1. Tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre «sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro» (sentenza n. 264 del 2012). Se così non fosse, si verificherebbe l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona.
2. Non è condivisibile l’assunto secondo cui l’aggettivo «fondamentale», contenuto nell’art. 32 Cost., sarebbe rivelatore di un «carattere preminente» del diritto alla salute rispetto a tutti i diritti della persona. La Costituzione italiana, come le altre Costituzioni democratiche e pluraliste contemporanee, richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra princìpi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi. La qualificazione come “primari” dei valori dell’ambiente e della salute significa pertanto che gli stessi non possono essere sacrificati ad altri interessi, ancorché costituzionalmente tutelati, non già che gli stessi siano posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto. Il punto di equilibrio, proprio perché dinamico e non prefissato in anticipo, deve essere valutato – dal legislatore nella statuizione delle norme e dal giudice delle leggi in sede di controllo – secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale.
3. Ove una disposizione legislativa richiami un atto amministrativo deve presumersi che si tratti di un rinvio formale o dinamico, tranne che la natura recettizia del rinvio stesso emerga in modo univoco dal testo normativo; circostanza, questa, che non ricorre necessariamente neppure quando l’atto sia indicato in modo specifico dalla norma legislativa. Come può chiaramente desumersi dal testo della disposizione censurata, l’intento del legislatore non è stato quello di incorporare l’AIA nella legge, ma solo di prevedere un effetto combinato di atto amministrativo e legge, effetto che mantiene la sua peculiarità e la sua efficienza rispetto al fine, a condizione che rimangano ferme la natura dell’uno e dell’altra.
4. In assenza nell’ordinamento attuale di una “riserva di amministrazione” opponibile al legislatore, non può ritenersi preclusa alla legge ordinaria la possibilità di attrarre nella propria sfera di disciplina oggetti o materie normalmente affidate all’azione amministrativa con la conseguenza che il diritto di difesa non risulterà annullato, ma verrà a connotarsi secondo il regime tipico dell’atto legislativo adottato, trasferendosi dall’ambito della giustizia amministrativa a quello proprio della giustizia costituzionale.
5. Le leggi provvedimento devono soggiacere tuttavia ad un rigoroso scrutinio di legittimità costituzionale per il pericolo di disparità di trattamento insito in previsioni di tipo particolare e derogatorio. La legittimità costituzionale di tale tipo di leggi va valutata in relazione al loro specifico contenuto, con la conseguenza che devono emergere i criteri che ispirano le scelte con esse realizzate, nonché le relative modalità di attuazione. Poiché gli atti legislativi normalmente non contengono motivazioni, è sufficiente che detti criteri, gli interessi oggetto di tutela e la ratio della norma siano desumibili dalla norma stessa, anche in via interpretativa, in base agli ordinari strumenti ermeneutici.
6. Non può essere consentito al legislatore di «risolvere, con la forma della legge, specifiche controversie e di vanificare gli effetti di una pronuncia giurisdizionale divenuta intangibile, violando i princìpi relativi ai rapporti tra potere legislativo e potere giurisdizionale e concernenti la tutela dei diritti e degli interessi legittimi». Come costantemente affermato dalla giurisprudenza della Corte EDU «il principio dello stato di diritto e la nozione di giusto processo custoditi nell’art. 6 precludono, tranne che per impellenti ragioni di interesse pubblico, l’interferenza dell’assemblea legislativa nell’amministrazione della giustizia al fine di influenzare la determinazione giudiziaria di una controversia» (Corte EDU, sez. II, sentenza 14 dicembre 2012, Arras contro Italia, in conformità alla giurisprudenza precedente).
SENTENZA N. 85
ANNO 2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Franco GALLO; Giudici : Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 3 della legge 24 dicembre 2012, n. 231 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell’ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale) – recte, degli artt. 1 e 3 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 (Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell’ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale), come convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 231 del 2012 – promossi dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Taranto con ordinanza del 22 gennaio 2013 e dal Tribunale ordinario di Taranto con ordinanza del 15 gennaio 2013, iscritte, rispettivamente, ai nn. 19 e 20 del registro ordinanze 2013 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell’anno 2013.
Visti gli atti di costituzione di Bruno Ferrante nella qualità di Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante di Ilva S.p.A., nonché gli atti di intervento della Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) Onlus, di Angelo, Vincenzo e Vittorio Fornaro, della Confederazione Generale dell’Industria Italiana (Confindustria), della Federacciai – Federazione Imprese Siderurgiche Italiane, nonché del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 9 aprile 2013 il Giudice relatore Gaetano Silvestri;
uditi gli avvocati Luisa Torchia, Francesco Mucciarelli e Marco De Luca per Bruno Ferrante, nella qualità di Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante di Ilva S.p.A., Francesca Fegatelli per l’Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) Onlus, Sergio Torsella per Angelo, Vincenzo e Vittorio Fornaro, Giuseppe Pericu per la Confederazione Generale dell’Industria Italiana (Confindustria) e per Federacciai – Federazione Imprese Siderurgiche Italiane, nonché gli avvocati dello Stato Maurizio Borgo e Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. – Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Taranto ha sollevato, con ordinanza depositata in data 22 gennaio 2013 (r.o. n. 19 del 2013), questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 3 della legge 24 dicembre 2012, n. 231 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell’ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale) – recte, degli artt. 1 e 3 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 (Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell’ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale), come convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 231 del 2012 – in relazione agli artt. 2, 3, 9, secondo comma, 24, primo comma, 25, primo comma, 27, primo comma, 32, 41, secondo comma, 101, 102, 103, 104, 107, 111, 112, 113 e 117, primo comma, della Costituzione.
All’art. 1 del citato d.l. n. 207 del 2012 è previsto che, presso gli stabilimenti dei quali sia riconosciuto l’interesse strategico nazionale e che occupino almeno duecento persone, l’esercizio dell’attività di impresa, quando sia indispensabile per la salvaguardia dell’occupazione e della produzione, possa continuare per un tempo non superiore a 36 mesi, anche nel caso sia stato disposto il sequestro giudiziario degli impianti, nel rispetto delle prescrizioni impartite con una Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata in sede di riesame, al fine di assicurare la più adeguata tutela dell’ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili.
Al successivo art. 3 è stabilito che l’impianto siderurgico Ilva di Taranto costituisce stabilimento di interesse strategico nazionale a norma dell’art. 1, che l’AIA rilasciata alla società Ilva il 26 ottobre 2012 produce gli effetti autorizzatori previsti dal citato art. 1, che la società indicata è reimmessa nel possesso degli impianti e dei beni già sottoposti a sequestro dell’autorità giudiziaria e che i prodotti in giacenza, compresi quelli realizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto-legge, possono essere commercializzati dall’impresa.
1.1.– Dopo aver premesso d’essere investito di due richieste del pubblico ministero, relativamente a beni in attuale condizione di sequestro, il rimettente illustra anzitutto la sequenza dei provvedimenti cautelari succedutisi nel giudizio a quo.
Il 25 luglio 2012, su richiesta della locale Procura della Repubblica, lo stesso giudice a quo aveva disposto l’applicazione di misure cautelari personali e reali con riguardo a delitti realizzati, secondo l’ipotesi accusatoria, nella gestione dell’impianto siderurgico dell’Ilva S.p.A. di Taranto.
Si procedeva in particolare, nei confronti di amministratori e dirigenti della società, con riguardo a reati ambientali integrati mediante emissioni nocive nell’atmosfera di polveri e gas (artt. 81 e 110 del codice penale; artt. 24 e 25 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, recante «Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell’aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell’art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183»; artt. 256 e 279 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»). Si procedeva, inoltre, riguardo ad ipotesi di concorso nei reati (talvolta continuati) di cui agli artt. 434 (Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi), 437 (Rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro), 439 (Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari), 635 (Danneggiamento), 639 (Deturpamento e imbrattamento di cose altrui), 674 (Getto pericoloso di cose) del codice penale.
I provvedimenti cautelari erano stati adottati in base ad un complesso di risultanze, comprese due perizie assunte in regime di incidente probatorio (l’una a carattere chimico-ambientale e l’altra a carattere medico-epidemiologico).
Il rimettente segnala che i provvedimenti in questione sono divenuti inoppugnabili, perché confermati dal tribunale del riesame con due distinte ordinanze, una delle quali posta ad oggetto di un ricorso per cassazione poi respinto (è il caso delle misure restrittive personali), e l’altra neppure impugnata (è il caso delle misure reali).
1.1.1.– La misura cautelare del sequestro preventivo aveva riguardato ampie porzioni dello stabilimento siderurgico di Taranto, senza facoltà d’uso per il gestore, con la nomina concomitante di un collegio di custodi, il cui mandato non comprendeva la continuazione dell’attività produttiva, ma piuttosto l’avvio delle operazioni necessarie alla chiusura dell’impianto in condizioni di sicurezza. Il rimettente segnala come il Tribunale del riesame, pur avendo parzialmente modificato il provvedimento, avesse confermato la necessità di una immediata interruzione dell’attività nelle cosiddette «aree a caldo», subordinando l’ipotetica loro ripresa ad una futura autorizzazione, condizionata dalla puntuale esecuzione degli interventi prospettati dai periti nell’ambito dell’incidente probatorio assunto nel giudizio principale, e dall’instaurazione di un sistema di monitoraggio delle emissioni. Il Tribunale dunque, sempre secondo il rimettente, aveva chiaramente disposto la “sottrazione” al gestore della disponibilità degli impianti, consentendo l’attuazione di interventi «all’esclusivo fine della eliminazione della situazione di pericolo».
Riguardo al sequestro degli impianti, erano poi intervenute alcune ordinanze di rigetto delle richieste di revoca o, in subordine, di autorizzazione a proseguire le attività produttive.
