò che riguarda i reati di omicidio, il Tribunale ha escluso le aggravanti della crudeltà e dell’uso di mezzo insidioso ed ha invece ritenuto quella di aver agito contro gli ascendenti, nonchè quella inerente alla loro minorata difesa. In relazione a tale ultima circostanza va tuttavia subito annotato che, mentre il dispositivo reca l’enunciazione dell’esistenza dell’aggravante in relazione ad ambedue gli eventi mortali, la motivazione ritiene che essa si configuri solo in relazione all’omicidio del padre.
Sono state concesse attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti residue ed alla recidiva e, ritenuta la continuazione, è stata inflitta la pena di 20 anni di reclusione, oltre al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili, da liquidare in separata sede.
2. Secondo quanto accertato dal Tribunale l’imputato, nella serata del (OMISSIS), mentre si trovava nell’abitazione familiare, colpì con 39 coltellate il padre che giaceva sul letto della stanza matrimoniale, attingendolo in organi vitali; indi si recò in cucina e colpì la madre con 72 coltellate, pure esse altamente lesive. Le condotte furono caratterizzate da un rapido e reiterato susseguirsi di colpi. Subito dopo, il D.V. trascinò i corpi sotto il suo letto e, per quanto possibile, eliminò le copiose tracce di sangue.
L’imputato non ha ammesso gli addebiti e la responsabilità è stata ritenuta anche a seguito di approfondimenti istruttori svolti nel corso del giudizio.
Il Tribunale ha ritenuto che gli illeciti siano maturati in un contesto familiare molto degradato, caratterizzato, soprattutto in passato, da comportamenti aggressivi e violenti del padre; e che essi costituiscano espressione di una rabbia esplosiva a lungo accumulata.
3. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vasto deducendo quattro motivi.
3.1. Con il primo si censura la motivazione per quanto attiene all’esclusione dell’aggravante della crudeltà. Si considera che le innumerevoli lesioni inflitte eccedono i limiti della normalità causale e costituiscono l’espressione di un accanimento crudele, efferato, contro i genitori che dovevano essere dilaniati, brutalizzati. Il Tribunale erra, poichè la condotta aggressiva viene dissociata dalle modalità di esecuzione del reato e viene considerata solo con riguardo al dolo.
3.2. Con il secondo motivo si prospetta l’erronea esclusione dell’aggravante della minorata difesa quanto all’omicidio della madre, basata anche sul travisamento di alcune emergenze probatorie. Infatti, atteso lo stato dei luoghi, la donna non aveva possibilità di chiedere utilmente aiuto; e non era neppure in condizione di difendersi, posto che fu aggredita dal figlio alle spalle.
Il giudice ha pure erroneamente trascurato che la vittima era in età avanzata e che l’art. 61 c.p., n. 5, nel testo novellato, ha approntato una tutela rafforzata alle persone anziane.
3.3. Con ulteriore motivo si lamenta carenza di motivazione in ordine alla concreta rilevanza attribuita alla riconosciuta recidiva specifica.
3.4. L’ultima censura attiene alla motivazione per ciò che riguarda la concessione delle attenuanti generiche e l’equivalenza tra tutte le circostanze: i reati sono estremamente gravi ed esprimono una lucida organizzazione, concretizzatasi anche nella sistematica cancellazione delle tracce.
4. La Prima Sezione penale, cui il ricorso è stato assegnato, ha evidenziato che vi sono incertezze nella giurisprudenza di legittimità in ordine all’individuazione degli elementi costitutivi della circostanza aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 4.
Si rammenta che in alcune risalenti pronunzie si delinea una netta distinzione tra sevizie e crudeltà, mentre in altre più recenti si traccia una diversità solo quantitativa.
Si aggiunge che la giurisprudenza attribuisce eminente rilievo soggettivo alla circostanza, ma vi è diversità di vedute quanto alla necessità che la vittima percepisca il tormento.
Si considera, ancora, che il Tribunale ha escluso l’aggravante avendone ritenuta la incompatibilità con il dolo d’impeto. Tale enunciazione è consonante con recente giurisprudenza ma non è condivisa: la matrice soggettiva della circostanza, afferente all’indole malvagia, alla personalità perversa, costituisce un dato preesistente ed indipendente rispetto all’elemento psicologico del reato. Alla luce di tali incertezze e divergenze il ricorso è stata rimesso alle Sezioni unite.
5. Il Primo Presidente, con decreto in data 9 maggio 2016, ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite e ne ha disposto la trattazione nell’udienza odierna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Il primo motivo di ricorso chiama in causa la questione rimessa alle Sezioni Unite: se l’aggravante della crudeltà sia compatibile col dolo d’impeto.
La giurisprudenza di legittimità esprime un orientamento consolidato sui più rilevanti tratti dell’aggravante. Occorre preliminarmente darne sinteticamente conto, sia per corrispondere alle istanze di chiarificazione espresse nell’ordinanza di rimessione, sia per porre alcune premesse utili alla risoluzione della questione prospettata.
