LASCIARE UN CANE AL CANILE NON INTEGRA IL REATO DI ABBANDONO DI ANIMALI

L’abbandono previsto e sanzionato dall’art. 727 c.p. deve ravvisarsi quando l’animale, del quale l’agente abbia il potere di disposizione, venga sottratto, anche per mera colpa, alle prestazioni idonee ad assicurare il rispetto delle esigenze psicofisiche specifiche di ogni animale, con la conseguenza che lo stesso si trovi sprovvisto di custodia e cura ed esposto a pericolo per la sua incolumità.

Questa situazione non si verifica nel solo comportamento del proprietario che affidi l’animale ad una struttura o allevamento privato, che in virtù di un contratto oneroso assuma verso il proprietario l’obbligazione di custodire e curare l’animale e di evitare i pericolo per la sua incolumità, provvedendo in caso di bisogno alle necessarie prestazioni sanitarie ed ai mezzi terapeutici.

Né un comportamento di abbandono può configurarsi nel solo fatto di aver sospeso il pagamento del corrispettivo o nel non aver ritirato il cane, perché ciò configura un inadempimento contrattuale ma non autorizza certamente la struttura o il canile affidatario ad abbandonare il cane a sé stesso, ad interromperne la cura o, addirittura, a sopprimerlo, comportamenti questi che potrebbero, del resto, integrare il reato a carico del proprietario del canile.

 

 

12852_Cassazione penale 20 marzo 2013 (207.49 Kb)