Lo stesso giudice a quo, con decreto del 22 novembre 2012, aveva disposto anche il sequestro «del prodotto finito e/o semilavorato» giacente nelle aree di stoccaggio dello stabilimento Ilva e realizzato in epoca successiva al sequestro degli impianti di produzione. La misura era stata applicata anzitutto nella prospettiva della confisca, a norma dell’art. 240, primo comma, cod. pen. e dell’art. 321, comma 1, del codice di procedura penale, trattandosi del prodotto della condotta illecita consistita nella «imperterrita» prosecuzione dell’attività industriale inquinante nonostante l’esplicito divieto posto dai provvedimenti giudiziari. In secondo luogo, la cautela era stata adottata, in applicazione del comma 1 dell’art. 321 cod. proc. pen., per il perseguimento delle finalità di prevenzione tipiche della fattispecie cautelare.
Sempre in data 22 novembre 2012 era stata emessa anche una nuova ordinanza applicativa di misure personali. Al novero dei reati già contestati in precedenza si era aggiunto quello di associazione per delinquere (art. 416, commi primo e secondo, cod. pen.).
1.1.2.– Poste le premesse indicate, il Giudice rimettente riferisce d’avere ricevuto il 4 gennaio 2013, in relazione al sequestro dell’impianto industriale, una richiesta del pubblico ministero, volta in sostanza ad «adeguare» il titolo cautelare alle novità normative nel frattempo intervenute, con una contestuale sollecitazione a rimettere gli atti alla Corte costituzionale per l’asserito contrasto tra gli artt. 1 e 3 della legge n. 231 del 2012 (recte, d.l. n. 207 del 2012) e numerosi parametri costituzionali.
Secondo la Procura, la cui richiesta è oggetto di una estesa e testuale citazione adesiva da parte del rimettente, l’Ilva non avrebbe dovuto, dopo il sequestro, proseguire l’attività produttiva, ma semmai cooperare alla realizzazione degli interventi tecnici necessari per la messa in sicurezza degli impianti. Il portato essenziale del sopravvenuto decreto-legge consisterebbe invece nell’autorizzazione a proseguire l’attività produttiva, dannosa per la salute e per l’ambiente, nonostante la condizione di sequestro in atto, previa adozione delle sole misure previste nell’AIA rilasciata, in sede di riesame, il 26 ottobre 2012. La disciplina avrebbe quindi privato i custodi giudiziari della loro funzione essenziale, cioè quella di gestire l’impianto al fine di realizzare tutti gli interventi utili alla prevenzione delle emissioni pericolose. Di qui la richiesta di revocare la designazione dei citati custodi. Più in generale, avendo la Procura reimmesso la proprietà dell’Ilva nel possesso degli impianti, con la conseguente possibilità di produrre e commercializzare materiale realizzato nelle parti «a caldo» dello stabilimento, il giudice procedente è stato sollecitato ad «adeguare» lo statuto dei beni in sequestro, concedendo la facoltà d’uso dei medesimi.
Contestualmente, e come anticipato, il pubblico ministero ha chiesto sollevarsi varie questioni di legittimità costituzionale della normativa sopravvenuta.
1.1.3.– La seconda delle richieste presentate al giudice rimettente dalla locale Procura della Repubblica, in data 4 gennaio 2013, ha per oggetto la reiezione dell’istanza con la quale il legale rappresentante dell’Ilva ha sollecitato la «restituzione» dei prodotti in sequestro, per effetto di quanto disposto dal comma 3 dell’art. 3 del d.l. n. 207 del 2012, come convertito dalla legge n. 231 del 2012.
Il pubblico ministero ha espresso il proprio avviso contrario all’accoglimento della domanda, sul presupposto che la commercializzazione del prodotto da parte dell’Ilva implicherebbe l’irrimediabile dispersione della cosa in sequestro. Al tempo stesso, la Procura procedente ha nuovamente sollecitato la rimessione degli atti alla Corte costituzionale.
1.2.– Il giudice rimettente propone molteplici questioni di legittimità in merito agli artt. 1 e 3 del d.l. n. 207 del 2012, sia mediante il richiamo alle osservazioni svolte nelle richieste sulle quali è chiamato a provvedere, sia mediante lo sviluppo di argomentazioni proprie.
Secondo la prospettazione del pubblico ministero, la disciplina censurata consentirebbe ad una determinata impresa, nonostante la connotazione penalmente illecita dell’attività, di proseguire per 36 mesi la propria produzione, in palese violazione dell’art. 3 Cost. Ciò sulla base di un provvedimento amministrativo – la qualifica di «stabilimento di interesse strategico nazionale» – i cui presupposti non sarebbero delineati dalla legge con la necessaria precisione.
La normativa in questione avrebbe «espropriato» la funzione giurisdizionale, vanificando l’efficacia dei provvedimenti cautelari adottati e precludendo l’adozione di nuove cautele, a fronte della perdurante attività illecita, quand’anche la stessa producesse effetti lesivi «non previsti dalle misure indicate nell’autorizzazione integrata ambientale». Di fatto – e sebbene non possa parlarsi di «giudicato» in senso proprio – il legislatore sarebbe intervenuto a modificare un atto dell’autorità giudiziaria senza mutare il quadro normativo di riferimento, dando vita ad una legge provvedimento fuori dai casi ritenuti ammissibili dalla giurisprudenza costituzionale (è citata la sentenza n. 267 del 2007). Di qui la violazione degli artt. 101, 102, 103 e 104 Cost.
Al tempo stesso, l’ostacolo frapposto al perseguimento dei reati implicherebbe la violazione degli artt. 25 e 27 Cost. In particolare, stabilendo «come unica sanzione», nel caso di inadempienze alle prescrizioni dell’AIA, una pena amministrativa pari ad una quota del fatturato, la disciplina censurata sottrarrebbe i fatti illeciti alla cognizione del loro «giudice naturale», e nel contempo interverrebbe «a vanificare il principio di responsabilità penale personale in capo agli autori dei reati commessi» nei tre anni successivi al rilascio dell’AIA.
La preclusione, inoltre, investirebbe il diritto delle persone offese ad ottenere, secondo il disposto dell’art. 24 Cost., tutela giudiziale per la propria salute, compromessa dalle emissioni perduranti di sostanze tossiche, discriminando i cittadini interessati rispetto ad ogni altro danneggiato da reato (art. 3 Cost.).
La disciplina censurata, sempre secondo l’opinione fatta propria dal giudice a quo, non realizzerebbe un bilanciamento ragionevole tra il diritto alla salute ed all’ambiente salubre da un lato ed il diritto all’iniziativa economica dall’altro (con conseguente violazione degli artt. 2, 9, 32 e 41 Cost.). Neutralizzando ogni possibilità di intervento inibitorio sull’ipotetica continuazione delle attività delittuose (la stessa violazione dell’AIA implicherebbe una sanzione pecuniaria, ma non legittimerebbe la revoca dell’autorizzazione prima di 36 mesi), la legge sarebbe intervenuta ad annullare uno degli interessi in conflitto a favore dell’altro. In pratica, pagando una «tassa» pari al 10% del fatturato dell’ultimo anno (una legittimazione a «pagare la possibilità di inquinare»), l’impresa interessata acquisterebbe una sorta di immunità per il triennio successivo al riesame dell’autorizzazione. L’effetto non sarebbe escluso dalla clausola di salvezza delle ulteriori norme sanzionatorie (anche penali) inserita in apertura del comma 3 dell’art. 1 del d.l. n. 207 del 2012, perché nessuna delle relative sanzioni sarebbe applicabile prima della fine del triennio.
Da ultimo, la parziale coincidenza dei parametri nazionali con gli strumenti sovranazionali di garanzia dei diritti implicherebbe, sempre secondo la Procura e lo stesso giudice rimettente, la violazione del primo comma dell’art. 117 Cost., avuto riguardo anzitutto agli artt. 3 e 35 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e poi all’art. 191 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), ove è fissato il principio di precauzione (disatteso nella specie oltre la soglia del rischio, fino alla certezza, asseritamente acquisita, di danni alla salute). Nel contempo, l’ingiustificata interferenza con il procedimento cautelare in corso comporterebbe una violazione dell’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, sub specie di lesione del diritto ad un equo processo.
1.3.– Prima di procedere all’ulteriore esposizione dei motivi di asserito contrasto tra le norme censurate e la Costituzione, il giudice a quo specifica che le questioni prospettate dal pubblico ministero sarebbero rilevanti ai fini della decisione da assumere sulle relative richieste.
Per quanto attiene agli impianti in sequestro, la disciplina censurata non varrebbe a determinare una revoca della cautela, quanto piuttosto ad imporre il rilascio di una facoltà d’uso, come richiesto dai magistrati inquirenti.
Anche riguardo ai prodotti sequestrati, la normativa in questione (e segnatamente il comma 3 dell’art. 3, come modificato in sede di conversione) lascerebbe inalterato nella forma il vincolo cautelare, pur legittimando l’Ilva a commercializzare le merci.
La perdurante «efficacia» dei provvedimenti di sequestro imporrebbe – secondo il rimettente – la soluzione delle questioni di legittimità costituzionale prospettate dal pubblico ministero.
1.4.– Come si è detto, il giudice a quo condivide le censure prospettate nelle richieste sottoposte alla sua valutazione, aggiungendone di ulteriori, sia sotto il profilo argomentativo, sia nell’individuazione dei parametri costituzionali di riferimento.