Si enuncia insistentemente che la circostanza è caratterizzata da sofferenze che esulano dal normale processo di causazione, costituiscono un quid pluris caratterizzato dalla gratuità e superfluità dei patimenti, dalla efferatezza, dalla assenza di pietà (da ultimo, Sez. 1, n. 725 del 24 ottobre 2013, Iania, Rv. 258358; Sez. 1, n. 27163 del 28 maggio 2013, Brangi, Rv. 256476; Sez. 1, n. 33021 del 16 maggio 2012, Victorero Teran, Rv. 253527; Sez. 1, n. 25276 del 27 maggio 2008, Potenza, Rv. 240908). L’eccedenza della condotta rispetto alla normalità causale e la efferatezza costituiscono, in sintesi estrema, il nucleo della fattispecie aggravante.
Pure concorde è la giurisprudenza in ordine al carattere soggettivo della circostanza (da ultimo Sez. 1, n. 2489 del 14 ottobre 2014, Bruzzone, Rv. 262179); alla necessaria volontà di infliggere sofferenze aggiuntive e, quindi, alla consapevolezza che la vittima sia viva (Sez. 1, n. 19966, del 15/01/2013, Amore, Rv. 256254).
Inoltre, non si richiede che la vittima del reato abbia effettivamente percepito la gratuita afflittività della condotta, essendo la circostanza essenzialmente imperniata sulla considerazione del comportamento dell’autore dell’illecito e sulla conseguente maggiore riprovevolezza di un modus agendi connotato da particolare insensibilità, spietatezza, efferatezza (Sez. 1, n. 30285 del 27 maggio 2011, Alfonzetti, Rv. 250797; Sez. 1 n. 4678 del 29 ottobre 1998, Ventra, Rv. 213019).
Proprio il carattere eminentemente soggettivo della circostanza giustifica l’affermazione che non occorre che la condotta crudele sia diretta contro la vittima (Sez. 1, n. 35187 del 10 luglio 2002, Botticelli, Rv. 222520).
E’ tuttavia necessario che la stessa vittima sia ancora in vita, in quanto l’aggravante è configurabile solo quando l’azione si diriga verso una persona e tale è l’uomo soltanto finchè vive. Ne consegue che, una volta intervenuta la morte, gli atti di crudeltà compiuti contro le sue spoglie possono integrare all’occorrenza un reato diverso, ma non la circostanza in questione (Sez. 1, n. 35187 del 10 luglio 2002, Botticelli, Rv. 222519; Sez. 1, n. 556 del 22 giugno 1971, Cocchi, Rv. 119609).
L’aggravante è compatibile con il vizio parziale di mente, ma va esclusa quando la condotta sia espressione della patologia: va al riguardo compiuta un’indagine caso per caso (da ultimo Sez. 1, n. 20995 del 4 novembre 2011, Olivo, Rv. 252844; Sez. 1, n. 3748 de118 febbraio 1998, Varallo, Rv. 210120). Sul tema si tornerà nel prosieguo.
La crudeltà è pure compatibile con il dolo d’impeto. Anche su tale questione, naturalmente, si tornerà diffusamente.
2. Gli indirizzi di cui si è dato conto sono condivisi, nelle loro linee generali, dalle Sezioni Unite. La circostanza di cui si discute costituisce tipica espressione dello stile della codificazione: la normazione ha un’impronta fortemente casistica, attuata attraverso la previsione di innumerevoli tratti accessori, circostanziali, delle fattispecie. Il fine è quello di dirigere e limitare la discrezionalità giudiziale nell’individuazione della gravità del reato e della risposta sanzionatoria.
La disciplina dell’omicidio doloso costituisce un classico esempio di tale metodo: i motivi abietti o futili, la crudeltà, l’uso di sostanze venefiche o di mezzi insidiosi, l’azione nei confronti dei congiunti, la premeditazione ecc..
L’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 4, richiamato dagli artt. 576 e 577 c.p., attiene all’adoperare sevizie o all’agire con crudeltà verso le persone. La distinzione tra sevizie e crudeltà non è stata oggetto di speciali approfondimenti in ambito teorico. In giurisprudenza si riscontrano le oscillazioni cui fa cenno l’ordinanza di rimessione, ma non si riscontrano articolate riflessioni: segno che la distinzione presenta scarsa utilità pratica.
