A seguito della dichiarazione d’incostituzionalità degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del decreto legge n. 272 del 2005, come modificato dalla legge n. 49 del 2006, pronunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 2014, deve escludersi la rilevanza penale delle condotte che, poste in essere a partire dall’entrata in vigore di detta legge e fino all’entrata in vigore del decreto legge n. 36 del 2014, abbiano avuto ad oggetto sostanze stupefacenti include nelle tabelle solo successivamente all’entrata in vigore del d.P.R. n. 309 del 1990 nel testo novellato dalla richiamata legge n. 49 del 2006.
29316_Cassazione penale 9 luglio 2015 (1176.33 Kb)