1.4.1.– Secondo il rimettente, la normativa de qua avrebbe dato vita ad una «legge provvedimento» (sono citate le sentenze della Corte costituzionale n. 137 e n. 94 del 2009, n. 267 del 2007), con lesione del principio di separazione tra i poteri e violazione dell’obbligo costituzionale di prevenire e reprimere i reati (sono citate, a quest’ultimo proposito, le sentenze n. 88 del 1991 e n. 34 del 1973).
Gli artt. 1 e 3 del decreto-legge consentirebbero la prosecuzione dell’attività, da parte del gestore privato, nonostante la permanenza del sequestro, a prescindere dalla qualità del reato commesso (eventualmente suscettibile di reiterazione), e per effetto di un atto dell’autorità amministrativa adottabile anche dopo il sequestro. In questa situazione, la perdurante violazione della legge penale non potrebbe essere fronteggiata da provvedimenti cautelari dell’autorità giudiziaria, e le misure già in corso di esecuzione perderebbero la funzione preventiva ad esse tipicamente assegnata. Il Presidente del Consiglio dei ministri, attribuendo, con un proprio decreto, la qualifica di «stabilimento di interesse strategico nazionale» (art. 1, comma 1, del d.l. n. 207), avrebbe la possibilità di vanificare cautele in atto e di inibire nuove misure di protezione degli interessi tutelati dalla legge penale, con riguardo a specifici casi. Ciò sarebbe stato già ritenuto illegittimo dalla giurisprudenza costituzionale, posto che l’effettività della giurisdizione è il portato del primo comma dell’art. 24 Cost., e «non può essere elusa o condizionata da valutazioni amministrative di opportunità» (è citata la sentenza n. 321 del 1998).
Il contrasto col principio di separazione tra i poteri non verrebbe meno nell’art. 3 del decreto-legge, ove la qualificazione di stabilimento di interesse strategico è attribuita agli impianti di Taranto dell’Ilva direttamente dalla legge. La giurisprudenza costituzionale, pur configurando l’ammissibilità di leggi provvedimento, l’avrebbe subordinata non solo all’osservanza dei principi di ragionevolezza e non arbitrarietà, ma anche all’integrità della «funzione giurisdizionale in ordine alla decisione delle cause in corso» (sono citate le sentenze n. 137 e n. 94 del 2009, n. 241 del 2008, n. 267 del 2007, n. 492 del 1995). Con la precisazione che il risultato di interferenza deve essere valutato in «considerazione del tempo, delle modalità e del contesto in cui è stata emanata la disposizione censurata», dato che questi fattori potrebbero svelare la finalità indebita, anche oltre il dato formale (sentenza n. 267 del 2007). La funzione giurisdizionale sarebbe vulnerata non solo dagli interventi sul giudicato, ma anche per effetto di una «legge intenzionalmente diretta ad incidere su concrete fattispecie sub iudice» (sentenza n. 397 del 1994; sono citate, nel medesimo contesto, anche le sentenze n. 22 del 2009, n. 413 del 2008, n. 352 del 2006, n. 374 del 2000, n. 183 del 1987).
Nel caso di specie la legge sarebbe stata piegata, in modo intenzionale, ad una funzione di sostanziale revoca dei provvedimenti di sequestro specificamente assunti nei confronti dell’Ilva, quasi che il legislatore possa atteggiarsi a giudice di grado superiore (e possa agire dunque, sul caso concreto, lasciando inalterata la base normativa sulla quale si fondano i provvedimenti «revocati»).
La «facoltà d’uso» della cosa sottoposta a sequestro sarebbe logicamente concepibile solo quale effetto d’una specifica valutazione giudiziale del singolo caso, mentre, riguardo agli impianti dell’Ilva, è stata imposta a livello legislativo. Analogamente, la commercializzazione dei prodotti in sequestro, autorizzata con legge, varrebbe a vanificare ogni utilità «conservativa» della cautela in vista della confisca.
Per i profili indicati, la disciplina censurata risulterebbe lesiva del principio di separazione tra i poteri (artt. 102, «101/104», 107 e 111 Cost.), ed in contrasto con il dovere costituzionale di repressione dei reati, con violazione degli artt. 25, 27 e 112 Cost.
Gli stessi parametri sarebbero vulnerati anche con riguardo alla impossibilità di prevenire e reprimere reati futuri, sganciati dalle prescrizioni dell’AIA, inevitabilmente connessi alla prosecuzione dell’attività produttiva. L’autorizzazione legislativa a condurre lo stabilimento per 36 mesi equivarrebbe ad una «sospensione della effettività della tutela giurisdizionale dei beni, costituzionalmente rilevanti, lesi dai reati», con l’implicita violazione del primo comma dell’art. 24 Cost., visto che le istanze private di tutela del diritto fondamentale alla salute non potrebbero trovare alcuna rispondenza in provvedimenti giudiziari.
1.4.2.– Con riguardo alla disposizione di cui al comma 2 dell’art. 3 del d.l. n. 207 del 2012, il rimettente prospetta l’ulteriore violazione dell’art. 113 Cost. Infatti la norma, stabilendo che l’AIA rilasciata all’Ilva nell’ottobre del 2012 integra il provvedimento di riesame previsto dal comma 1 dell’art. 1, ha sostituito la legge ad un provvedimento amministrativo, nei confronti del quale sarebbe stata ammissibile l’ordinaria tutela giurisdizionale, secondo quanto garantisce, appunto, l’art. 113 Cost. In questa situazione, per altro verso, si determinerebbe una ingiustificata discriminazione tra gli impianti per i quali il provvedimento deve essere assunto in sede amministrativa e gli stabilimenti dell’Ilva.
1.4.3.– Tornando a trattare, in generale, degli artt. 1 e 3 del decreto-legge, il giudice a quo riprende le censure prospettate dal pubblico ministero relativamente a plurime violazioni dell’art. 3 Cost. A parità di emissioni inquinanti, le aziende qualificate di «interesse strategico nazionale», secondo criteri oltretutto generici, godrebbero di una legittimazione a proseguire l’attività, a differenza di aziende che non abbiano ottenuto la medesima qualificazione. La discriminazione si riprodurrebbe tra le vittime delle attività illecite, con l’ulteriore effetto, per quelle interessate dalle emissioni dell’azienda legittimata a proseguire l’attività, di una compressione del diritto di agire in giudizio per la tutela del proprio interesse (art. 24 Cost.).
Il principio di uguaglianza sarebbe violato, nello specifico, anche dal comma 3 dell’art. 3, riguardo alla possibilità di commercializzare il prodotto dell’attività illecita, che non varrebbe per aziende diverse il cui prodotto fosse sottoposto a sequestro. Nella parte relativa alle merci realizzate prima dell’entrata in vigore del decreto-legge, tra l’altro, la disposizione che vanifica il sequestro in atto sarebbe applicabile alla sola società Ilva, introducendo un ulteriore e specifico fattore di ingiustificata discriminazione.
1.4.4.– La disciplina censurata, secondo il rimettente, realizzerebbe anche una violazione del principio personalistico e del principio «solidaristico-sociale».
La Costituzione mette in primo piano i diritti fondamentali della persona umana, sottratta nella sua dignità e nella sua condizione di parità giuridica ad ogni possibile strumentalizzazione, anche se finalizzata all’affermazione di interessi costituzionalmente apprezzabili (artt. 2 e 3 Cost.). Tra i diritti fondamentali della persona v’è senz’altro quello alla salute (art. 32 Cost.), che nella sua dimensione sociale esprime un diritto alla salubrità dell’ambiente (artt. 2, 9 e 32 Cost.; è citata la sentenza della Corte costituzionale n. 365 del 1993). Per altro verso, in attuazione del principio «solidaristico-sociale», l’iniziativa economica privata non può svolgersi in modo dannoso per la sicurezza delle persone (art. 41 Cost.).
Al fine dichiarato di salvaguardare i livelli occupazionali – interesse che, secondo il rimettente, deve essere perseguito nei limiti imposti dall’esigenza di garantire i diritti inviolabili sopra indicati – il d.l. n. 207 del 2012 avrebbe determinato la completa soccombenza del diritto alla salute ed all’ambiente salubre. Infatti, per quanto il preambolo del provvedimento si riferisca all’esigenza di rimuovere immediatamente «le condizioni di criticità esistenti» in punto di sicurezza degli impianti, gli artt. 1 e 3 non condizionano affatto la ripresa della produzione alla realizzazione effettiva degli interventi necessari allo scopo, stabilendo anzi, esplicitamente, che le prescrizioni dell’AIA riesaminata vengano adempiute nel corso di 36 mesi. Dunque – secondo il rimettente – la produzione sarebbe ripresa nelle identiche condizioni in cui aveva dovuto essere interrotta per l’illecito danno recato all’ambiente, alle cose ed alle persone. Né potrebbe riconoscersi una qualche efficacia alla previsione sanzionatoria di cui al comma 3 dell’art. 1, che riguarda la mancata osservanza delle prescrizioni impartite in sede di riesame dell’AIA, visto che la tempistica per l’adempimento sarebbe del tutto assente. Nel contempo, la legge avrebbe paralizzato ogni nuovo intervento cautelare dell’autorità giudiziaria.
Le prescrizioni censurate, secondo il giudice a quo, svelerebbero l’intento del Governo e del Parlamento di consentire “comunque” che la produzione dell’Ilva prosegua per tre anni, quali che siano gli effetti sull’ambiente. Ulteriori indicazioni circa la ratio legis si rinverrebbero nell’omessa previsione di garanzie finanziarie a carico della società, per gli interventi di risanamento e per il pagamento dell’eventuale sanzione pecuniaria.
