Guida in stato di ebbrezza
Con riferimento all’assunzione di alcol è richiesto, come in passato, lo stato di ebbrezza. Sebbene quest’ultimo venga generalmente definito come una condizione di alterazione psico-fisica derivante dall’assunzione di sostanze alcoliche, nella previsione legislativa (e anche nell’applicazione giurisprudenziale) l’accertamento è, di fatto, legato al mero superamento delle soglie legali di tasso alcolemico (con la sanzione penale che scatta oltre la soglia di 0,8 grammi per litro) e salva la possibìlità, ammessa della giurisprudenza, di accertare io “stato di ebbrezza” anche sulla base di elementi sintomatici, senza ricorrere all’alcol-test.
La condotta di chi ha un tasso alcolemico superiore a quello legale, quindi, di fatto, costituisce reato anche se in quel momento Il soggetto, pur avendo alcol nel sangue, non manifesta un’alterazione della capacità di intendere e di volere (o della condizione psico-fisica). Va ricordato, a tal proposito, che secondo la tossicologia forense, la percentuale di soggetti che manifestano sintomi clinici evidenti ed Inconfondibili di alterazione psicofisica è solo del 10% al tasso di 0,8 g/1, del 30% al tasso di 1,0 g/1, del 55% a quello di 1,3 g/1, del 66% al tasso di 1.6 g/1, dell’80% al tasso di 1,8 g/1 e raggiungono Il 100% solo oltre il tasso di 2 g/1.
Guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti
La principale novità introdotta dal nuovo c.d.s. riguarda la guida dopo aver assunto droga. La precedente norma richiedeva lo stato di alterazione psico-fisica causata dall’assunzione di sostanze stupefacenti. La nuova norma, invece, punisce chi guida dopo aver assunto droga anche se nel momento in cui guida non è in stato di alterazione psico-fisica, ma ha comunque tracce di droga nell’organismo. Le tracce vengono accertate attraverso un test salivare, che, se dà esito positivo, deve essere confermato da un testo su liquidi biologici (urine, sangue).
La norma ha suscitato molto clamore, perché si sostiene che se il soggetto non è in stato di alterazione psico-fisica nel momento in cui guida, la sua condotta non sarebbe offensiva e non creerebbe pericolo (concreto) alla sicurezza della circolazione. Si finirebbe, in altri termini, per punire l’autore per ciò che è (un assuntore di sostanze stupefacenti), piuttosto che per ciò che fa . L’obiezione, però, potrebbe valere anche per l’uso di alcool che, come si è detto, di fatto prescinde dall’effettivo accertamento dello stato di incapacità (o di alterazione psico-fisica) se l’alcol test è positivo.
Peraltro, il primo accertamento di residui di droga avviene mediante il test salivare. I test salivari danno esiti positivi quanto la concentrazione di droga nella saliva supera determinate soglie (variabili a seconda del tipo di droga) e, comunque, le tracce di THC nella saliva non durano, di regola, per settimane, ma per finestre temporali molto più brevi che vanno, approssimativamente, da 6-12 ore per le droghe leggere, a 1-3 giorni per le droghe pesanti. In ogni caso, come si è detto, il test salivare, se positivo, deve essere confermato dal più attendibile test sui liquidi biologici.
In conclusione, il legislatore ha introdotto un reato di pericolo presunto, nel senso alla base del reato vi la presunzione che la guida dopo l’assunzione di alcol (superiore a determinate soglie indizianti di uno stato di ebbrezza) o di droga (con residui ancora presenti nel corpo in quantità sufficiente da essere rilevati mediante test salivare e salva conferma con i test biologici) generi pericolo.
Certamente si porrà il problema se questa presunzione sia ragionevole (e quindi rispetti il principio di offensività in astratto) e se, in caso positivo, Il giudice penale potrà, in sede applicativa, utilizzare il principio di offensività in concreto per escludere la rilevanza penale di alcune condotte de minimis. Ma la risposta, soprattutto al primo quesito, non è così scontata come da alcune parti oggi si sostiene. Va ricordato, infatti, che il consumo di droga non è un diritto, ma un illecito amministrativo, necessariamente correlato, peraltro, alla commissione di reati gravi da parte di soggetti terzi (perché presuppone che la sostanza stupefacente sia prodotta, acquistata, ceduta etc.) e che il consumo di droga alimenta uno dei principali canali di finanziamento della criminalità organizzata.
Non sempre, inoltre, lo stato di alterazione della condizione psicofisica derivante dall’assunzione di droga è agevolmente de visu rilevabile senza gli accertamenti strumentali (i testi salivari o biologici. appunto).