Cass. penale, Sez. II, 15 novembre 2023, n. 46097
La possibilità di una differente qualificazione giuridica dei concorrenti nel medesimo fatto, frutto del presente giudizio di annullamento, non deve sorprendere essendo fattispecie già oggetto di approfondita analisi da parte della giurisprudenza e, soprattutto, della dottrina.
Tale ricostruzione trova conferma nel tenore dell’art. 117 c.p., disposizione diretta ad omogeneizzare, nel senso di un potenziale aggravamento, la posizione dei concorrenti nel reato, che non fissa una generale equiparazione fra le posizioni dei concorrenti in caso di mutamento del titolo del reato per taluno di loro, ma limita l’equiparazione al caso in cui il mutamento del reato sia determinato dalle condizioni o dalle qualità personali del colpevole, o dai rapporti fra il colpevole e l’offeso. Al di fuori di tali casi, dunque, deve ritenersi che l’equiparazione in questione non operi e che i concorrenti nello stesso fatto possano risponderne a diverso titolo.
Analoga funzione aggravatrice è svolta dall’art. 116 c.p., che non a caso, in relazione al reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, pur prevedendo per tutti lo stesso trattamento, stabilisce una diminuzione di pena per chi abbia voluto il reato meno grave. Dunque, le due disposizioni appena citate risultano escludere, in linea generale, che l’istituto del concorso di persone nel reato possa dare luogo ad una “mitigazione” della responsabilità penale, e rendono ragionevole, in caso di loro inapplicabilità, correlare il titolo della stessa, per ciascun agente, al fatto al medesimo riferibile oggettivamente e soggettivamente.
In dottrina il tema viene ampiamente sviluppato ed approfondito sotto il profilo del principio costituzionale della responsabilità personale che troverebbe deroghe non consentite nelle affermazioni del concorso nel medesimo reato da parte di tutti i soggetti concorrenti indipendentemente dalle posizioni soggettive di ciascuno di essi; ad essere fortemente criticato è l’assioma dell’equivalenza causale del contributo di tutti i concorrenti ritenuta espressione “letteralmente antitetica ai principi di tipicità e di responsabilità personale, atteso che essa, anzichè attribuire rilievo alle loro peculiarità tipiche, tende appunto a livellare i contributi di tutti i correi, senza darsi pena di ritagliare in capo a ciascuno un rimprovero autenticamente appropriato e personale…..”; e sempre in termini critici lo stesso autore ha aggiunto che l’adesione alla teoria della fattispecie plurisoggettiva eventuale e dell’equivalenza degli apporti causali di più soggetti determina:” la conseguenza di ritenere integrato il contributo punibile in presenza di qualsiasi apporto, anche se diretto a sostenere non già l’intero fatto illecito, ma soltanto qualche suo aspetto, sebbene assolutamente specifico e marginale”.