Il rimettente si chiede se il diritto alla salute sia realmente suscettibile di un bilanciamento e, in caso di risposta affermativa, quale sia il criterio utile ad individuare una soglia di ragionevolezza, sotto il profilo qualitativo e quantitativo. A motivare implicitamente la risposta negativa, vengono trascritti ampi stralci della Relazione (approvata il 17 ottobre 2012) della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, ove si afferma, per un verso, che nessun interesse di carattere economico-produttivo potrebbe legittimare la lesione del diritto alla salute, e, per l’altro verso, che una lesione siffatta sarebbe già stata irrimediabilmente recata alla popolazione di Taranto e soprattutto ai bambini di quella comunità.
1.4.5.– Ancora una volta riprendendo le eccezioni prospettate dal pubblico ministero, il rimettente osserva che le violazioni indicate determinerebbero un contrasto concomitante con l’art. 117, primo comma, Cost., poiché riferibili anche ai precetti degli artt. 3 e 35 della “Carta di Nizza” (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea) ed all’art. 191 del TFUE.
In particolare, la disciplina censurata sarebbe incompatibile con il principio di precauzione, considerato che nel caso degli impianti siderurgici dell’Ilva di Taranto dovrebbe parlarsi non di rischio, ma di sicuro danno per la salute pubblica.
Infine, sussisterebbe violazione del citato art. 117, primo comma, Cost., per il contrasto tra le norme censurate e l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, «come recepito dall’art. 52 comma 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea», anche con riguardo al connotato di indipendenza del giudice chiamato alla celebrazione dell’equo processo.
2.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio con atto depositato il 26 febbraio 2013, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili e/o infondate.
2.1.– Dopo aver riassunto gli antefatti delle ordinanze di rimessione e l’essenza delle questioni sollevate, l’Avvocatura generale assume il difetto di rilevanza delle questioni medesime.
In primo luogo, infatti, il giudice a quo lamenterebbe una indebita lesione delle prerogative giurisdizionali nella regolazione dei casi concreti, pur ammettendo, nel contempo, che la legge non ha influito sulla condizione di sequestro dei beni e che sarebbero necessari nuovi provvedimenti giurisdizionali per adeguare il regime del sequestro alla normativa sopravvenuta.
Riguardo agli impianti produttivi, d’altra parte, le questioni sollevate sarebbero tardive, dato che la Procura competente, dopo l’entrata in vigore della normativa censurata, aveva già reimmesso la proprietà dell’Ilva nel possesso dello stabilimento.
Avuto infine riguardo alla disponibilità dei prodotti finiti o semilavorati, la questione avrebbe «perso di interesse», posto che il giudice procedente, con provvedimento del 14 febbraio 2013, ha disposto la vendita delle merci in sequestro. Si ammette – dall’Avvocatura generale – che la giurisprudenza costituzionale misura la rilevanza con riferimento al momento in cui viene avviato l’incidente di legittimità, e tuttavia la disposizione che reimmette l’Ilva nel possesso dei prodotti sarebbe «autoapplicativa», cioè avrebbe già prodotto interamente i suoi effetti.
2.2.– Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri le questioni sollevate, nonostante l’evocazione, quali parametri di legittimità, di «ben diciassette norme della Costituzione», sarebbero riducibili a due gruppi fondamentali.
2.2.1.– Il primo nucleo di censure attiene al principio di separazione tra i poteri ed al dovere dell’ordinamento di prevenire e reprimere i reati.
In realtà, la giurisprudenza costituzionale avrebbe da tempo chiarito che un intervento normativo non vulnera la funzione giurisdizionale solo perché produce effetti retroattivi ed «interagisce con controversie in corso» (sono citate le sentenze n. 229 del 1999, n. 432 del 1997, n. 394 del 1994, n. 402 del 1993).
Nella specie si discute di provvedimenti cautelari, per loro natura assunti allo stato degli atti e suscettibili di continuo adattamento, tanto che il cosiddetto «giudicato cautelare» non sarebbe affatto paragonabile alla condizione di irrevocabilità di una sentenza. Per altro verso, il legislatore si sarebbe limitato a fronteggiare una grave crisi in atto, che richiedeva un attento bilanciamento tra le esigenze della produzione e dell’occupazione e quelle della salute e dell’ambiente (tutelate, si fa notare, anticipando l’introduzione delle Best available techniques di cui alla Decisione di esecuzione della Commissione europea 2012/135/UE, del 28 febbraio 2012, che stabilisce le migliori tecniche disponibili per la produzione di ferro e acciaio ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali).
È pienamente concepibile – prosegue l’Avvocatura generale – che singoli casi concreti pongano in evidenza la necessità di affinamenti e aggiornamenti della legislazione. Le leggi provvedimento, d’altra parte, non sono per sé vietate dalla Costituzione. La disciplina censurata non costituisce un caso isolato: si ricorda il decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61 (Interventi straordinari per superare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l’esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 5 luglio 2007, n. 87, con il quale è stata prevista la sospensione di efficacia dei provvedimenti di sequestro dell’autorità giudiziaria relativamente a siti oggetto di requisizione da parte del Commissario straordinario. È richiamato, ancora, il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 (Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2008, n. 123, recante varie norme di diretta incidenza sull’efficacia di provvedimenti cautelari in atto e sulla competenza a provvedere ulteriormente.
In casi del genere non vi sarebbe alcuna preclusione di accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti, né alcuna inibizione dei poteri di indagine e di azione facenti capo al pubblico ministero, né infine alcuna predeterminazione della decisione giudiziale in merito ad una singola controversia. La disciplina censurata, oltre ad introdurre una nuova sanzione per le violazioni dell’AIA, ha specificamente conservato le sanzioni preesistenti, anche penali. D’altra parte, la doglianza relativa all’inibizione di nuovi ed efficaci provvedimenti cautelari di natura reale sarebbe illogica, ben potendo il legislatore legittimare determinate condotte per il futuro, ed apparendo congrua, di conseguenza, la disattivazione dei poteri pertinenti alla giurisdizione penale.
Neppure sussisterebbe – a parere dell’Avvocatura generale – la prospettata violazione dell’art. 113 Cost. Sarebbe del tutto naturale, nel caso di «passaggio dall’atto amministrativo alla legge», che venga meno la giurisdizione del giudice comune (è citata la sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 2012), senza che questo comporti una compressione del diritto di agire in giudizio, poiché la doglianza, trasferendosi sul piano della legittimità della norma, può riproporsi tramite il giudice comune nell’ambito della giurisdizione costituzionale (è citata la sentenza n. 289 del 2010).
Infine, non vi sarebbe alcun contrasto tra la disciplina censurata e l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dunque con il primo comma dell’art. 117 Cost. La Corte costituzionale avrebbe già stabilito, considerata la giurisprudenza della Corte di Strasburgo sul tema, che la Convenzione non esclude radicalmente la possibilità di leggi che, operando retroattivamente, incidano sull’andamento di giudizi in corso, quando sussistono esigenze di ordine pubblico o addirittura «motivi imperativi di interesse generale» (sono citate, nel complesso, le sentenze n. 264 e n. 15 del 2012, n. 303, n. 236 e n. 93 del 2011, n. 317 e n. 311 del 2009, n. 362 e n. 172 del 2008). D’altra parte il legislatore, con la disciplina censurata, non ha modificato in senso peggiorativo una posizione acquisita, mirando piuttosto al migliore possibile bilanciamento tra interessi costituzionalmente rilevanti, ed impedendo che l’espansione incontrollata di una garanzia comprimesse intollerabilmente la tutela degli interessi concorrenti.
2.2.2.– Il secondo nucleo di questioni che il Presidente del Consiglio dei ministri individua nell’ordinanza di rimessione attiene proprio al bilanciamento tra diritto alla salute ed all’ambiente salubre e diritto all’iniziativa economica privata.
L’opinione del giudice a quo – secondo cui il diritto alla salute avrebbe carattere «assoluto», non suscettibile di bilanciamento – non potrebbe essere condivisa. D’altra parte, come dimostrerebbe già il preambolo del d.l. n. 207 del 2012, il risanamento del processo produttivo costituirebbe lo scopo prioritario dello stesso decreto, pur dovendosi nel contempo garantire altri interessi.
Mancando una lesione del diritto alla salute ed all’ambiente salubre, farebbe anche difetto la denunciata violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 3, 6 e 35 della “Carta di Nizza”, ed all’art. 191 del TFUE. Si ribadisce che l’AIA rilasciata il 6 ottobre 2012 anticiperebbe l’adozione delle «BAT» individuate a livello europeo ed assicurerebbe l’osservanza del diritto dell’Unione, che esclude l’assunzione a livello giurisdizionale del compito di dettare le prescrizioni tecniche per il sicuro esercizio delle attività produttive.
2.2.3.– La conferma dell’assunto di una piena funzionalità della disciplina censurata alla tutela dell’ambiente e della salute, secondo l’Avvocatura generale, si rinviene nell’efficacia delle misure assunte in esecuzione dell’AIA riesaminata (riduzione della produzione, selezione dei combustibili, modalità di stoccaggio e movimentazione delle materie prime, ecc.). Efficacia che sarebbe documentata dai nuovi sistemi di monitoraggio in continuo, dai quali verrebbe notizia di un notevole miglioramento della qualità dell’aria, con valori di inquinamento inferiori alle soglie di attenzione determinate a livello europeo.
3.– La società Ilva S.p.A., in persona del presidente del consiglio di amministrazione, si è costituita nel giudizio con atto depositato il 25 febbraio 2013, chiedendo che le questioni di legittimità siano «rigettate».
3.1.– La società Ilva, parte nei subprocedimenti cautelari di sequestro, nella qualità di proprietaria dei beni strumentali e dei prodotti attualmente soggetti a vincolo cautelare, illustra in dettaglio alcuni passaggi della vicenda in atto.
