In materia di successione di leggi penali, l’articolo 2 del Cp, comma 3, prende in considerazione tutti i mutamenti legislativi intervenuti, stabilendo che deve applicarsi la legge le cui disposizioni sono più favorevoli al reo; pertanto, una volta che sia entrata in vigore una legge più favorevole, questa deve essere applicata sempre, anche se, successivamente, il legislatore ritenga di modificarla in senso meno favorevole, ripristinando le pene più severe previste da altra legge anteriore che la legge mitior aveva a sua volta modificato.
La regola della prevalenza sul delitto di ricettazione dell’illecito amministrativo ex art. 16 legge n. 248 del 2000 vale solo per i fatti commessi nell’intervallo compreso tra detta legge e il decreto legislativo n. 68 del 2003, mentre per i periodi anteriori e successivi a tale arco temporale permane il concorso dei delitti di ricettazione e di violazione dell’art. 17 ter legge n. 633 del 1941 per detenzione a fini di commercializzazione di di supporto audiovisivi, fonografici o informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni legali.
9220_Casazione penale 27 febbraio 2013 (473.45 Kb)