L’aggravante speciale della transnazionalità, di cui all’art. 4 della l. n. 146 del 2006, presuppone che la commissione di un qualsiasi reato in ambito nazionale, purché punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, sia stata determinata o anche solo agevolata, in tutto o in parte, dall’apporto di un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività illecite in più di uno Stato. L’aggravante in questione è applicabile al reato associativo, sempreché il gruppo criminale organizzato transnazionale non coincida con l’associazione a delinquere.
La distinzione tra reato transazione di cui all’art. 3 della l. n. 146 del 2006 e aggravante della transnazionalità di cui all’art. 4 della stessa legge si fonda sull’esistenza, o meno, di un rapporti di immedesimazione fra i gruppi criminali. L’immedesimazione delle strutture è incompatibile con l’esistenza dell’apporto causale esterno all’associazione richiesto per la configurazione dell’aggravante e dà luogo, invece, al carattere transnazionale dell’associazione medesima ai sensi dell’art. 3 della l. n. 146 del 2006.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 19.6.2014 il Tribunale di Milano, pronunciando sulla richiesta di riesame avverso l’ordinanza emessa in data 19.5.2014 con la quale il GIP del Tribunale di Corno applicava la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di C.S. , rigettava il ricorso e confermava l’ordinanza stessa.
L’incolpazione provvisoria nei confronti dell’odierno ricorrente vede contestati allo stesso:
capo 1. – il reato p. e p. dagli artt. 61 n. 7, 416 co. 1 e 7 cod. pen., 3 e 4 I. 16.3.2006 n. 146, 2 D.lvo 74/00 per avere promosso e costituito un’associazione per delinquere volta a commettere più delitti di emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, occultamento e/o distruzione delle scritture contabili, omessa dichiarazione, falso, contrabbando, con l’utilizzo di società estere meglio specificate nei singoli capi d’incolpazione, utilizzate per acquistare merci (materiale plastico grezzo quale polietilene polipropilene eccetera) da fornitori e produttori comunitari ed extraeuropei da destinare esclusivamente al mercato nazionale italiano; nel costituire ed utilizzare come cartiere e cartiera-filtro le società nazionali pure indicate nel capo di incolpazione, concentrando il debito d’imposta sulle suddette società al fine di avvantaggiare le altre società nazionali pure indicate, primarie clienti delle società cartiere e cartiera-filtro e destinate a commercializzare ed utilizzare gli ingenti quantitativi di materiale plastico grezzo, beneficiando dell’evasione d’imposta realizzata dalle predette società cartiere-filtro oltre che dell’indebito credito d’imposta (IVA) artificiosamente generato dalla annotazione delle fatture soggettivamente inesistenti emesse dalle predette società, operando in tal modo sul mercato nazionale in regime di vantaggio concorrenziale.
Con il ruolo per l’odierno ricorrente di promotore ed organizzatore, amministratore di fatto della società Chemical Group srl, rivestendo un ruolo predominante all’interno dell’organizzazione, per mezzo della sua capacità imprenditoriale e della conoscenza del settore, con i ruoli rispetto alle società cartiere ed in particolare alla Plastic Group Holding meglio specificati nel capo di imputazione.
Tutti per aver commesso un reato a carattere transnazionale di cui all’articolo 3 della legge 16/3/2006 numero 146.
Commesso in (omissis) è tuttora permane accertato a (omissis) .
