L’obbligo di collaborazione del medico competente comprende anche un’attività propositiva e di informazione che il medico deve svolgere con riferimento al proprio ambito professionale ed il cui adempimento può essere opportunamente documentato o comunque accertato dal giudice del merito caso per caso. In applicazione di tale principio, nella fattispecie, è stata confermata la condanna nei confronti dell’imputato, ritenuto responsabile della contravvenzione di cui all’art. 25, comma 1, lett. a) in relazione all’art. 58, comma 1, lett. e) del d.lgs. 81/2008 come modificato dall’art. 41 del d.lgs. 106/09 perché, in qualità di “medico competente” presso l’azienda T. s.r.l., non collaborava con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori per la parte di competenza e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.
1856_Cassazione penale 15 gennaio 2013 (274.57 Kb)