Cass. penale, Sez. I, 22 settembre 2023, n. 38686
Va rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: «se la condotta consistente nel protendere in avanti il braccio nel c.d. “saluto romano” e nel rispondere “presente” alla chiamata, evocativa della gestualità tipica del disciolto partito fascista, tenuta nel corso di manifestazione pubblica alla presenza di circa 1200 persone radunatesi per commemorare soggetti deceduti, uno dei quali militante in formazioni politiche conservatrici, gli altri due già esponenti della Repubblica Sociale Italiana, senza previa identificazione della partecipazione di esponenti di una associazione esistente oggi che propugni i medesimi ideali del predetto partito fascista, integri la fattispecie di reato di cui all’art. 2 d.l. 26 aprile 1993, n. 122, ovvero quella prevista dall’art. 5 legge 30 giugno 1952, n. 645; se entrambe le disposizioni normative configurino un reato di pericolo concreto o di pericolo astratto e se le medesime siano tra loro in rapporto di specialità, oppure possano concorrere».
Secondo un primo orientamento, il “saluto fascista”, dunque, sarebbe riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 2 D.L. n. 122 del 1993, concretizzando una manifestazione tipica dei gruppi che perseguono finalità discriminatorie, che non necessitano di alcun collegamento, anche solo indiretto, con organizzazioni di ispirazione fascista svolgendo una funzione di tutela preventiva, che è quella propria dei reati di pericolo astratto
Per un secondo orientamento, contrapposto al primo, invece, il “saluto fascista” sarebbe riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 5 della L. 645 del 1952 e postula che tali condotte siano idonee a determinare il pericolo di ricostituzione di organizzazioni che si ispirano, direttamente o indirettamente, all’ideologia del disciolto partito fascista.
Tale orientamento ermeneutico si traduce nel seguente principio di diritto” Il delitto di cui all’art. 5 della L. 20 giugno 1952, n. 645 (come modificato dall’art. 11 della L. 22 maggio 1975, n. 152) è reato di pericolo concreto, che non sanziona le manifestazioni del pensiero e dell’ideologia fascista in sè, attese le libertà garantite dall’art. 21 Cost., ma soltanto ove le stesse possano determinare il pericolo di ricostituzione di organizzazioni fasciste, in relazione al momento ed all’ambiente in cui sono compiute, attentando concretamente alla tenuta dell’ordine democratico e dei valori ad esso sottesi” (Sez. I, n. 11038 del 02/03/2016, Goglio, cit.; Sez. I, n. 37577 del 25/03/2014, Bonazza; Sez. V, n. 36162 del 18/04/2019, Alberga)
La riconducibilità del “saluto fascista” al reato di cui all’art. 5 L. n. 645 del 1952 ovvero a quello di cui all’art. 2 D.L. n. 122 del 1993, occorre affrontare due ulteriori profili di criticità interpretativa, concernenti l’inquadramento di tali condotte quali reati di pericolo concreto o di pericolo astratto, nonchè il rapporto esistente tra le due fattispecie, registrandosi, anche su tali temi, contrasti giurisprudenziali, la cui risoluzione deve essere demandata alle Sezioni Unite.
In ordine all’inquadramento delle condotte illecite in esame quali reati di pericolo concreto o di pericolo astratto, dalle pronunce summenzionate, si evince che la riconducibilità all’interno dell’art. 2 d.l. n. 122 del 1993 vale a qualificarle come reati di pericolo astratto mentre la riconducibilità delle stesse all’interno dell’art. 5 L. 645 del 1952 vale a fonderle come reati di pericolo concreto. L’intervento delle Sezioni Unite, al contempo, si rende necessario allo scopo di chiarire quale sia la natura del rapporto tra il reato di cui all’art. 5 L. n. 645 del 1952 e quello di cui all’art. 2 D.L. n. 122 del 1993, Un primo orientamento ritiene sussistente tra le due fattispecie un rapporto di specialità, rilevante ai sensi dell’art. 15 c.p. (Sez. I, n. 3806 del 19/11/2021, Buzzi). Si muove, invece, in una direzione ermeneutica esattamente contrapposta il secondo orientamento, che non ravvisa alcun rapporto di specialità tra le fattispecie su indicate.