Dopo aver ricordato come il Tribunale di Taranto, con ordinanza depositata il 20 agosto 2012, avesse corretto il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, ammettendo che la produzione avrebbe potuto continuare, sia pure previa adozione di misure per il contenimento delle emissioni, la parte privata esamina i contenuti dell’AIA rilasciata in sede di riesame, il 26 ottobre successivo, a partire dall’autorizzazione per la ripresa delle attività produttive, legata ad una rigorosa tempistica per la realizzazione delle misure di risanamento (sostanzialmente coincidenti con quelle indicate dai periti dell’autorità giudiziaria, e compatibili con le «BAT» di ispirazione europea).
Mancando della disponibilità materiale degli impianti, l’Ilva ne aveva chiesto il dissequestro, ma il giudice per le indagini preliminari, con provvedimento del 30 novembre 2012, aveva respinto l’istanza, sul presupposto che l’AIA non aveva subordinato la ripresa delle attività produttive alla previa e completa attuazione delle cautele necessarie a contenere le emissioni nocive (provvedimento illegittimo, secondo la parte, perché risoltosi in una disapplicazione in via di fatto dell’autorizzazione conseguita dall’azienda). Negli stessi giorni, il giudice aveva sequestrato i prodotti finiti o semilavorati, che in effetti l’azienda aveva realizzato dopo il sequestro degli impianti, ma avvalendosi in ciò della «autorizzazione» asseritamente rilasciata dal Tribunale del riesame e sotto il controllo dei custodi.
Era poi sopravvenuto – prosegue la parte – il d.l. n. 207 del 2012 (del quale vengono analizzati in dettaglio i contenuti), di talché l’Ilva aveva chiesto di rientrare in possesso dei beni sequestrati. La Procura di Taranto aveva «immesso nel possesso dei beni dell’impresa», fermo restando però il sequestro, con la conseguenza che dovevano «essere mantenuti i sigilli in quanto necessari ad attestare la sottoposizione dei beni al vincolo di indisponibilità». Il Giudice per le indagini preliminari, dal canto proprio, aveva rigettato l’istanza concernente i prodotti, sul presupposto che lo ius superveniens non si applicasse a merci prodotte prima della relativa entrata in vigore.
Era poi intervenuta la legge n. 231 del 2012, di conversione del d.l. n. 207, specificando che dovevano essere rimessi nella disponibilità dell’Ilva anche i prodotti realizzati prima dell’adozione dello stesso decreto-legge. Rifiutando di accogliere la nuova e conseguente istanza di dissequestro formulata dalla società, il pubblico ministero si era rivolto al Giudice per le indagini preliminari per il rigetto, affiancando tale richiesta a quella d’una modifica del regime cautelare concernente gli impianti di produzione.
La società Ilva informa che, dopo l’ordinanza con la quale lo stesso giudice ha sollevato a sua volta questioni di legittimità costituzionale (supra, § 1), è stata disposta la vendita delle merci in sequestro, sul presupposto della loro deperibilità (ordinanza del 14 febbraio 2013).
3.2.– Tutto ciò premesso in fatto, la parte costituita assume che le censure proposte dal rimettente sarebbero infondate.
Le disposizioni dell’art. 1 del decreto-legge avrebbero realmente un carattere generale, riguardando l’intera platea di titolari di AIA che conducano stabilimenti suscettibili di qualificazione nel senso dell’interesse nazionale (lo stesso rimettente finirebbe con l’ammetterlo, lamentando l’eccessiva astrattezza dei criteri posti per la relativa determinazione del Presidente del Consiglio dei ministri).
Il legislatore avrebbe realizzato sul piano generale un bilanciamento tra interessi meritevoli di tutela, limitando nel tempo l’efficacia dell’AIA riesaminata, lasciando impregiudicate le sanzioni previste ed aggiungendone di nuove, implementando gli obblighi delle imprese in relazione alle cautele di protezione ambientale.
La ratio dell’intervento renderebbe perfettamente congrua, tra l’altro, la disciplina concernente la disponibilità e la commercializzazione dell’acciaio prodotto negli stabilimenti di Taranto, non avendo senso una normativa che autorizzasse una attività produttiva (anche a fini di salvaguardia dei livelli occupazionali) e però, nel contempo, vietasse di gestirne i frutti, sul piano logistico e su quello economico-finanziario.
Non è certo la prima volta, del resto, che l’interesse strategico di determinate attività induce il legislatore ad interventi straordinari ed urgenti. La parte costituita menziona: il d.l. n. 90 del 2008, relativo all’emergenza rifiuti in Campania; la legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), che all’art. 25 disciplina la materia delle scorie nucleari; la legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2012), che all’art. 19 appresta speciale protezione per i cantieri della linea ferroviaria Torino-Lione; il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 6 agosto 2008, n. 133, che all’art. 11 prevede il cosiddetto «piano casa»; il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 7 agosto 2012, n. 134, che all’art. 17-septies prevede misure per la ristrutturazione del patrimonio edilizio.
Passando all’esame dell’art. 3 del d.l. n. 207 del 2012, la società Ilva sostiene che la norma «fa applicazione, direttamente in via legislativa, delle disposizioni di cui all’art. 1». In sostanza, il legislatore avrebbe verificato la ricorrenza nel caso dell’Ilva delle condizioni per il riconoscimento del carattere strategico dell’impianto di Taranto, ed avrebbe «preso atto» della già attuale esistenza di una AIA riesaminata, dichiarando di conseguenza l’effetto di reimmissione dell’azienda nel possesso degli impianti e dei prodotti (con l’ulteriore tutela rappresentata dall’istituzione di un Garante indipendente).
3.2.1.– Sarebbe infondata, in queste condizioni, la censura mossa all’art. 1 del decreto, per l’asserito contrasto con l’art. 3 Cost. Non sarebbe carente, in primo luogo, la fissazione dei presupposti per l’individuazione dell’interesse strategico nazionale, che attiene tipicamente alla sfera dell’alta amministrazione (è richiamata, a confronto, l’analoga disciplina dettata per l’esercizio di poteri straordinari nel settore della difesa ed in altri settori strategici: decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante «Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni», convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 11 maggio 2012, n. 56). Per altro verso, il principio di uguaglianza richiede il difforme trattamento di situazioni diseguali, individuate secondo un criterio pertinente alla causa dell’intervento normativo (sono citale le sentenze della Corte costituzionale n. 89 del 1996 e n. 15 del 1975). Lo stesso ricorso al criterio (concomitante) del numero dei lavoratori occupati è conforme a quanto si riscontra per altre discipline: è citato l’art. 2 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell’articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274), ove la procedura conservativa è riservata appunto alle aziende con almeno 200 dipendenti. La parte costituita osserva che il rimettente – pur senza sostenere in radice l’illegittimità del ricorso a criteri quantitativi – non ha indicato tertia comparationis che, in base al principio di uguaglianza, dovrebbero imporre l’adozione di una diversa soglia numerica di dipendenti, il che varrebbe a determinare l’inammissibilità della questione sollevata al proposito (sono citate le sentenze della Corte costituzionale n. 131 e n. 33 del 2009, n. 25 del 1991, n. 66 del 1982).
Anche il denunciato contrasto dell’art. 3 del decreto con l’art. 3 Cost. dovrebbe essere escluso.
La censura muoverebbe da un travisamento della norma e del sistema che disciplina le attività produttive potenzialmente inquinanti. La norma riconosce che l’Ilva si trova nelle condizioni che, in generale, legittimerebbero qualunque azienda a produrre in base ad una AIA sottoposta a riesame. D’altra parte, un’azienda che produce in osservanza dell’AIA rilasciata dopo la procedura di riesame non commette alcun illecito, non potendosi ammettere – secondo la parte – che sia l’autorità giudiziaria, e non quella amministrativa, a fissare i parametri di tollerabilità delle immissioni. In altre parole, l’Ilva non sarebbe trattata diversamente da ogni altra azienda di interesse strategico nazionale che si trovasse nelle medesime condizioni.
Pur volendo ammettere che l’art. 3 del decreto consista in una «norma provvedimento», il legislatore non avrebbe varcato i limiti posti dalla giurisprudenza costituzionale per la legittimità di tali interventi (è citata la sentenza n. 270 del 2010). Non sarebbe la prima volta, d’altra parte, che il legislatore introduce una disciplina particolare per cose già sottoposte a sequestro giudiziario (d.l. n. 61 del 2007) o detta deroghe specifiche all’applicazione di norme generali (è richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 152 del 1985).
Nelle fattispecie complesse, non ogni «incoerenza, disarmonia o contraddittorietà» che derivi da una norma può risolversi in violazione del principio di uguaglianza, ché altrimenti il controllo di legittimità delle leggi si trasformerebbe in controllo di opportunità (sentenza n. 89 del 1996).
Con specifico riguardo alla commercializzazione delle merci sequestrate, la parte considera palesemente infondata l’opinione del rimettente che la stessa non sarebbe giustificata dall’interesse alla prosecuzione dell’attività produttiva, la quale, al contrario, non sarebbe praticamente concepibile in assenza di un completo ciclo economico.
Neppure potrebbe ammettersi che, con riferimento alla clausola di «retroattività» introdotta in sede di conversione (riguardo alla reimmissione nel possesso delle merci prodotte prima del decreto-legge), si sia determinato un ingiustificato trattamento di favore nei confronti dell’Ilva. Il comma 3 dell’art. 3 declina, per il singolo caso in esame, una norma già desumibile sul piano generale dall’art. 1, che non potrebbe legittimare la continuazione delle attività produttive senza legittimare l’alienazione dei prodotti, e che si applica «anche quando l’autorità giudiziaria abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell’impresa titolare dello stabilimento».
