L’AFORISMA DI KIRCHMANN E LA RIVOLUZIONARIA SENTENZA DELLE SEZIONI UNITE SULLE CONFISCHE:
QUANDO A MANDARE AL MACERO INTERE BIBLIOTECHE È UN TRATTO DI PENNA…DEL GIUDICE

Cass. penale, Sez. unite, 8 aprile 2025, n. 13783

La confisca per equivalente non ha natura punitiva, potendo assumere tale funzione solo in determinate occasioni. La natura della confisca per equivalente dipende dalla natura della confisca diretta a cui accede. Se la confisca diretta ha natura recuperatoria (il che avviene in caso di confisca del profitto o del prezzo, cioè quando la confisca è volta esclusivamente a neutralizzare l’arricchimento illecito), la confisca per equivalente sarà recuperatoria. Se la confisca diretta ha natura punitiva (il che accade quando il suo effetto è peggiorativo rispetto alla situazione preesistente al reato: ad es. la confisca degli strumenti utilizzati per commetterlo o, comunque, ogni confisca che sottrae al reo più di quanto egli abbia guadagnato mediante il reato) la confisca per equivalente sarà punitiva.

Deve essere superato il principio (affermato dalle Sezioni Unite Lucci e ribadito dalle Sezioni Unite Coppola) secondo cui la confisca del denaro debba avvenire sempre nella forma diretta in ragione della natura del bene. La confisca del denaro è diretta solo se risulta che la somma confiscata sia proprio quella derivata dal reato (e salva la possibilità di confiscare in forma diretta il bene che del denaro illecito rappresenti il surrogato o il reimpiego, sempre che sussista la prova sulla base delle concerete circostanze di tempo e di luogo, che proprio il denaro che costituisce il prezzo o il profitto, versato sul conto, sia poi stato prelevato e utilizzato per l’acquisto di un ulteriore bene).

La confisca del denaro non è invece diretta se ha ad oggetto somme sopravvenute o preesistenti rispetto al reato ovvero a questo certamente non riconducibili (ad es. stipendi o pagamenti da parte di terzi estranei al reato): in particolare non è diretta la confisca di somme giacenti sul conto corrente in tutti i casi in cui attraverso il “tracciamento” degli incrementi patrimoniali in denaro, non sia provato che si tratti di denaro derivante da reato.

In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Si tratta di un accertamento che deve essere compiuto caso per caso in concreto, nell’ambito del quale potranno assumere rilevo, i rapporti tra correi, il movente della condotta di ciascuno, il senso, il tempo, le condizioni e il contenuto dell’accordo di compartecipazione, il ruolo e la condotta in concreto compiuta dal singolo. Nel caso in cui nessuna delle parti del processo sia stata in grado di quantificare in concreto il vantaggio, di dividere il complessivo arricchimento indebito, opera una regola di chiusura, che, sul presupposto positivo e oggetto di prova, che una parte del profitto o del prezzo sia stato conseguito dal compartecipe, consente di ripartire il vantaggio del reato in parte uguale fra i singoli.

 

 

Cass. penale sez, unite 8 aprile 2025, n. 13783