Al riguardo queste Sezioni Unite non nutrono dubbi, alla luce della nitida connotazione semantica dei termini. Le sevizie costituiscono azioni studiate, specificamente indirizzate finalisticamente ad infliggere alla vittima sofferenze fisiche aggiuntive, gratuite. Talvolta esse, pur afferendo senza dubbio al contesto illecito, non attengono propriamente all’azione esecutiva, tipica, e sono caratterizzate dall’adozione di specifici gesti volti proprio ad infliggere patimenti efferati. Dunque, la figura è caratterizzata dalla specificità della misura afflittiva studiata, sadicamente indirizzata direttamente alla vittima, nonchè dall’intenzionalità dell’agire. Parafrasando le classiche categorie del dolo d’evento, si può affermare che le sevizie richiedono dolo intenzionale: proprio la architettata, finalistica volontà di infliggere sofferenze perverse.
Per contro, la condotta crudele è quella che, pur non mostrando una studiata predisposizione finalizzata a cagionare, per qualche verso, un male aggiuntivo, eccede rispetto alla normalità causale e mostra l’efferatezza che costituisce il nucleo della fattispecie aggravante.
L’esperienza giuridica mostra illuminanti esempi delle fenomenologie di cui si parla. In un caso l’autore cagionò lesioni ai glutei e al fianco alla vittima quando era già agonizzante, per sadismo e sfregio. Nella sentenza di legittimità si parla genericamente di crudeltà; ma è verosimilmente più appropriato ritenere l’esistenza di sevizie, in considerazione del carattere sadico dell’azione di tagliuzzare i glutei, all’evidente quanto deliberato e studiato scopo (come si legge in sentenza) di infierire con patimenti umilianti e dolorosi (Sez. 1, n. 1894 del 18 gennaio 1996, Fertas, Rv. 203808).
In altro caso altrettanto emblematico sono state ritenute con piena evidenza le sevizie: la vittima venne legata, sottoposta ad una lenta, dolorosa e spasmodica asfissia da strangolamento; fu brutalmente pestata con frattura di alcune costole, sfregiata con una lunga ferita sulla guancia; venne pure stuprata (Sez. 1, n. 5901 del 14 febbraio 1980, Iaquinta, Rv. 145246).
3. Proprio l’efferatezza che contrassegna tutte le manifestazioni dell’aggravante induce a condividere l’indirizzo giurisprudenziale che, alla luce dell’art. 70 c.p., considera soggettiva la circostanza. Si tratta in effetti di comportamenti che rilevano precipuamente nella sfera della colpevolezza, dell’atteggiamento interiore, caratterizzato da particolare riprovevolezza per via della sua perversità.
E’ ben vero che l’aggravante chiama in causa le particolari modalità dell’azione. Tuttavia tali peculiarità rilevano più che per la concreta afflittività della condotta tipica che conduce all’evento, per il contrassegno di spietatezza che conferiscono, nel complesso, alla volontà illecita manifestatasi nel delitto. Insomma, le eccedenti modalità dell’azione mostrano una riprovevolezza che giustifica l’aggravamento della pena.
Coerente con tale lettura della norma è la costante, condivisa giurisprudenza che ritiene l’aggravante anche quando la crudeltà si manifesta nei confronti di una persona viva di cui non si sa se percepisca concretamente l’afflizione gratuita, trovandosi in stato d’incoscienza. Parimenti per ciò che riguarda l’esistenza della crudeltà quando essa è rivolta contro una persona diversa dalla vittima. E’ il caso di scuola del figlio costretto ad assistere allo scempio del genitore.
Insomma, è la perversità dell’intento che, al fondo, contrassegna la figura di cui si parla. Tale atteggiamento di gratuita eccedenza, naturalmente, è intrinsecamente volontario. Esso può essere definito doloso, ma con la precisazione, già accennata ma da ribadire, che non si fa qui riferimento al dolo d’evento ma se ne recuperano le categorie, i tipi, per più immediata ed agevole esplicazione del pensiero e catalogazione dei moti interiori entro schemi noti al lessico giuridico.
In breve, conclusivamente, è la stessa norma che configura l’aggravante come una circostanza soggettiva a colpevolezza dolosa.
Tale colpevolezza circostanziale può ben manifestarsi nella forma del dolo eventuale: l’agente è consapevole che vi è concreta, significativa possibilità che dalla propria condotta derivi un pregiudizio eccedente e tuttavia si risolve ad agire accettando tale eventualità. E’ il caso dell’autore che lascia la vittima agonizzante e senza scampo in un luogo remoto, accettando la concreta eventualità che la morte sopravvenga dopo strazianti patimenti a contatto con avverse forze della natura.
Infine, l’aggravante può concretizzarsi anche nel caso in cui il dolo d’evento sia eventuale: si tiene una condotta virulenta accettando la possibilità che da essa discenda l’evento lesivo.