3.2.2.– Riguardo alla pretesa interferenza del legislatore nella funzione giurisdizionale, ed ai numerosi parametri evocati in proposito, la parte privata nega, anzitutto, che possa esservi un problema di vanificazione del «giudicato».
Se di giudicato dovesse parlarsi con riguardo al sequestro degli impianti, anzitutto, ciò non potrebbe che farsi in riferimento alle statuizioni del Tribunale del riesame, che avrebbe negato, accogliendo in parte le censure mosse al decreto di sequestro, la necessità di una immediata cessazione dell’attività produttiva. Dunque, l’intervento normativo sarebbe valso a favorire l’attuazione del giudicato, e non a contrastarlo.
In generale, la stessa fermezza della giurisprudenza costituzionale nella protezione del giudicato sarebbe venuta meno, di recente, a fronte della necessità di garantire interessi pubblici contrastanti (è citata la sentenza n. 113 del 2011, che ha introdotto un diverso caso di revisione quando si renda necessario dare attuazione ad una decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo).
In ogni caso, il cosiddetto «giudicato cautelare» non è propriamente un giudicato, ma una mera preclusione processuale, che opera rebus sic stantibus, con riguardo alle sole questioni dedotte, e non anche a quelle deducibili. Dunque si tratta di una situazione suscettibile di modifica per effetto di norme o di provvedimenti amministrativi sopravvenuti. D’altra parte, se l’andamento del procedimento cautelare non interferisce con quello del processo (è citata la sentenza della Corte costituzionale n. 121 del 2009), allora le norme che incidono sul procedimento cautelare non valgono a condizionare l’esito del processo.
Neppure potrebbe dirsi, nella specie, che sia stata frustrata la funzione del giudice, chiamato ad applicare mutamenti del diritto oggettivo alle singole fattispecie, come sempre accade, a maggior ragione con riguardo a regole retroattive (sono citate le sentenze della Corte costituzionale n. 1 del 2011, n. 311 e n. 94 del 2009, n. 32 del 2008, n. 352 del 2006, n. 211 del 1998, n. 263 del 1994, n. 91 del 1988). Sarebbe sufficiente, per la legittimità dell’intervento, che il legislatore non detti la regola per un singolo giudizio, ma ponga una disciplina suscettibile di applicazione in ogni fattispecie concreta che presenti le medesime caratteristiche.
A tale proposito, sarebbe infondato l’assunto del rimettente per il quale la normativa censurata inciderebbe sulla fattispecie concreta a quadro normativo «invariato». La parte privata ripete che l’art. 1 del decreto ha introdotto una normativa nuova e generale, applicabile a tutte le aziende di interesse strategico nazionale, comprese quelle già raggiunte da provvedimenti cautelari reali. Che poi il novum possa incidere sull’efficacia di statuizioni giudiziali, che non consistano nel giudicato in senso proprio, sarebbe ipotesi già ammessa dalla giurisprudenza costituzionale (è citata la sentenza n. 282 del 2005).
3.2.3.– Non sarebbero vulnerati il principio di legalità, il principio di necessità della prevenzione e della repressione dei reati ed il diritto di azione.
L’art. 1 del d.l. n. 207 del 2012 si limita a regolare la funzione legittimante di un provvedimento amministrativo, tra l’altro sindacabile nei modi ordinari e revocabile dalla stessa amministrazione, senza incidere sull’apparato sanzionatorio predisposto per le relative violazioni. Non potrebbe ammettersi che la pendenza di situazioni cautelari impedisca qualunque nuova legge che operi un bilanciamento degli interessi coinvolti dalle attività produttive. Quanto all’art. 3 – viene ribadito – la norma si limita a riconoscere la corrispondenza del caso concreto alla previsione astratta, senza legittimare condotte antecedenti o condotte future, poste in essere in violazione della legge. Neanche la pendenza di indagini preliminari (al cui svolgimento non viene opposto alcun intralcio) potrebbe sortire un effetto di paralisi della normazione. In astratto, sono del resto ammissibili limiti e condizioni per l’esercizio dell’azione penale (sono citate le sentenze della Corte costituzionale n. 121 del 2009 e n. 114 del 1982).
Infondata infine – a parere della parte costituita – sarebbe la doglianza concernente la presunta «legificazione» dell’AIA rilasciata all’azienda, e la conseguente frustrazione del diritto ad ottenerne un sindacato giudiziale. Il rinvio dell’art. 3 al provvedimento non avrebbe natura recettizia, avendo la sola funzione di stabilire che, nel caso dell’Ilva, l’autorizzazione prevista dall’art. 1 è già stata rilasciata, senza che per questo la stessa autorizzazione perda la propria natura amministrativa (tanto da restare modificabile secondo le procedure tipiche del procedimento amministrativo).
3.2.4.– La parte costituita contesta, ancora, che ricorra la pretesa lesione del diritto alla salute ed all’ambiente salubre.
In realtà, la normativa censurata mirerebbe alla miglior tutela dei diritti invocati, posto che la cessazione della produzione e la dismissione degli impianti sarebbe, per tali diritti, più pericolosa della continuazione dell’attività in condizione di sicurezza.
In ogni caso – prosegue la parte – sarebbe erronea la pretesa che i diritti in questione siano insuscettibili di qualunque bilanciamento, così dando vita ad una gerarchia tra valori della quale non vi sarebbe traccia in Costituzione (sono citate ex multis, a proposito della spettanza della composizione alle istanze rappresentative, le sentenze della Corte costituzionale n. 27 del 1998 e n. 94 del 1985). A maggior ragione spetterebbe al legislatore la determinazione delle condotte cui assegnare rilevanza penale, anche con specifico riguardo alla tutela degli interessi presidiati dall’art. 32 Cost. (sentenze n. 376 del 2000, n. 267 del 1999, n. 447 del 1998, n. 304 del 1994, n. 455 del 1990).
Il ragionamento del rimettente sarebbe infondato anche nella parte in cui pretende che la normativa censurata abbia legittimato la ripresa delle attività produttive senza necessità di previa realizzazione delle cautele per l’ambiente. L’autorizzazione, anzitutto, risulta espressamente condizionata all’adempimento delle prescrizioni impartite con l’AIA. La disciplina prevede poi un complesso sistema di controllo e monitoraggio. Ed infine, come accennato, è stata introdotta la figura di un Garante indipendente, chiamato proprio a verificare l’osservanza delle prescrizioni.
Ancora, sarebbe infondata la pretesa che il legislatore abbia reso inoperante il sistema sanzionatorio e precauzionale posto a tutela della salute e dell’ambiente. Al contrario, l’art. 1, comma 3, del decreto-legge lascia espressamente impregiudicata l’applicabilità delle norme sanzionatorie penali ed amministrative, cui si aggiungono la specifica possibilità di revoca dell’autorizzazione rilasciata in sede di riesame e la comminatoria di una sanzione pecuniaria fino al 10% del fatturato della società. Tutte le sanzioni in questione potrebbero essere applicate anche nel corso dei 36 mesi che segnano la durata massima dell’attività consentita, né sarebbe rilevante che non siano state richieste garanzie finanziarie per il pagamento delle relative somme, solo ipotetico e comunque pertinente ad importi non determinabili a priori.
3.2.5.– Da ultimo, la società Ilva sollecita una dichiarazione di inammissibilità per le censure riferite al primo comma dell’art. 117 Cost. Si tratterebbe infatti di censure del tutto generiche.
In ogni caso, le questioni sarebbero infondate, non sussistendo, per le ragioni già indicate, alcuna lesione del diritto alla salute ed all’ambiente salubre, del principio di precauzione (ché anzi vengono anticipate le indicazioni della Commissione europea sulle «BAT»), dell’autonomia della giurisdizione e delle regole del giusto processo.
4.– Con atto di intervento depositato il 26 febbraio 2013, che si fonda sull’asserita qualità di parti assunta nel procedimento principale, i signori Angelo, Vincenzo e Vittorio Fornaro sollecitano la declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 del d.l. n. 207 del 2012.
Dalla documentazione allegata all’atto risulta che i signori Fornaro hanno ricevuto avviso, in qualità di persone offese, della richiesta e dell’ordinanza giudiziale concernenti il compimento di perizia collegiale chimico-ambientale, in regime di incidente probatorio, nell’ambito delle indagini preliminari concernenti i fatti cui si riferiscono i provvedimenti cautelari in atto.
4.1.– Vengono in primo luogo illustrate le ragioni di ammissibilità dell’intervento. Gli interessati, pur non essendo direttamente partecipi del subprocedimento cautelare nel cui ambito è stata deliberata l’ordinanza di rimessione, sarebbero esposti direttamente alle conseguenze della decisione sulle questioni sollevate, posto che il relativo accoglimento comporterebbe l’interruzione delle emissioni nocive in loro danno, le quali invece proseguirebbero nel caso contrario (è citata, quale esempio di ammissione di un soggetto privo della qualità di parte nel giudizio a quo, la sentenza della Corte costituzionale n. 389 del 2004).
4.2.– Secondo gli intervenienti, le questioni sollevate sarebbero rilevanti, poiché la piena applicazione delle norme censurate, pur restando ferma la condizione di sequestro degli impianti e delle merci, imporrebbe la revoca della nomina dei custodi e comunque un mutamento sostanziale del loro ruolo, data la coincidenza solo parziale tra le prescrizioni tecniche dell’AIA riesaminata ed il complesso delle misure necessarie per un effettivo risanamento degli stabilimenti e dei processi produttivi.
