CHIEDERE SOLDI PER NON PUBBLICARE UN SERVIZIO FOTOGRAFICO INTEGRA IL REATO DI ESTORSIONE: LA MOTIVAZIONE DELLA CONDANNA A CORONA PER LE FOTO A TREZEGUET

L’art 629 c.p. richiede, ai fini della configurazione del delitto di estorsione, il requisito dell’ingiustizia solo con riferimento all’elemento del profitto e non anche con riferimento al danno. Se ne deduce che la minaccia rilevante ai sensi dell’art. 629 c.p. possa avere ad oggetto la prospettazione di un male giusto, cioè anche l’esercizio di un diritto o di una facoltà legittima da parte del soggetto attivo. In tal caso la minaccia diviene contra ius quando, pur non essendo antigiuridico il male prospettato, sia fatta non già per esercitare un diritto ma con il proposito di coartare la volontà di altri per ottenere scopi non consentiti o comunque risultati non dovuti rispetto a quelli conseguibili attraverso l’esercizio del diritto che viene appunto strumentalizzato per scopi diversi da quelli per i quali esso è riconosciuto.

 

Il trattamento dei dati personali può avvenire senza il consenso dell’interessato solo qualora esso sia attinente all’esclusivo perseguimento delle finalità di informazione pubblica da parte di un giornalista: solo tali finalità, infatti, consentono l’affievolimento del diritto di disporre dei propri dati personali in vista del soddisfacimento di interessi, normativamente predeterminati, altrettanto meritevoli di tutela. La sussistenza o meno di tale finalità è una questione che, se sorretta da motivazione corretta, non è censurabile in cassazione.

 

10995_Cassazione penale 8 marzo 2013 (2.83 Mb)