L’art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, di modifica del comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309/1990, ha configurato, per i fatti di lieve entità riconducibili alle altre previsioni dello stesso art. 73, una autonoma figura di reato, per il quale deve applicarsi, anche retroattivamente, il termine prescrizionale di sei anni, a norma dell’art. 157, comma 1, cod. pen.
14288_Cassazione penale 26 marzo 2014 (638.21 Kb)