4.3.– Dopo avere enunciato il ritenuto fondamento delle censure riferite all’art. 3 Cost., gli intervenienti assumono che i diritti al lavoro ed all’attività produttiva non possono entrare in bilanciamento con il diritto alla salute e all’ambiente salubre, nel senso che i primi devono essere assicurati solo nella misura in cui non pregiudichino in alcun modo il secondo (sono citate le sentenze della Corte costituzionale n. 378 del 2007, n. 127 del 1990, n. 210 del 1987, n. 156 del 1986, n. 74 del 1981, n. 88 del 1979). Analogo ragionamento andrebbe fatto circa la prevalenza della necessità di prevenire e reprimere i reati (sentenze n. 146 del 2001 e n. 427 del 2000).
Le prescrizioni contenute nell’AIA riesaminata – che l’art. 3, comma 2, del decreto-legge avrebbe elevato al rango legislativo – sarebbero inidonee a garantire che l’attività produttiva prosegua senza danneggiare ulteriormente la salute di lavoratori e cittadini. Le cosiddette BAT dovranno essere applicate ad oltre tre anni dall’autorizzazione, la quale, peraltro, prevede in vari casi solo misure di monitoraggio e studi di fattibilità, cioè adempimenti inidonei, per definizione, a garantire nell’immediatezza il diritto alla salute.
La presunzione che il rispetto dell’AIA comporti un’adeguata tutela della salute e dell’ambiente, secondo gli intervenienti, sarebbe del tutto priva di fondamento.
D’altra parte, la giurisprudenza costituzionale avrebbe da tempo chiarito la necessità di una effettiva tutela risarcitoria del diritto alla salute (sono citate le sentenze n. 356 del 1991 e n. 184 del 1986), tutela che sarebbe inibita dalle norme censurate.
Il sostanziale divieto di agire nei confronti dell’Ilva nei 36 mesi successivi al rilascio dell’autorizzazione riesaminata comporterebbe anche una violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La «legificazione» dell’AIA, per altro verso, avrebbe privato i cittadini del diritto di ottenere il sindacato giurisdizionale su di un atto di natura sostanzialmente amministrativa (è citata la sentenza della Corte di giustizia UE, Grande Sezione, del 18 ottobre 2011, nei procedimenti C-128/09 e C-135/09).
5.– Con atti depositati il 25 febbraio 2013 sono intervenute nel giudizio la Confederazione Generale dell’Industria Italiana (Confindustria) e la Federacciai – Federazione Imprese Siderurgiche Italiane, entrambe chiedendo che siano «respinte» le questioni di legittimità costituzionale poste dal rimettente con riguardo all’art. 1 del d.l. n. 207 del 2012.
6.– Con atto depositato il 26 febbraio 2013 è intervenuta nel giudizio, in persona del legale rappresentante, l’Associazione per il Word Wide Fund for Nature (WWF Italia) Onlus, chiedendo che le disposizioni censurate siano dichiarate illegittime.
7.– In data 19 marzo 2013 l’Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha depositato memoria al fine di ribadire le conclusioni in precedenza offerte (supra, § 2).
7.1.– Si nega in particolare fondamento, nella memoria, all’assunto del rimettente secondo il quale la normativa censurata avrebbe garantito ai responsabili dell’Ilva una «immunità» rispetto alle norme penali vigenti. In particolare l’Avvocatura afferma che l’AIA rilasciata all’azienda avrebbe tutti e soli gli effetti tipici di una autorizzazione amministrativa, senza scriminare condotte che provochino eventi contro l’incolumità pubblica o l’integrità fisica delle persone. Sul piano processuale, sarebbe stata introdotta una deroga alla disciplina generale del sequestro preventivo, stabilendo che nel caso di impianti strategici la misura non possa implicare il blocco della produzione.
Non si tratterebbe di previsione illegittima, sia per la ragionevolezza del bilanciamento operato dal legislatore, sia per l’inesistenza di quella riserva di funzione giurisdizionale che sola, a parere dell’Avvocatura, potrebbe legittimare le doglianze del rimettente. Questi, in altre parole, vorrebbe riservare alla giurisdizione non solo la sentenza, ma ogni possibile funzione di prevenzione e repressione dei reati, che l’ordinamento invece può ben attribuire, nell’ambito della ragionevolezza, a strumenti diversificati, cominciando dal regime autorizzatorio fondato sulle competenze tecniche dell’amministrazione e sulle connesse funzioni di vigilanza.
7.2.– Il Presidente del Consiglio dei ministri nega che l’intervento normativo de quo abbia bilanciato il diritto alla salute, in sé e per sé considerato, con esigenze di carattere economico e produttivo: si sarebbe piuttosto mirato ad evitare un danno irrevocabile per tali esigenze in rapporto al rischio aggiuntivo per la salute che si determina per l’ulteriore prosecuzione dell’attività lungo un periodo di tempo circoscritto e con la previa adozione delle cautele necessarie. Un bilanciamento del quale si assume la piena ragionevolezza.
7.3.– Relativamente ai prodotti finiti e semilavorati in attuale sequestro, l’Avvocatura generale assume l’erroneità della relativa qualificazione come «prodotto del reato», poiché tale ultima nozione comprenderebbe solo le cose che la legge penale vieta di realizzare, e non anche cose lecitamente fabbricate, sia pure con eventuale violazione di precetti dettati per un altro scopo di tutela.
Parimenti censurabile sarebbe, sempre a parere del Presidente del Consiglio dei ministri, la pretesa che il sequestro sia utile a prevenire nuovi reati, attraverso l’eliminazione del profitto economico che potrebbe ricavarsene. Il fondamento della cautela – si dice – risiede nella strumentalità della cosa al reato, mentre mai si sarebbero viste, in precedenza, giustificazioni “motivazionali” a sostegno del sequestro.
8.– In data 19 marzo 2013 la difesa dell’Ilva S.p.A. ha depositato memoria mediante la quale ribadisce le conclusioni già rassegnate, con riguardo alle questioni sollevate sia nel giudizio r.o. n. 19 del 2013, sia nel procedimento r.o. n. 20 del 2013, del quale si dirà tra breve.
L’Ilva nega anzitutto (con riferimento a rilievi del WWF e dei signori Fornaro) che l’azienda abbia provocato, anche dopo l’adozione delle norme censurate, emissioni eccedenti i limiti fissati nell’AIA del 4 agosto 2011. Le prescrizioni tecniche dell’autorizzazione, d’altra parte, sarebbero perfettamente idonee a garantire la protezione dell’ambiente e della salute umana, così da privare di fondamento la pretesa che la chiusura dell’impianto sia l’unica soluzione utile ad eliminare il fenomeno dell’inquinamento.
In ogni caso, secondo la società, il tema sarebbe estraneo all’odierno scrutinio di costituzionalità, non dovendo la Corte sostituire un proprio giudizio tecnico e politico a quelli espressi, rispettivamente, dall’amministrazione e dal legislatore, e trattandosi piuttosto di valutare se la discrezionalità legislativa sia stata esercitata in modo manifestamente irragionevole (sono citate le sentenze della Corte costituzionale n. 110 del 2002, n. 144 del 2001, n. 313 del 1995).
Nella memoria si ribadisce che non vi sarebbe stata alcuna «legificazione» dell’AIA rilasciata in esito alla procedura di riesame, e che dunque il provvedimento avrebbe potuto essere sindacato nei modi ordinari (compresa, se del caso, la disapplicazione ad opera del giudice comune). Si nota, in particolare, che il secondo comma dell’art. 1 del d.l. n. 207 del 2012 lascia espressamente salve, tra le altre, le norme sulla procedura amministrativa di riesame dell’autorizzazione.
Da ultimo, la parte assume che sarebbe alterato, nella logica dell’ordinanza di rimessione, il corretto equilibrio instaurato dalla Costituzione tra la funzione giurisdizionale e quelle di legislazione e di amministrazione. A queste ultime sarebbe riferibile in via primaria, specie nella logica della prevenzione di accadimenti futuri, la garanzia della incolumità pubblica e della salute delle persone (sono citate, in questa prospettiva, le sentenze della Corte costituzionale n. 121 del 1999, n. 283 del 1986, n. 70 del 1985, n. 150 del 1981). La riserva di giurisdizione desumibile dagli artt. 102, 103 e 104 Cost. andrebbe intesa come riserva di sentenza, e non come capacità inibitoria dell’intervento giudiziario in ordine a qualunque forma di espressione del potere legislativo e di quello esecutivo ed amministrativo.
9.– In data 19 marzo 2013 è stata depositata, nell’interesse dei signori Angelo, Vincenzo e Vittorio Fornaro, una memoria tesa a ribadire le conclusioni già offerte (supra, § 4).
Oggetto delle censure sarebbe una «legge provvedimento», nata per intervenire su una sola e specifica situazione (sono citati i lavori preparatori della legge di conversione), priva di ragionevolezza (sono citate le sentenze della Corte costituzionale n. 492 del 1995, n. 346 del 1991, n. 143 del 1989), e per altro verso destinata, comunque, ad una indebita interferenza con il procedimento giudiziario in corso, come tra l’altro risulterebbe chiaro alla luce dell’occasione e della tempistica (è citata la sentenza n. 267 del 2007). La giurisprudenza costituzionale avrebbe irrevocabilmente chiarito che le leggi provvedimento non possono interferire con procedimenti in atto (sentenze n. 137 del 2009, n. 525 e n. 419 del 2000, n. 123 del 1987), ché altrimenti risulterebbe inciso il diritto fondamentale alla difesa.
L’art. 3 del decreto-legge, mediante un rinvio recettizio, avrebbe «legificato» l’AIA riesaminata dell’ottobre 2012, con la conseguenza, asseritamente paradossale, che non sarebbero impedite modifiche ed aggiornamenti per via amministrativa, che, anzi, sarebbero già intervenuti (con modificazioni dei tempi prescritti per l’adozione di talune cautele). Dunque, l’Ilva starebbe svolgendo attività produttiva non più secondo l’autorizzazione conferita con il d.l. n. 207 del 2012: si tratterebbe di una situazione irrazionale, già stigmatizzata dalla Corte costituzionale in un caso analogo (sentenza n. 282 del 1990).