Le considerazioni svolte – si confida – rendono chiaro che la riprovevolezza aggiuntiva riguarda l’azione e non l’autore. Si infligge una pena più severa perchè la condotta è efferata e non perchè l’agente è una persona crudele. Il contrario avviso espresso dall’ordinanza di rimessione non può essere condiviso. L’attribuzione al diritto penale di un’impronta autoriale rischia di evocare scenari del passato estranei al moderno diritto penale costituzionale. Inoltre, il dato normativo è chiaro: il rimprovero riguarda la condotta posta in essere nel corso dell’esecuzione del reato. Si può essere compassionevoli per un’intera vita ed efferati in una speciale, magari drammatica contingenza esistenziale. Infine il sistema. Il codice non è alieno dal considerare l’autore: la recidiva, l’abitualità, la professionalità nel reato. Ma sempre lo fa considerando la storia personale e mai un singolo atto.
4. Sulla base di tali premesse, è possibile affrontare le questioni controverse: la compatibilità tra dolo d’impeto e dolo di crudeltà; nonchè la correttezza dell’esclusione dell’aggravante nel caso in esame.
Orbene, questa Corte ha in numerose occasioni enunciato la compatibilità di cui si discute. Tale affermazione va ribadita e chiarita. Ed è bene prendere le mosse dalla tipologia di condotta caratterizzata dalla forsennata ripetizione degli atti lesivi, che qui interessa.
La giurisprudenza di legittimità si è ripetutamente occupata di vicende del genere di quella in esame, caratterizzate dalla insistita ripetizione dei colpi inferti alla vittima; ed ha costantemente affermato che l’accanimento violento può costituire crudeltà quando gli atti non sono funzionali al delitto ma costituiscono espressione autonoma di ferocia belluina che trascende la mera volontà di arrecare la morte (da ultimo Sez. 1, n. 27163 del 28 maggio 2013, Brangi, Rv. 256476). Il principio si riscontra in diverse altre pronunzie: in breve la speciale aggressività, la veemenza, il furore aggravano il reato solo quando non trovano giustificazione nella dinamica omicidiaria, non eccedono la normalità causale ma costituiscono espressione della volontà di infliggere sofferenze eccentriche cioè non direttamente finalizzate a determinare l’evento morte (ad es. Sez. 1, n. 33021 del 16 maggio 2012, Victorero Teran, Rv. 253527).
Tale condiviso indirizzo trova agevole spiegazione nella natura e nella conformazione della circostanza, di cui si è prima dato conto. La norma aggrava il reato quando si manifesta un atteggiamento di colpevole, riprovevole efferatezza documentata dalle modalità dell’azione. Nella maggior parte dei casi, come si desume da alcuni degli esempi proposti, la crudeltà è espressa dall’azione nel modo più chiaro. Esistono tuttavia contesti che non designano con univoca immediatezza il tratto tipico dell’aggravante. E’ il caso della reiterazione dei colpi: l’aggressività talvolta platealmente insistita può essere una contingente modalità omicidiaria oppure un modo per crudelmente infierire, per smembrare la vittima, per farne scempio. L’alternativa teorica impone al giudice di analizzare attentamente tutti i dettagli del contesto per sceverare l’un caso dall’altro: è ciò che accade normalmente nella prassi.
5. La circostanza della crudeltà è a colpevolezza dolosa. Tale colpevolezza non sempre si manifesta nella forma di un deliberato, lucido e conclamato proposito, reso di immediata evidenza dalle modalità dell’aggressione.
Nelle situazioni non evidenti s’impone un’accurata indagine sulle scaturigini dell’azione, sulla vicenda e sul suo autore. A tale proposito è di particolare rilievo, anche per le implicazioni che se ne possono trarre quanto al caso in esame, la già accennata (p. 1), copiosa ed uniforme giurisprudenza di questa Corte relativa a reati efferati commessi da persone in condizioni psicopatologiche. Di fronte a protagonisti di tale genere, si è affermato, occorre intendere se la peculiare aggressività sia frutto di un chiaro intento crudele o se, invece, costituisca espressione della patologia e sia quindi non colpevole, cioè non mossa dal proposito d’infliggere sofferenze superflue.
Per esemplificare: da ultimo è stata esclusa l’aggravante in un caso di omicidio commesso attingendo la vittima con innumerevoli colpi di coltello. Si è posto in luce che si trattava di agente con tratti di tipo paranoideo e sfumati sintomi psicotici; che, di fronte a stimoli di tipo costrittivo-punitivo produceva reazioni spropositate sostenute da una forte componente di rabbia; che il numero elevato dei fendenti ha espresso l’esplosione di rabbia tipica del rilevato disturbo mentale e del connesso spunto paranoide, che impediva l’interruzione dell’azione dopo i primi colpi (Sez. 1, n. 20995 del 4 novembre 2011, Olivo, Rv. 252844).
Insomma, esiste un problema di colpevolezza dell’aggravante rispetto al quale può assumere rilievo la condizione alterata dell’agente, che in qualche caso muove in guisa parossistica l’azione, senza che ciò implichi la volontà di procurare sofferenze eccedenti.