capo 12. – il reato p. e p. dagli artt. 61 n. 7, 81 cpv, 110 c.p., 3 l. 16.3.2006 n. 146, 8 D.lvo 74/2000 perché in concorso con R.M. , M.I. , M.O. e Ca.Gi. , con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con apporti causali anche distinti e comunque convergenti, nella qualità di amministratore di fatto dal 1/1/2013 della società Plastilmetaltech srl per la sola commercializzazione di prodotti alcolici di cui alle fatture indicate in incolpazione, al fine di consentire a terzi l’evasione dell’imposta sul valore aggiunto, emettevano nell’anno 2013 fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti per complessivi Euro 314.330,45 (imponibile pari ad Euro 259.777,23 ed IVA pari ad Euro 54.553,22) nei confronti delle società (tutte distillerie) meglio specificate nel capo di incolpazione. Tutti con l’aggravante di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità e tutti per aver commesso un reato a carattere transnazionale di cui all’art. 3 della legge 16/3/2006 n. 146. Commesso in (omissis) . Accertato a (omissis) ;
capo 19. – il reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 2 D.Lvo 74/2000 perché in concorso con Turci Omelia, con apporti causali anche distinti e comunque convergenti, nella qualità di amministratore di fatto dal 25/11/2008 della società Chemical Group srl, con sede legale in (omissis) , al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto, indicavano nella dichiarazione annuale relativa a detta imposta, per l’anno 2012, elementi passivi fittizi per complessivi Euro 1.801.953,27 (imponibile Euro 1.489.217,75 ed IVA Euro 312.735,52), avvalendosi delle fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti tutte indicate e specificati in incolpazione.
Commesso in (omissis) (per l’anno di imposta 2012). Accertato a Corno in data 31 marzo 2014.
2. Ricorre C.S. , a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:
a. Nullità del provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 606, lett. b) c.p.p. in relazione all’art. 3 legge 16 marzo 2006, n. 146.
Con il primo motivo di gravame il difensore dell’imputato ricorda di avere impugnato dinanzi al Riesame il provvedimento cautelare emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Corno nella parte in cui all’imputato veniva contestata la ipotesi di cui all’art. 416 c.p., avente il carattere della transnazionalità, così come in relazione all’art. 8 D. L.vo n, 74/2000.
Sul punto veniva richiamato il principio di diritto sancito con sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte del 31 gennaio 2013, con il quale sono stati determinati i limiti entro i quali sia possibile ritenere la c.d. “qualificazione della transnazionalità”.
Il Tribunale ha disatteso le doglianze dell’appellante specificando testualmente (fg. 15 provvedimento Tribunale della Libertà di Milano): “è indubitabile che il delitto in questione abbia assunto il carattere della transnazionalità in virtù del coinvolgimento di gruppo criminale organizzato operante all’estero”; per poi concludere: “le evidenze documentali ed una loro logica e coerente lettura consentono di ritenere che nella costituzione e nel mantenimento in vita dell’associazione sia stato coinvolto un gruppo criminale costituito da soggetti almeno in parte diversi rispetto agli associati indicati nel capo 1)”.
Questa è l’argomentazione prospettata dal Tribunale per disattendere le doglianze dell’appellante. E non vi sarebbe dubbio che, proprio da tale motivazione, traspaia – secondo il ricorrente- la certezza di come il Tribunale non sia stato in grado di indicare il nucleo del c.d. gruppo organizzato operante all’estero, che non si deve mai identificare con il gruppo associativo operante nel territorio nazionale.
Il Tribunale non avrebbe indicato i criteri secondo i quali sarebbe stato individuato il gruppo criminale organizzato transnazionale, a nulla valendo la circostanza che alcune società con le quali il gruppo ha intrattenuto rapporti fossero costituite all’estero.
Mancherebbe del tutto – secondo la tesi sostenuta in ricorso – la prova che i vari amministratori delle stesse società facessero parte di un gruppo criminale non coincidente con quello di cui all’attuale procedimento.
Analoghe considerazioni valgono, secondo la tesi sostenuta in ricorso, in relazione al reato di cui al capo 12).
b. Nullità del provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in merito ai reati di cui ai capi 1), 12) e 19.
Il Tribunale, limitandosi ad un generico riferimento ai capi d’imputazione, avrebbe omesso un attento esame delle risultanze processuali proprio in considerazione della lettura testuale del capo di imputazione, così come formulato.
Con il capo 1) viene contestata una condotta delittuosa che può essere riassunta in due circostanze: 1) per essersi procurato merci a prezzi concorrenziali; 2) per essere entrato attivamente nell’organizzazione di Plastic Group Holding A.G.
