LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MILANO CHE ESCLUDE LA RILEVANZA PENALE DELL’AUTODICHIARAZIONE COVID: NEMO TENETUR SE DETEGERE

Il delitto previsto dall’art. 483 c.p. sussiste solo qualora l’ atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato è stata trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati, e cioè quando una norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero ricollegando specifici effetti all’atto­ documento nel quale la sua dichiarazione è stata inserita dal pubblico ufficiale.

In tutti i casi nel quale l’ autodichiarazione in ipotesi infedele è resa dal privato al l’ atto di un controllo casuale sul rispetto della normativa emergenziale, appare difficile stabilire quale sia l’ atto del pubblico ufficiale nel quale la dichiarazione infedele sia destinata a confluire con tutte le necessarie e previste conseguenze di legge. Da un lato. infatti, il controllo successivo sulla veridicità di quanto dichiarato dai privati è solo eventuale e non necessario da parte della pubblica amministrazione: pertanto, quanto dichiarato dal singolo all’atto della sottoscrizione dell’autodichiarazione potrebbe di fatto restare privo di qualunque conseguenza giuridica; dall’ altro, occorrerebbe ipotizzare che latto destinato a provare la verità dei fatti auto-dichiarati e certificati dal privato sia il successivo (eventuale) verbale di contestazione di una sanzione amministrativa o l’ atto di contestazione di un addebito di natura penale. E tuttavia appare evidente come non sussista alcun obbligo giuridico. per il privato che si trovi sottoposto a controllo nelle circostanze indicate. di ‘dire la verità’ sui fatti oggetto dell’auto­ dichiarazione sottoscritta, proprio perché non è rinvenibile nel sistema una norma giuridica che ricolleghi specifici effetti ad uno specifico atto-documento nel quale la dichiarazione falsa del privato sia in ipotesi inserita dal pubblico ufficiale.

Opinando diversamente, peraltro, si dovrebbe concludere ritenendo che il privatosi obbligato a dire il vero’ sui ·fatti’ oggetto dell’auto-dichiarazione resa pur sapendo che ciò potrebbe compo1tare la sua sottoposizione   ad  indagini  per la commissione di  una condotta avente rilevanza penale o, ancora, il suo assoggettamento a sanzioni amministrative pecuniarie anch’esse parimenti afflittive e punitive.

Un simile obbligo di riferire la verità non è previsto da alcuna norma di legge e una sua ipotetica configurazione si porrebbe in palese contrasto con il diritto di difesa del singolo.