6. La fenomenologia di cui ci si occupa, con il suo frequente carico di incoercibile coazione a ripetere l’atto aggressivo, è spesso caratterizzata da azioni impulsive. Si è conseguentemente posto il problema della compatibilità del dolo d’impeto con l’aggravante della crudeltà.
In proposito la Corte si è espressa ripetutamente con enunciazioni consonanti e recise: si è considerato che la finalità di arrecare inutili sofferenze non è un tratto essenziale dell’aggravante ed è sufficiente la volontarietà degli atti posti in essere, sicchè la circostanza è compatibile sia con il dolo d’impeto che con quello eventuale (Sez. 1, n. 12680 del 29 gennaio 2008, G., Rv. 239365). Si è pure argomentato che la norma non richiede che si tratti di reato premeditato o preordinato; e che l’uso di crudeltà o di sevizie non assume una diversa connotazione giuridica solo perchè posto in essere a seguito di una determinazione volitiva coeva o immediatamente precedente rispetto alla condotta esecutiva del reato (Sez. 1, n. 435, del 2 luglio 1982, dep. 1983, Leanza, Rv. 156977).
Tale visione delle cose va senz’altro condivisa. In effetti non si scorge alcuna ragione logica, empirica o legale che consenta di escludere l’affermata compatibilità: è ben possibile che un delitto maturato improvvisamente si estrinsechi in forme che denotano efferatezza, brutalità; e l’art. 61 c.p., n. 4 non caratterizza per nulla la circostanza in una guisa che postuli una protratta ponderazione in ordine alle modalità dell’aggressione.
7. La recente pronunzia (Sez. 1, n. 8163 del 17 febbraio 2015, P., Rv. 262595) richiamata dall’ordinanza di rimessione, dalla quale si desume un orientamento difforme, reca in realtà una soluzione del dubbio sull’aggravante che non è basata su ragioni dogmatiche legate alle caratteristiche normative delle figure del dolo d’impeto e della crudeltà.
Si considera che non si è in presenza di preordinazione del delitto, anche se esso è maturato in un contesto di profondo disagio personale nella relazione con la vittima, che ha determinato una strettoia emotiva ed una condizione di aggressività, slatentizzatasi nel momento del delitto. L’azione risulta commessa con dolo d’impeto, come reazione immediata ad uno stimolo esterno: un’aggressione commessa con estrema rapidità, frutto di rabbia ed aggressività, con colpi portati in rapida sequenza e ravvicinati. Il loro numero è indicativo del dolo d’impeto e del concreto finalismo omicidiario: nessuna delle lesioni è mortale, tutte concorrendo alla determinazione dell’evento. La sede delle lesioni non risulta indicativa di alcun ulteriore determinismo volitivo, posto che esse sono tutte probabile frutto della stessa concitazione lesiva. Ciò esclude il tentativo di scannamento che si era in un primo momento ipotizzato; e quindi l’esistenza dell’aggravante.
Come si vede, l’esclusione della circostanza non è determinata, in realtà, dall’esistenza di dolo d’impeto, cioè di una deliberazione criminosa improvvisa, bensì dalla rabbiosa concitazione che determinò la furiosa e non mirata ripetizione dei colpi che attinsero la vittima in organi non vitali, tanto che la morte sopravvenne solo in un momento successivo al termine dell’azione violenta.
Dunque, la pronunzia si rivela, al fondo, perfettamente aderente alle caratteristiche dell’aggravante che si sono sopra tratteggiate: l’inflizione di lesioni eccedenti rispetto alla normalità causale, sorretta dalla perversa volontà di cagionare gratuite sofferenze fisiche o morali. La Corte di legittimità analizza il caso alla ricerca della colpevolezza dell’aggravante alla stregua del metodo indiziario che costituisce l’unico possibile strumento per l’indagine sulla colpevolezza, sull’atteggiamento interiore che contrassegna il processo decisionale (Sez. U, n. 38343 del 24 aprile 2014, Espenhahn, Rv. 261105). La ragionata conclusione dell’indagine è che l’azione è mossa da parossistica impulsività e non da dolo di crudeltà.
8. Traendo le fila di quanto sin qui considerato emerge che, al fondo, la introduzione nell’argomentazione della figura del dolo d’impeto è frutto di confusione e sovrapposizione tra tale forma dell’elemento soggettivo e le componenti impulsive della condotta. Infatti, la deliberazione illecita può ben essere fulminea, estemporanea ma al contempo fredda ed ordinata. Al contrario, un crimine lungamente preordinato può essere eseguito in una condizione psichica emotivamente perturbata dalla stessa drammaticità dell’atto. L’affermazione richiede un breve chiarimento che riguarda per l’appunto il dolo d’impeto.
La vasta letteratura sul dolo mostra alcune classificazioni prive di reale interesse da punto di vista dogmatico. Esse, frutto di risalenti istanze descrittive, classificatorie, non svolgono un ruolo significativo nel governo dell’imputazione soggettiva, tanto che sono nel presente oggetto di scemata attenzione anche in dottrina. In tale ambito si colloca la figura del dolo d’impeto.