Secondo il ricorrente il Tribunale non ha preso in assoluta considerazione quanto evidenziato dalla difesa del C. su tali punti, non riuscendo ad indicare neppure un elemento in forza del quale poteva esser ritenuta la sussistenza del reato contestato. Mancherebbe del tutto la prova che il C. abbia potuto commercializzare i prodotti acquistati ad un prezzo concorrenziale, partecipando in tal modo all’evasione dell’imposta.
Per quanto riguarda la seconda parte della condotta contestata all’indagato, si sostiene che il Tribunale nulla ha evidenziato, dimostrando in tal modo di non aver preso conoscenza delle doglianze dell’appellante. Il C. , che pure in quell’appunto rinvenuto a seguito di perquisizione in data 24 settembre 2013, viene indicato quale responsabile del credito bancario, avrebbe giustificato tale circostanza, sottolineando come mai abbia posto in essere atti nell’interesse del gruppo facente capo al coimputato R. . Né, del resto, potrebbero essere sottaciute, così come effettuato dal Tribunale, le dichiarazioni rese dalla teste c. e dalla teste B. .
Analogamente, ci si duole che il Tribunale abbia omesso una qualsivoglia motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi per quanto riguarda le condotte delittuose contestate ai capi 12) e 19).
Il Tribunale, poi, avrebbe dimenticato di prendere in considerazione le argomentazioni difensive prospettate nell’interesse del C. , il cui accoglimento avrebbe giustificato la derubricazione del reato contestato al capo 1) nella ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 416 c.p..
Alla luce di tutte le risultanze processuali il C. non potrebbe essere ritenuto l’organizzatore dell’associazione per delinquere ma, anzi, proprio seguendo le argomentazione prospettate dal Tribunale lo si dovrebbe ritenere quale “partecipante alle dinamiche della stessa associazione”.
Il C. mai avrebbe assunto un ruolo direttivo – secondo quanto si legge in ricorso – ma si sarebbe sempre rimesso alle valutazioni e determinazioni del R. . Ed allora non si comprenderebbe in forza di quali elementi il Tribunale abbia ritenuto la sussistenza della ipotesi di cui al primo comma dell’art. 416 cod. pen..
Si chiede pertanto di annullare il provvedimento impugnato con rinvio degli atti allo stesso Tribunale di Milano per una nuova valutazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati e pertanto il proposto ricorso va rigettato.
2. Quanto al primo motivo, la richiamata sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte ha affermato che la transnazionalità non è un elemento costitutivo di una autonoma fattispecie di reato, ma un predicato riferibile a qualsiasi delitto, a condizione che sia punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, sia riferibile ad un gruppo criminale organizzato, anche se operante solo in ambito nazionale e ricorra, in via alternativa, una delle seguenti situazioni: a) il reato sia commesso in più di uno Stato; b) il reato sia commesso in uno Stato, ma con parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo in un altro Stato; c) il reato sia commesso in uno Stato, con implicazione di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) il reato sia commesso in uno Stato, con produzione di effetti sostanziali in altro Stato (così SS.UU. n. 18374 del 31.1.2013, Adami ed altro, rv. 255033-34-35-36-37-38, che in motivazione hanno precisato che il riconoscimento del carattere transnazionale non comporta alcun aggravamento di pena, ma produce gli effetti sostanziali e processuali previsti dalla legge n. 146 del 2006 agli articoli 10, 11, 12 e 13).
Occorre, tuttavia, avere ben presente la differenza tra gli articoli 3 e 4 della legge 146/2013.
Con l’art. 3 il legislatore offre la definizione di reato transnazionale, precisando che si considera tale il reato, punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.
L’art. 4 introduce, invece, la diversa figura della circostanza aggravante della transnazionalità, applicabile (con un aumento della pena da un terzo alla metà) per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato. Si applica altresì, in tali casi, il comma 2 dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.
La distinzione è importante, per i motivi che si diranno.
Nella richiamata sentenza 18375/2013 le SS.UU. hanno precisato anche che l’aggravante speciale della transnazionalità, di cui all’art. 4 della L. n. 146 del 2006, presuppone che la commissione di un qualsiasi reato in ambito nazionale, purché punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, sia stata determinata o anche solo agevolata, in tutto o in parte, dall’apporto di un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività illecite in più di uno Stato. L’aggravante in questione – viene precisato – è applicabile al reato associativo, sempreché il gruppo criminale organizzato transnazionale non coincida con l’associazione a delinquere.
