Cass. penale, Sez. unite, Informazione provvisoria n. 12 del 26 settembre 2024
L’informazione provvisoria delle Sezioni Unite
La confisca di somme di denaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, non potendosi far discendere detta qualifica dalla mera natura del bene. La confisca è, invece, qualificabile per equivalente In tutti I casi in cui non sussiste il predetto nesso di derivazione causale. In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali. I medesimi principi operano in caso di sequestro finalizzato alla confisca per il quale l’obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti.
Davvero un revirement rispetto alle sentenze Lucci e Coppola?
La prima parte dell’informazione provvisoria (“la confisca di somme di denaro ha natura diretta solo in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, non potendosi far discendere detta qualifica dalla mera natura del bene”) ha indotto taluni a ipotizzare un revirement rispetto alle sentenze Lucci e Coppola {sulla natura sempre diretta della confisca del denaro, quando vi è la prova della natura monetaria del profitto).
In realtà, in attesa della motivazione, la lettura complessiva dell’informazione provvisoria sembra offrire una diversa chiave di lettura, che non implica il superamento dei precedenti arresti.
Confisca diretta pro quota
Se si ha la prova della quota di profitto che è stata conseguita da ciascun correo, la confisca è diretta e va disposta limitatamente a quanto conseguito.
Mai confisca dell’intero in capo a un correo (senza prova che abbia incamerato tutto lui)
Se si è la prova che il patrimonio di un correo non è stato arricchito dal profitto, egli non può subire alcuna confisca, né diretta, né per equivalente: la prima perché manca il nesso di derivazione causale dal reato; la seconda perché sarebbe una sanzione irragionevole (disposta a suo carico solo perché è solvibile). che lascerebbe il denaro “intrinsecamente” pericoloso” (quello che ha arricchito il patrimonio) nella disponibilità del correo che altrettanto certamente lo ha conseguito. Una confisca che colpisse immotivatamente uno soltanto dei concorrenti, ma per l’intero ammontare illecito, senza la correlativa prova del fatto che sia stato proprio costui ad accaparrarsi tutto il “profitto”, sarebbe irragionevolmente eccessiva nei suoi confronti, perché lo strumentalizzerebbe unicamente in considerazione della sua capacità patrimoniale.
Confisca per equivalente in parti uguali (non è applicazione della presunzione civilistica, corollario della medesimezza della pena nel concorso di persone)
In assenza di prova di come il profitto è stato ripartito, la confisca avviene per equivalete e in parti uguali. L’assenza di prova della ripartizione impedisce di individuare specificamente e Individualmente presso ciascun correo il denaro derivante dal reato (si sa che il reato lo ha “creato”, ma non si sa esattamente in quale patrimonio è finito). Questo rende Impossibile la confisca diretta (perché non c’è prova che alcun patrimonio sia stato arricchito dal denaro illecito). Può essere, allora, disposta la confisca per equivalente a carico di chi è colpevole, con la sua condotta, di aver contribuito comunque alla creazione di un profitto illecito. La pena ex art. 110 c.p. è di regola la medesima per ciascun concorrente. E per essere eguale, la confisca deve essere ripartita in quote eguali. Alla luce dell’ultimo punto, si spiega anche il passaggio dell’informazione provvisoria che sottolinea che la confisca del denaro è diretta solo quando vi sia la prova della derivazione causale dal reato. Non è il superamento di due precedente Sezioni Unite, ma un argomento funzionale ad evidenziare che se non vi è prova del riparto presso i correi, la confisca è per equivalente (in parti uguali).