Soprattutto la dottrina meno recente evidenzia la distinzione tra dolo d’impeto e dolo di proposito, fondata sulla maggiore o minore repentinità della decisione illecita e della sua esecuzione. Il primo è caratterizzato da una risoluzione che insorge improvvisa e viene subito tradotta in azione. Tale specie di dolo viene ritenuta meno grave, in quanto esprime una ponderazione sommaria delle implicazioni del fatto. Essa non è incompatibile col dolo eventuale, giacchè l’analisi dei risultati che si prospettano può avvenire anche in un breve lasso di tempo.
Il dolo di proposito è caratterizzato, invece, da un considerevole distacco temporale tra il sorgere dell’idea criminosa e la sua esecuzione. Qui il coefficiente psicologico è più forte, giacchè più viva è la coscienza dell’atto e delle sue conseguenze. A tale categoria, quale sottospecie, viene generalmente ricondotta la premeditazione, prevista come circostanza aggravante dagli artt. 577 e 582 c.p., nella quale, secondo la visione più diffusa in dottrina ed in giurisprudenza, al decorso di un significativo lasso di tempo tra la nascita e l’esecuzione dell’idea criminosa si accompagna una riflessione che esprime il consolidamento del proposito ed una sua persistenza tenace ed ininterrotta.
La distinzione in questione esprime un dato meramente cronologico di per sè non dirimente da alcun punto di vista ed afferente più al piano della prova che a quello categoriale.
Un accenno al dolo d’impeto compare nella Relazione al Re sul codice: esso costituisce il primo gradino cui seguono quelli della riflessione normale e quello della premeditazione. Ma non gli si attribuisce alcun rilievo, a parte quello naturalmente afferente all’intensità del dolo.
L’assenza di specifico peso regolativo si desume del resto dalla stessa giurisprudenza, che solitamente fa riferimento alla figura proprio per escluderne la concreta autonoma incidenza negli ingranaggi del sistema. Ad esempio, l’aggravante del nesso teleologico è compatibile con il dolo d’impeto, in quanto l’ideazione e l’esecuzione del reato mezzo e del reato fine possono coincidere, mantenendo il collegamento strumentale e funzionale tra di essi (da ultimo, Sez. 6, n. 34285 del 27 giugno 2012, Cutrera, Rv. 253158). Tale incompatibilità non esiste in quanto la risposta immediata, o quasi immediata, in cui si concreta il primo non collide con una connessa e coeva ulteriore e contestuale intenzionalità (Sez. 1, n. 31583 del 13 luglio 2009, Cobianchi, Rv. 244306). E’ stata pure ravvisata la compatibilità, in tema di omicidio volontario, dello stesso dolo d’impeto con la circostanza aggravante dei motivi abietti e futili (Sez. 5, n. 17686 del 26 gennaio 2010, Matei, Rv. 247223; Sez. 1, n. 24894 del 28 maggio 2009, Rv. 243804).
In giurisprudenza si afferma altresì, condivisibilmente, che non vi è incompatibilità neppure tra dolo d’impeto e dolo eventuale: non è ravvisabile incompatibilità logico-concettuale di sorta tra tali figure per pretesa inconciliabilità tra previsione ed assenza di riflessione, posto che anche al dolo d’impeto inerisce naturalmente un profilo di consapevolezza e previsione degli esiti della condotta voluta, in funzione del nesso causale che deve legare i due termini del fatto (Sez. 1, n. 23517 del 7 marzo 2013, Corbo, Rv. 256472; Sez. 1, n. 12680 del 29 gennaio 2008, G., Rv. 239365 Sez. 1, n. 879 del 29 novembre 1994, Dumlao, Rv. 200110).
Di particolare interesse ai fini che qui interessano è una pronunzia in cui si è affermato che il dolo d’impeto, che connota la risposta immediata o quasi immediata ad uno stimolo esterno, non esclude la lucidità, ma non richiede neppure una immediatezza assoluta della risposta allo stimolo, essendo diversi, in ogni soggetto, i tempi di reazione, (Sez. 1, n. 39791 del 30 settembre 2005, Masciovecchio, Rv. 232943).
Alla luce di tali riferimenti sistemici, dunque, risulta corroborato l’assunto sin qui proposto:
Il dolo d’impeto, designando un dato meramente cronologico, non è incompatibile con la circostanza aggravante della crudeltà di cui all’art. 61 c.p., comma 1, n. 4.