Il gruppo criminale organizzato, cui fanno riferimento gli artt. 3 e 4 della L. n. 146 del 2006 – giusto il dictum delle Sezioni Unite – è configurabile, secondo le indicazioni contenute nell’art. 2, punti a) e c) della Convenzione delle Nazioni unite contro il crimine organizzato del 15 novembre 2000 (cosiddetta convenzione di Palermo), in presenza dei seguenti elementi: a) stabilità di rapporti fra gli adepti; b) minimo di organizzazione senza formale definizione di ruoli; c) non occasionalità o estemporaneità della stessa; d) costituzione in vista anche di un solo reato e per il conseguimento di un vantaggio finanziario o di altro vantaggio materiale. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che il gruppo criminale organizzato è certamente un “quid pluris” rispetto al mero concorso di persone, ma si diversifica anche dall’associazione a delinquere di cui all’art. 416 cod. pen. che richiede un’articolata organizzazione strutturale, seppure in forma minima od elementare, tendenzialmente stabile e permanente, una precisa ripartizione di ruoli e la pianificazione di una serie indeterminata di reati).
Nel solco della pronuncia delle SS.UU., più di recente, si è ancora precisato che l’aggravante della transnazionalità prevista dall’art. 4, legge 16 marzo 2006, n. 146, può trovare applicazione anche quando il gruppo criminale organizzato, operante in più di uno Stato, presta il suo contributo alla commissione di un reato associativo, nella specie, quello previsto dall’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 ma solo a condizione che non ricorrano elementi di “immedesimazione” fra le due strutture criminose (sez. 3, n. 7768 del 4.12.2013 dep. il 19.2.2014, Ca-beza Valencia, rv. 258849).
La immedesimazione delle due strutture – si legge nella motivazione della sentenza 7768/2014 di questa Sezione che il Collegio condivide- è incompatibile con l’esistenza dell’apporto causale esterno all’associazione richiesto dalla norma e da luogo, invece, al carattere transnazionale dell’associazione medesima L. n. 146 del 2006, ai sensi dell’art. 3.
3. Ebbene, chiarita la distinzione, va rilevato che, con una motivazione logica, in quanto tale non sindacabile in questa sede, il Tribunale di Milano, dunque, ha ritenuto che nel caso in esame si sia in presenza di un reato transnazionale ai sensi dell’art. 3 L. 146/2006 e non (nonostante l’errato richiamo al capo 1 dell’incolpazione in punto di norme violate) della circostanza aggravante di cui all’art. 4.
Il tribunale meneghino applica correttamente il principio di diritto affermato nella richiamata sentenza delle Sezioni Unite, ricordando che la necessaria autonomia tra la condotta che integra il reato “comune” e quella che vale a realizzare il “contributo” prestato dal gruppo transnazionale concerne l’ipotesi della contestazione della specifica aggravante di cui all’art. 4 e non, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, l’attribuzione alla associazione per delinquere o al reato fine del carattere transnazionale che è indicato dall’art. 3, con applicazione della disciplina consequenziale.
Nel provvedimento impugnato, infatti, si ricorda che le SS.UU. hanno precisato che se è vero che uno degli indici della transnazionalità c.d. soggettiva è il “coinvolgimento” di un gruppo criminale organizzato transnazionale, è pur vero che, per l’intervento selettivo del legislatore, ai fini dell’aggravamento di pena è necessario un più elevato coefficiente di coinvolgimento, ossia la prestazione di un contributo causale alla commissione del reato, giacché – per quanto si è detto – solo siffatta situazione, per discrezionale scelta del legislatore, è ritenuta di maggiore gravità ed allarme sociale.
Corretto è, dunque, desumerne che, sulla scorta delle considerazioni svolte da questa Corte di legittimità, che una associazione per delinquere avrà carattere transnazionale quando nella stessa sia “coinvolto” un gruppo criminale organizzato” e ricorra taluna delle ipotesi indicate nell’ultimo periodo dell’art. 3 l. 146/2006.
