Va rimessa alle Sezioni Unite la questione se il trattamento sanzionatorio più favorevole per i reati di droga leggera fatto rivivere dalla sentenza costituzionale n. 32 del 2014 possa trovare applicazione nei giudizi incorso anche nel caso in cui sul trattamento sanzionatorio si sia formato un giudicato parziale, e cioè quando il giudizio di legittimità sia stato proposto per motivi in alcun modo riconducibili al trattamento sanzionatorio.
Va rimessa alle Sezioni Unite la questione concernente l’incidenza dei trattamenti sanzionatori meno severi per i fatti di droga leggera fatti rivivere dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 nel caso in cui la pena concretamente determinata vigendo la c.d. L. Fini- Giovanardi si collochi, da un punto di vista meramente aritmetico, nella forbice edittale ritornata ora in vigore.
671_Cassazione Penale 9 gennaio 2015_ordinanza (674.64 Kb)