Del tutto distinto è il tema afferente ai tratti impulsivi della condotta, che frequentemente caratterizzano vicende del genere di quella in esame; e più in generale la condizione psichica dell’agente. La concitazione, la rabbia, possono in qualche caso spiegare l’incalzante agire aggressivo, escludendo l’esistenza della già evocata colpevolezza di crudeltà. Analogamente è a dirsi per ciò che riguarda l’alterata condizione mentale che può costituire la spiegazione della virulenta azione aggressiva. Come sempre, quando si tratta di cogliere i tratti interiori dell’agire, la strenua ricerca dei dettagli e la loro serrata ed equilibrata analisi costituiscono strumenti indispensabili ai fini del giudizio.
Da quanto sin qui esposto può trarsi la seguente ulteriore enunciazione:
La circostanza aggravante dell’avere agito con crudeltà, di cui all’art. 61 c.p., commi 1 a 4, è di natura soggettiva ed è caratterizzata da una condotta eccedente rispetto alla normalità causale, che determina sofferenze aggiuntive ed esprime un atteggiamento interiore specialmente riprovevole, che deve essere oggetto di accertamento alla stregua delle modalità della condotta e di tutte le circostanze del caso concreto, comprese quelle afferenti alle note impulsive del dolo.
Alla luce di tali principi occorre esaminare il caso oggetto del giudizio.
9. La pronunzia pone difficoltà di lettura, presentando talune patologie quanto all’esame delle questioni cruciali: la distonia tra motivazione e dispositivo; (elefantiasi che offusca le ragioni della decisione; la disorganica esposizione delle prove e dei fatti, senza che ne sia chiaramente esplicitata la rilevanza in ordine alla risoluzione delle questioni controverse.
L’atto consta di oltre duecento pagine, ma la parte di gran lunga preponderante del testo è costituita dalla integrale, acritica trascrizione di deposizioni assunte nel giudizio. Non solo il documento è macroscopicamente sovrabbondante, ma neppure esplicita le ragioni di tanta profusione, nè soprattutto indica quali sono i passaggi degli atti acriticamente trascritti che esercitano un ruolo nella logica della decisione.
Si tratta di uno stile che si rinviene spesso nella produzione giurisprudenziale, alimentato anche dalla tecnologia di riproduzione dei testi. Tale stile ostacola la comprensione del senso della decisione, tradisce la funzione euristica della motivazione, disattende precise indicazioni di plurime norme processuali.
Di fronte a tale preoccupante degenerazione, le Sezioni Unite ritengono di dovere rimarcare il fenomeno dell’assenza di una chiara distinzione tra il contenuto della prova ed i fatti che da essa si desumono. L’acritica trasposizione nella sentenza del tenore delle prove, senza l’appropriata spiegazione in ordine ai fatti che si ritengono accertati, costituisce una patologica rottura della sequenza dei momenti dell’operazione decisoria, che rischia di vulnerarne la tenuta logica. Per contro, la chiara visione della sequenza indicata consente di ricondurre l’atto al virtuoso paradigma della chiarezza e concisione. Si segnano e si discutono, ove occorra anche diffusamente, solo i fatti rilevanti e le questioni problematiche, liberando la motivazione dalla congerie di dettagli insignificanti che spesso vi compaiono senza alcuna necessità.
Sebbene faticosamente ed in modo disorganico, la pronunzia espone tuttavia alcuni dati rilevanti: l’imputato nutriva odio nei confronti dei genitori, più volte manifestato con aggressioni verbali e minacce di morte, espresse anche il giorno prima degli eventi; tale odio era alimentato da risalenti problematiche familiari, come evidenziato anche dagli esperti.
Il Tribunale condivide le valutazioni dei periti quanto alla capacità di intendere e di volere, pur dando atto dell’apprezzamento parzialmente discordante dei consulenti della difesa, che hanno ritenuto l’esistenza di psicosi paranoide con grave disturbo di personalità e quindi la parziale incapacità di intendere e di volere.
Quanto alla storia personale dell’imputato, costui ha subito almeno tre ricoveri in regime di trattamento sanitario obbligatorio, mostrando di volta in volta sospettosità, agitazione psicomotoria, ideazione delirante a contenuto persecutorio e di veneficio; ha fatto uso continuativo di droghe pesanti ed è stato assistito in una comunità terapeutica; presenta disturbo di personalità che si caratterizza per una struttura disarmonica con spiccate valenze paranoidi e psicopatiche, pure se tale condizione non configura una infermità rilevante ai fini medico-legali e psichiatrico-forensi.
La sentenza rammenta che i periti hanno letto gli illeciti come reati d’impulso, caratterizzati da rabbia esplosiva, ferocia inusuale, accanimento violento, espressione di ostilità a lungo accumulata.
Per quanto attiene particolarmente all’esistenza della discussa aggravante si considera che il numero dei colpi non è bastevole. Le modalità dell’aggressione e del nascondimento dei cadaveri trovano giustificazione nella natura del dolo. Si rammenta che si tratta di reato d’impeto caratterizzato da rabbia esplosiva, espressione di ostilità dovuta a degrado familiare a causa della figura paterna violenta, del clima di violenza e sopraffazione domestica. La conclusione invero non chiara è che si è in presenza di motivi tutti evidentemente incidenti in modo autonomo sul volere dell’imputato ma indipendenti da questi, sicchè l’aggravante va esclusa.