Applicando siffatti principi alla posizione del C. , il Tribunale del Riesame ha ritenuto che emergesse dal dato testuale delle incolpazioni che allo stesso non è stata contestata la circostanza aggravante di cui all’art. 4 l. 146/2006, bensì, con riferimento ai capi 1 e 12, il connotato di transnazionalità del reato commesso. E ritiene che tale precipuo carattere del reato associativo e della fattispecie sub capo 12 debba ritenersi certamente sussistente.
Quanto al reato associativo, pacificamente punibile con pena non inferiore nel massimo a 4 anni,, secondo i giudici del Riesame, è indubitabile che il delitto in questione abbia assunto il carattere della transnazionalità in virtù del coinvolgimento di gruppo criminale organizzato operante all’estero (art. 3 co 1 lett. c) 1 146/2006). Le evidenze documentali (aventi ad oggetto la costituzione ed il mantenimento di rapporti con società estere, amministrate – inevitabilmente – da soggetti compiacenti, quali SIDERPLAST INTERNATIONAL amministrata da GA-LIANI Luigi, PLASTIC GROUP DEUTSCHELAND amministrata da G.A. , FINWORLD srl amministrata da V.T. , PLASTIC FORM LTD amministrata da L.M.G. ) ed una loro logica e coerente lettura consentono di ritenere – come si legge nel provvedimento impugnato – che nella costituzione e nel mantenimento in vita della associazione sia stato coinvolto un gruppo criminale costituito da soggetti almeno in parte diversi rispetto agli associati indicati nel capo 1.
Analoghe considerazioni valgono, secondo il tribunale milanese, per il reato sub capo 12 (per quello sub 19, come visto in precedenza, non c’è contestazione di transnazionalità).
La doglianza sul punto della transnazionalità, oggi riproposta, è dunque infondata.
4. Infondato è anche il motivo di ricorso in cui si contesta il provvedimento impugnato sotto il profilo della gravità indiziaria.
Va premesso che questa Corte Suprema è ferma nel ritenere che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione con il quale si lamenti l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando (…) propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (sez. 6, n. 11194 dell’8 marzo 2012, Lupo, rv. 252178).
In altra pronuncia, che pure si condivide, si è sottolineato che, allorquando si censuri la motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (sez. 4, n. 26992 del 29.5.2013, rv. 255460; conf. Sez. 4, n. 37878 del 6.7.2007, Cuccaro e altri, rv. 237475);
Spetta dunque a questa Corte di legittimità il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie.
Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate.
In altri termini; è consentito in questa sede esclusivamente verificare se le argomentazioni spese sono congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento impugnato. Se, cioè, in quest’ultimo, siano o meno presenti due requisiti, l’uno di carattere positivo e l’altro negativo, e cioè l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative su cui si fonda e l’assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato.
Questa Corte di legittimità, ancora di recente ha peraltro ribadito come la nozione di gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare non sia omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale (sez. 5 n. 36079 del 5.6.2012, Fracassi ed altri, rv. 253511).
Al fine dell’adozione della misura cautelare, infatti, è sufficiente l’emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare “un giudizio di qualificata probabilità” sulla responsabilità dell’indagato in ordine ai reati addebitati.
In altri termini, in sede cautelare gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen..
Ciò lo si desume con chiarezza dal fatto che l’art. 273, comma 1 bis, cod. proc. pen. richiama i commi 3 e 4 dell’art. 192, cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi (così univocamente questa Corte, ex plurimis Sez. 2, n. 26764 del 15.3.2013, Ruga, rv. 256731; sez. 6 n. 7793 del 5.2.2013, Rossi, rv. 255053; sez. 4 n. 18589 del 14.2.2013, Superbo, rv. 255928).
5. Se questi sono i canoni ermeneutici cui questa Corte di legittimità è ancorata, va rilevato che nel caso all’odierno esame non risulta essersi verificata né violazione di legge e nemmeno vizio di motivazione rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen..
