IL C.D. CASO CAPPATO E L’ORDINANZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 207/2018

La perdurante attualità del divieto di aiuto al suicidio: la tutela delle persone deboli e vulnerabili.
Nel c.d. caso Cappato, Corte cost. n. 207/2018 respinge la questione principale sollevata dal giudice di rimettente diretta a rendere penalmente irrilevante l’agevolazione dell’altrui suicidio che non abbia inciso sulla decisione della vittima, a prescindere da ogni riferimento alle condizioni personali del soggetto passivo e alle ragioni del suo gesto: il che sarebbe equivalso, nella sostanza, a rimuovere la fattispecie criminosa dell’aiuto al suicidio, facendola ricadere integralmente in quella dell’istigazione.
Secondo la Corte, l’incriminazione dell’istigazione e dell’aiuto al suicidio  rinvenibile anche in numerosi altri ordinamenti contemporanei  è, in effetti, funzionale alla tutela del diritto alla vita, soprattutto delle persone più deboli e vulnerabili, che l’ordinamento penale intende proteggere da una scelta estrema e irreparabile, come quella del suicidio. Essa assolve allo scopo, di perdurante attualità, di tutelare le persone che attraversano difficoltà e sofferenze, anche per scongiurare il pericolo che coloro che decidono di porre in atto il gesto estremo e irreversibile del suicidio subiscano interferenze di ogni genere.

Il malato, in situazione irreversibile, tenuto in vita da trattamenti sanitari, ha il diritto ad una morte dignitosa.
Pur non riconoscendo l’esistenza in capo a ciascuno di un diritto di decidere se è come morire, Corte cost. n. 207/2018 avverte tuttavia che in alcuni casi la rigida applicazione del divieto di aiuto al suicidio si pone in contrasto con i principi costituzionali a tutela della persona e della sua dignità. Il riferimento è, più in particolare, alle ipotesi in cui il soggetto agevolato si identifichi in una persona (a) affetta da una patologia irreversibile e (b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia (c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti (d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli.
Così come un malato in situazioni irreversibili, mantenuto in vita da un trattamento di sostegno vitale ha diritto di porre fine alla propria esistenza tramite l’interruzione del trattamento sanitario, anche quando ciò richieda una condotta attiva, almeno dal punto di vista naturalistico da parte di terzi (quale il distacco o lo spegnimento di un macchinario, accompagnata da una sedazione profonda continua  e da una terapia del dolore) non vi è ragione perché il valore cardinale riconosciuto al bene vita debba tradursi in un ostacolo assoluto, penalmente presidiato, all’accoglimento della richiesta del malato di un aiuto che valga a sottrarlo dal decorso più lento  considerato contrario alla propria idea di morte dignitosa  conseguente all’anzidetta interruzione dei presidi di sostegno vitale.
Entro lo specifico ambito considerato, il divieto assoluto di aiuto al suicidio finisce, quindi, per limitare la libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, scaturente dagli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost., imponendogli in ultima analisi un’unica modalità per congedarsi dalla vita, senza che tale limitazione possa ritenersi preordinata alla tutela di altro interesse costituzionalmente apprezzabile, con conseguente lesione del principio della dignità umana, oltre che dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza in rapporto alle diverse condizioni soggettive.

Il perché della necessità di un intervento legislativo.
Tuttavia, secondo Corte Cost. 207/2018, la materia richiede un intervento legislativo finalizzato a prevenire possibili abusi.
In assenza di una specifica disciplina della materia, più in particolare, qualsiasi soggetto  anche non esercente una professione sanitaria  potrebbe lecitamente offrire, a casa propria o a domicilio, per spirito filantropico o a pagamento, assistenza al suicidio a pazienti che lo desiderino, senza alcun controllo ex ante sull’effettiva sussistenza, ad esempio, della loro capacità di autodeterminarsi, del carattere libero e informato della scelta da essi espressa e dell’irreversibilità della patologia da cui sono affetti.
Una regolazione della materia, intesa ad evitare simili scenari, gravidi di pericoli per la vita di persone in situazione di vulnerabilità, è suscettibile peraltro di investire plurimi profili, ciascuno dei quali, a sua volta, variamente declinabile sulla base di scelte discrezionali: come, ad esempio, le modalità di verifica medica della sussistenza dei presupposti in presenza dei quali una persona possa richiedere l’aiuto, la disciplina del relativo “processo medicalizzato”, l’eventuale riserva esclusiva di somministrazione di tali trattamenti al servizio sanitario nazionale, la possibilità di una obiezione di coscienza del personale sanitario coinvolto nella procedura.