Per tali ragioni vengono riconosciute le attenuanti generiche. A tale riguardo la sentenza reca un passaggio che merita di essere testualmente riprodotto: avuto riguardo alla situazione familiare dell’imputato, sopraffatto e picchiato dal padre, alla violenza usata da questi nei suoi confronti e degli altri componenti il nucleo familiare in modo sistematico, al clima intollerabile di vessazioni esistente nell’ambito domestico ed inoltre al disturbo che, comunque, affligge l’imputato, il quale, prescindendo dagli accertamenti tecnici eseguiti, è un soggetto che non si scansa neppure quando incrocia veicoli in movimento, è da anni sottoposto a trattamenti sanitari obbligatori, anche per aver camminato sul cornicione di un palazzo, con diagnosi di psicosi, seguito dal centro di igiene mentale ed in cura presso varie comunità per lungo tempo e, dunque, avuto riguardo alla personalità dell’imputato, che perfettamente normale in senso metagiuridico non pare, ritiene il decidente che vi siano elementi favorevolmente apprezzabili per la concessione delle attenuanti generiche.
La coordinata lettura degli sparsi, indicati frammenti consente di intendere il nucleo del ragionamento decisorio: il reato è d’impeto, i colpi sono davvero innumerevoli, ma le peculiarità aggressive dell’azione trovano la loro spiegazione non in un proposito efferato, bensì nella perturbata condizione dell’agente.
Dunque, la sentenza, pur riproducendo la diffusa confusione tra dolo d’impeto e componenti impulsive dell’azione, esclude l’aggravante non a causa d’incompatibilità tra gli istituti discussi, ma per il ruolo determinante attribuito, nella spiegazione degli accadimenti, alla rabbia esplosiva a sua volta generata dalla morbosa condizione psichica.
La valutazione, sebbene disorganica ed a tratti implicita, è basata su plurime e significative acquisizioni afferenti al vissuto del D.V. e sui giudizi clinici espressi dagli esperti; ed è inoltre conforme ai principi sin qui espressi.
Il motivo in questione deve essere conseguentemente rigettato.
10. Il secondo motivo è inammissibile per carenza d’interesse.
E’ ben vero che la parte motiva della sentenza ritiene l’esistenza dell’aggravante della minorata difesa solo per l’uccisione del padre. Tuttavia il dispositivo d’udienza e quello della sentenza documento statuiscono l’esistenza della circostanza in riferimento ad ambedue gli illeciti. E la pena è stata evidentemente determinata in riferimento a tale statuizione. E’ tale enunciato che esprime il contenuto decisorio della sentenza. Esso, naturalmente, è conforme al punto di vista dell’accusa pubblica che, conseguentemente, non ha alcun interesse alla formale correzione della motivazione per adeguarla ad un tratto decisorio che già è sacramentato in dispositivo.
Le Sezioni Unite hanno al riguardo enunciato principi condivisi che vanno qui ribaditi.
Nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare va individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un’utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27 ottobre 2011, Marinaj, Rv. 251693).
In particolare, il ricorso per cassazione del P.M. diretto a ottenere l’esatta applicazione della legge processuale deve essere caratterizzato dalla concretezza ed attualità dell’interesse, da verificare in relazione all’idoneità dell’impugnazione a rimuovere gli effetti che si assumono pregiudizievoli (Sez. U, n. 29529 del 25 giugno 2009, De Marino, Rv. 244110).
Più in dettaglio, con riferimento al P.M., si è ritenuto, pure condivisibilmente, che è inammissibile, per difetto dell’interesse richiesto dall’art. 568 c.p.p., comma 4, l’impugnazione proposta avverso la sola motivazione di un provvedimento del cui dispositivo, invece, si chiede la conferma (Sez. 6, n. 20116 del 16 aprile 2013, Ceriani, Rv. 255672; nello stesso senso, quanto alla parte civile, Sez. 5, n. 10366 del 8 ottobre 2014, dep. 2015, Pascali, Rv. 262581). Alla stregua di tali principi si configura l’assenza d’interesse al motivo di ricorso.
11. Il terzo ed il quarto motivo sono privi di pregio. Sia pure in modo disorganico e con l’errore motivazionale detto sopra, la sentenza dà conto dei pregressi comportamenti violenti e quindi della recidiva, considera il difficile contesto personale ed il quadro di personalità perturbato, pervenendo al riconoscimento delle attenuanti generiche e ad un giudizio di equivalenza, cioè di equilibrio tra i fattori di diverso segno da considerare, che non mostra vizi logici e, dunque, non può essere posto in discussione nella presente sede di legittimità.
12. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.
PQM
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2016