La motivazione del Tribunale del riesame è stata prospettata in concreto e diffusamente in modo logico, senza irragionevolezze, con completa e coerente giustificazione di supporto alla affermata persistenza della misura e della sua adeguatezza.
I giudici milanesi, nell’esaminare il provvedimento impugnando, ricordano come la gravità indiziaria in ordine agli ipotizzati reati sia stata desunta da molteplici aspetti.
Quanto al reato associativo, dopo avere delineato in maniera ampiamente circostanziata, alle pagg. 9 e 10 del provvedimento impugnato, gli elementi costitutivi del reato sub 1) e in particolare avere ricordato come le indagini abbiano consentito di rilevare una certa commistione di ruoli e una scarsa trasparenza delle cariche amministrative e sociali, nonché una vera e propria sovrapposizione tra le società cartiere/cartiera filtro e la PLASTIC GROUP SA, a palesare l’esistenza di un accordo comune agli indagati per un comune scopo, viene specificamente e dettagliatamente analizzata la posizione dell’odierno ricorrente.
I giudici milanesi ritengono di non poter esimersi dal valorizzare la circostanza che la brochure contenente l’organigramma di PLASTIC GROUP SA menzioni il C. quale responsabile del credito bancario PLASTIMETALTECH – clienti direzionali – responsabile vendite PVC – a far data dal 2013.
Il coinvolgimento dello stesso nell’ambito dell’operatività commerciale della PLASTIC GROUP SA trova ulteriore conferma – secondo il coerente sviluppo della motivazione del provvedimento impugnato – dalla indicazione dello stesso indagato tra i settori di competenza della dipendente “R.C. “, deputata a seguire i clienti di PIRAIMI – MENGOIMI (OSMAPLASTIC – JANA BOBOKOVA (PVC) – CASTORINA (ALCOL)”
Tali evidenze documentali, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, e a prescindere dal fatto che gli incarichi o le mansioni indicati nella brochure siano stati effettivamente svolti o meno, palesano secondo il tribunale del riesame l’esistenza di un legame fiduciario tra il R. e il C. , legame tale da collocare quest’ultimo all’apice dell’organizzazione criminale.
Viene ricordato, secondo una prospettazione di gravità indiziaria assolutamente logica e congrua, come fosse emerso dalle indagini il ruolo di amministratore di fatto ricoperto dal C. – oltre che nelle società utilizzatrici indicate nell’incolpazione – nella società cartiera PLASTIMETALTECH a partire dal 2013.
Come si evince infatti dalle dichiarazioni degli interlocutori commerciali del C. (il tribunale del riesame ricorda sul punto a pag. 11 quanto dichiarato da T.N. , procuratore della DISTILLERIE VALDOGLIO S.p.A.), quest’ultimo di fatto esercitava prerogative decisionali nell’ambito della cartiera-filtro. Viene poi logicamente valorizzata la circostanza che in data 1.1.2013, secondo quanto risulta dalla documentazione in sequestro, PLASTIMETALTECH avrebbe aperto una unità locale in (omissis) e dal sopralluogo ivi effettuato dalla G.d.F., tali luoghi non presentavano caratteristiche idonee allo stoccaggio o al carico/scarico merci (e, inoltre, nello stabile indicato al civico 21/1 risultavano esistenti gli uffici della CHEMICAL GROUP, società riferibile a C. ).
A corroborare il quadro indiziario circa il ruolo di primordine ricoperto dal ricorrente nell’organizzazione criminale, ed il contributo causale da questi offerto nella perpetrazione della frode, contribuisce – secondo quanto si legge nella motivazione del provvedimento impugnato – quanto dichiarato da D.G.F. , legale rappresentate della DGF TRANS, di cui il tribunale del riesame riporta integralmente le s.i.t, secondo cui anche in questo caso la logistica ha agito esclusivamente in nome e per conto di PLASTIC GROUP con il solo fine di effettuare il cambio dei documenti di trasporto necessari per la consegna delle merci ai reali destinatari finali.
