Sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto idi “valutazione”, se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o criteri tecnici generalmente accettati, l’agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione, in modo concretamente idoneo ad indurre in errori i destinati delle comunicazioni.
22474_Cassazione penale 27 maggio 2016 (1704.16 Kb)