Sulla base di tutti i rilievi che precedono, secondo la motivazione assolutamente logica e congrua del provvedimento impugnato, non può affatto dubitarsi del coinvolgimento consapevole del C. nella organizzazione criminale facente capo al R. , sia nel momento in cui l’indagato si proponeva come utilizzatore finale delle merci (attraverso le società CHEMICAL GROUP SRL), sia nel momento in cui ha iniziato ad agire quale amministratore di fatto della PLASTIME-TALTECH, del cui carattere assolutamente fittizio era perfettamente a conoscenza.
Il tribunale, in ciò dovendosi ritenere infondate le odierne doglianze, mostra di rispondere in maniera adeguata ai rilievi difensivi, in parte oggi riproposti, tra cui l’assenza di qualsivoglia ruolo organizzativo o direzionale del C. nelle attività del R. , che sarebbe suffragata dalle dichiarazioni rese dalla B. , impiegata prima della CHEMICAL GROUP e poi della PLASTIMETALTECH, la quale ha dichiarato chiaramente che unico referente per la determinazione del prezzo dei prodotti nei confronti del cliente finale è sempre stato R. .
Tale rilievo viene, però, ritenuto non cogliere nel segno, sul presupposto che non è affatto dirimente chi concretamente determinasse il prezzo delle merci, rilevendo, invece, ai fini dell’individuazione del pactum sceleris e dei ruoli destinati agli indagati, la circostanza che tutti i soggetti coinvolti fossero un imprescindibile tassello all’interno del “circuito chiuso” di società.
Appare, peraltro, evidente la considerazione che il fatto stesso che il C. si fosse prestato ad assumere un ruolo di referente all’interno del gruppo e di una delle cartiere finisce per deporre inequivocabilmente per la piena consapevolezza, la piena adesione e l’apporto ideativo/esecutivo al programma dell’associazione.
6. Dunque, con motivazione assolutamente congrua, il tribunale milanese disattende gli argomenti difensivi, ritenendoli inidonei a neutralizzare le emergenze investigative che complessivamente collocano il C. nel gruppo dei soggetti che hanno organizzato in modo strutturato e consapevole la frode carosello, facendo ricorso ad una associazione per delinquere che ha operato, agendo in più Stati (comunitari e non), modalità operative che consentono di ritenere il delitto associativo qualificato correttamente.
Analogamente, dopo avere evidenziato gli elementi costitutivi dei reati sub 12 e 19, e le qualifiche soggettive ricoperte, alla luce della più recente giurisprudenza in materia della Suprema Corte, il tribunale rileva, con riferimento al ruolo del C. nella associazione per delinquere, come non possa residuare dubbio circa la sua carica di amministratore di fatto nella CHEMICAL GROUP (società “di famiglia”, come si ricava dalla ricostruzione della vita societaria contenuta a pagg. 245-246 dell’ordinanza impugnata, alla quale il tribunale rimanda integralmente) sia nella PLASTIMETALTECH.
Quanto all’oggettività della condotta (la utilizzazione di fatture inesistenti ovvero la emissione delle stesse), il tribunale del riesame dichiara di condividere le considerazioni espresse dal Gip nell’ordinanza impugnata alla quale integralmente rimanda, facendo buon governo dei principi affermati da questa Corte Suprema in materia.
In tema di motivazione dei provvedimenti sulla libertà personale, infatti, l’ordinanza applicativa della misura e quella che decide sulla richiesta di riesame sono tra loro strettamente collegate e complementari, sicché la motivazione del tribunale del riesame integra e completa l’eventuale carenza di motivazione del provvedimento del primo giudice e, viceversa, la motivazione insufficiente del giudice del riesame può ritenersi integrata da quella del provvedimento impugnato, allorché in quest’ultimo siano state indicate le ragioni logico-giuridiche che, ai sensi degli artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen., ne hanno determinato l’emissione (così SS.UU. n. 7 del 17.4.1996, Moni, rv. 205257; conf. sez. 1, n. 306 del 20.1.1997, Fabozzi, rv. 206869; sez. 1, n. 3085 del 29.5.1997, Chiochia ed altri, rv. 207981).
È stato anche successivamente precisato che in tema di misure cautelari personali, non è affetta da vizio di motivazione l’ordinanza del tribunale del riesame che, confermando in tutto o in parte il provvedimento impugnato, ne recepisce le argomentazioni, perché in tal caso i due atti si integrano reciprocamente e le eventuali carenze di motivazione dell’uno sono sanate dalle argomentazioni utilizzate dall’altro (cfr. sez. 2, n. 774 del 28.11.2007, dep. il 9.1.2008, Beato, rv. 238903; conf. sez. 5, n. 16857 del 24.3.2010, Di Lorenzo ed altro, rv. 246875).
Il tribunale milanese, peraltro, non si limita a richiamare l’ordinanza genetica, cui pure fa riferimento per la puntuale ricostruzione delle risultanze investigative, ma sottopone a valutazione critica autonoma, disattendendole, le specifiche doglianze difensive, a cominciare da quella con cui si deduceva mancare agli atti la prova che le operazioni menzionate nei capi di incolpazione fossero da considerare inesistenti, in quanto, secondo la prospettazione difensiva, si sarebbe trattato di reali operazioni commerciali intercorse tra le società facenti capo al C. e le società riferibili al R. , in assenza di ogni consapevolezza, da parte del ricorrente, del meccanismo fraudolento attraverso il quale si formava il prezzo finale. Quanto al primo profilo, rilevano i giudici milanesi che oggetto precipuo della contestazione non è l’inesistenza dell’operazione (e quindi non si versa in un caso di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti), bensì l’interposizione fittizia di terzi soggetti compiacenti estranei all’operazione commerciale, onde ottenere vantaggi di natura fiscale.
Viene ricordato sul punto come il principio che i reati in contestazione possano essere commessi anche mediante emissione (e quindi successiva utilizzazione) di fatture soggettivamente inesistenti sia stato a più riprese ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte (di cui viene richiamato in motivazione il precedenti costituito, da ultimo, nella sentenza n. 20353/2010 secondo cui “in tema di reati finanziari e tributari, il reato di emissione di fatture od altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. è configurabile anche in caso di fatturazione solo soggettivamente falsa, sia per l’ampiezza della norma che si riferisce genericamente ad “operazioni inesistenti”, sia perché anche in tal caso è possibile conseguire il fine illecito indicato dalla norma in esame, ovvero consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto”).
A riprova del carattere soggettivamente fittizio delle operazioni indicate ai capi 12 e 19 per il tribunale valgono le considerazioni già svolte sopra in merito alla struttura delle società cartiere e della PLASTIMETALTECH, della quale il C. era pienamente consapevole. Del resto – viene osservato – il carattere meramente cartolare si ricava dalla stessa finalità dell’operazione: i soggetti cui la PLASTIMETALTECH, BIOPLAST e LARIOPLASTICA avevano fatturato erano clienti abituali del gruppo riferibile al R. , come dichiarato dai dipendenti (i già citati D.G. e T. ) delle diverse società coinvolte, le cui dichiarazioni, ancora una volta, appaiono illuminanti del fatto che il fornitore referente sia per le società di logistica sia per gli uffici amministrativi era sempre e comunque PLASTIC GROUP SA, indipendentemente dalla provenienza cartolare della mercé da altre società (le cartiere appunto).
In tale prospettiva, pertanto, viene ritenuto che non appaiono affatto mutare il quadro il quadro indiziario né le dichiarazioni della c. , né quelle della B. né gli argomenti difensivi contenuti nella missiva proveniente dall’indagato ai quali, per contro, si attribuisce decisamente carattere indiziante. Nel rivendicarsi come mero cliente finale di R. o nell’affermare che il referente per i prezzi delle merci era solo R. , i tre di fatto – secondo la logica conclusione dei giudici milanesi – contribuiscono a corroborare l’impianto accusatorio che attribuisce ai passaggi intermedi di fornitura un carattere esclusivamente cartolare.
La motivazione in punto di gravi indizi con riferimento a tutti i reati di cui all’incolpazione a carico dell’odierno ricorrente, differentemente da quanto sostenuto in ricorso, appare assolutamente logica ed esaustiva nel rispondere, complessivamente, a tutti i profili di doglianza sottoposti al tribunale del riesame di Milano.
7. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.