Ad ogni modo – e cioè anche volendo ammettere la natura solo formale del rinvio all’AIA riesaminata da parte della norma censurata – l’effettività del diritto di difesa sarebbe pregiudicata dall’ostacolo posto alla prevenzione ed al perseguimento dei delitti sanzionati dal diritto penale comune, visto tra l’altro che la clausola di «salvezza» inserita nel comma 3 dell’art. 1 comprende le sole sanzioni penali previste dalla normativa di settore. Considerato che si tratta di mere sanzioni pecuniarie per reati suscettibili di oblazione, il regime di tutela penale dell’ambiente e della salute resterebbe risolutivamente condizionato, sul piano dell’efficacia, da un provvedimento del Ministro dell’ambiente, oltretutto altamente discrezionale nei fini, data la genericità della previsione che lo regola.
Inoltre, la ragionevolezza del bilanciamento operato dal legislatore, prevedendo sanzioni per le sole violazioni dell’AIA riesaminata, dovrebbe essere esclusa in quanto le prescrizioni adottate con il provvedimento di riesame sarebbero inidonee ad assicurare il risanamento del processo produttivo. Al riguardo, vengono richiamati i dati salienti delle perizie effettuate nel giudizio penale in corso, che segnalano imponenti emissioni non convogliate (diffuse e fuggitive): nella procedura di riesame non sarebbero stati utilizzati studi sull’incidenza delle misure prescritte e sarebbero state addirittura trascurate fonti concorrenti di inquinamento ambientale, connesse alla gestione dei rifiuti e dei sottoprodotti, nonché delle acque reflue e meteoriche. Nel contempo, i termini per l’adeguamento alle prescrizioni impartite sarebbero tali da azzerarne l’efficacia nel medio periodo (tre anni, ad esempio, per la copertura dei parchi minerali), e in parte sarebbero stati già prorogati dall’amministrazione.
Resterebbe dunque confermata l’illecita compressione del diritto alla salute ed all’ambiente salubre, la cui tutela andrebbe invece assicurata quale profilo intrinseco alla garanzia per ciascuno degli interessi concorrenti: il diritto al lavoro, in particolare, non potrebbe che essere anche diritto alla sicurezza ed all’igiene del lavoro medesimo (sono citate, in generale, le sentenze della Corte costituzionale n. 40 e n. 39 del 2013, n. 151 del 2012, n. 137 del 2009, n. 190 del 2001, n. 238 del 1996, n. 479 del 1987, n. 21 del 1964).
10.– In data 18 marzo 2013 l’associazione Federacciai – Federazione Imprese Siderurgiche Italiane ha depositato memoria insistendo per l’accoglimento delle conclusioni già offerte (supra, § 5).
11.– In data 19 marzo 2013 l’Associazione per il Word Wide Fund for Nature (WWF Italia) Onlus ha depositato memoria insistendo per l’accoglimento delle conclusioni già offerte (supra, § 6).
12.– Il Tribunale ordinario di Taranto, in funzione di giudice di appello a norma dell’art. 322-bis cod. proc. pen., ha sollevato, con ordinanza depositata in data 15 gennaio 2013 (r.o. n. 20 del 2013), questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge n. 231 del 2012 – recte, dell’art. 3 del d.l. n. 207 del 2012, come convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 231 del 2012 – in relazione agli artt. 3, 24, 102, 104 e 122 Cost., nella parte in cui autorizza «in ogni caso» la società Ilva S.p.A. di Taranto «alla commercializzazione dei prodotti ivi compresi quelli realizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore» del citato d.l. n. 207 del 2012, sebbene posti ad oggetto di un provvedimento di sequestro preventivo.
12.1.– Il Tribunale riferisce di essere investito dell’appello proposto dal legale rappresentante dell’Ilva contro l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Taranto che, in data 11 dicembre 2012, ha respinto la richiesta di revoca del sequestro preventivo disposto riguardo ai prodotti finiti o semilavorati custoditi presso gli stabilimenti della società. Al fine di descrivere il contesto nel quale è chiamato ad operare, il rimettente riassume gli avvenimenti, processuali e normativi, che hanno condotto all’instaurazione del giudizio impugnatorio.
Viene ricordato, in particolare, il provvedimento del 25 luglio 2012 mediante il quale, disponendo il sequestro preventivo di alcune aree dello stabilimento siderurgico di Taranto, il Giudice per le indagini preliminari aveva nominato un collegio di custodi composto da tre funzionari pubblici con specifiche competenze industriali, e da un dottore commercialista per i profili amministrativi della gestione. Al collegio dei custodi era stata impartita la direttiva di avviare «immediatamente le procedure tecniche e di sicurezza per il blocco delle specifiche lavorazioni e lo spegnimento degli impianti sopra indicati», assicurando la tutela della pubblica incolumità e l’integrità degli impianti stessi. Alla proprietà degli impianti era stata dunque negata la facoltà d’uso dei medesimi.
Il 20 agosto 2012 il Tribunale del riesame aveva parzialmente riformato il provvedimento in questione. Il custode con competenze amministrative era stato sostituito con il Presidente del consiglio di amministrazione dell’Ilva e soprattutto, ferme le ulteriori disposizioni, erano state modificate le direttive per i custodi, cui erano stati affidati i compiti di garantire la sicurezza degli impianti, eliminare le situazioni di pericolo, monitorare di continuo le emissioni inquinanti. La nomina del legale rappresentante dell’Ilva quale componente del collegio dei custodi è stata poi revocata nell’ambito di successivi sviluppi della procedura, ma per il resto il provvedimento di riesame, non impugnato dalla società, si è stabilizzato.
Il quadro cautelare (essendo nel frattempo intervenuta l’AIA riesaminata ad opera del Ministro competente) si era evoluto con l’adozione di un ulteriore decreto di sequestro preventivo, emesso il 22 novembre 2012, riguardo ai prodotti finiti o semilavorati che giacevano nelle zone di stoccaggio dello stabilimento dell’Ilva. La nuova cautela era stata giustificata assumendo la perdurante violazione del provvedimento di sequestro degli impianti, in assenza di alcuna seria iniziativa per la riduzione delle emissioni inquinanti. Le merci prodotte, dunque, avrebbero costituito il prodotto di un reato, suscettibile di confisca in applicazione del primo comma dell’art. 240 cod. pen., e per l’effetto assoggettabile a sequestro secondo quanto disposto al comma 2 dell’art. 321 cod. proc. pen. Ma il sequestro si sarebbe legittimato, sempre a parere del Giudice per le indagini preliminari, anche a norma del comma 1 dello stesso art. 321, poiché la libera disponibilità delle merci avrebbe favorito la prosecuzione di quel ciclo produttivo che il giudice procedente considerava illecito e fortemente lesivo sul piano ambientale e sanitario.
L’impugnazione contro il nuovo decreto di sequestro non era stata coltivata dall’Ilva, il cui legale rappresentante aveva piuttosto preferito rivolgersi alla locale Procura della Repubblica affinché fosse data immediata esecuzione alle norme nel frattempo introdotte con il d.l. n. 207 del 2012. Il pubblico ministero, in effetti, aveva restituito alla società il possesso degli impianti, ferma restando la loro condizione di sequestro, ma aveva chiesto al Giudice per le indagini preliminari di respingere l’analoga domanda per i prodotti in giacenza, ed il Giudice aveva provveduto in conformità con ordinanza dell’11 dicembre 2012.
Contro tale ultimo provvedimento è proposto l’appello che deve essere definito dal giudice a quo. Nell’atto di gravame si contesta che ricorra un fumus adeguato in ordine alla sussistenza dei reati ipotizzati, si denunciano vizi di motivazione circa l’illiceità dell’attività produttiva e si prospetta la violazione delle norme contenute nel decreto-legge, significativamente emendate, peraltro, proprio con riguardo all’oggetto dell’ordinanza impugnata. A seguito delle modifiche apportate in sede parlamentare, infatti, il comma 3 dell’art. 3 del decreto stabilisce espressamente che l’Ilva deve considerarsi autorizzata alla commercializzazione dei prodotti in giacenza, «ivi compresi quelli realizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando l’applicazione di tutte le disposizioni contenute nel medesimo decreto».
L’8 gennaio 2013 il Tribunale procedente ha celebrato il procedimento camerale. In tale sede, e con successiva memoria autorizzata, il pubblico ministero ha chiesto sollevarsi questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della «legge 24 dicembre 2012, n. 231». L’ordinanza di rimessione accoglie, in parte, l’indicata sollecitazione.
12.2.– In punto di rilevanza il rimettente premette che, per effetto della rinuncia dell’Ilva al ricorso per riesame inizialmente proposto contro il decreto di sequestro dei prodotti, deve escludersi, riguardo al fumus commissi delicti, l’intervenuta formazione del cosiddetto giudicato cautelare, con la conseguenza che il tema resta liberamente valutabile in sede di appello contro il rigetto dell’istanza di restituzione. La circostanza è considerata significativa sul piano della rilevanza, in quanto, se mancassero i presupposti per la prosecuzione del sequestro, i beni andrebbero restituiti a prescindere dall’applicazione della norma censurata.
Sempre a titolo di premessa, il Tribunale ricorda i limiti intrinseci della cognizione e della valutazione cui il giudice è chiamato nel procedimento cautelare reale, con particolare riguardo al merito dell’accusa, che deve essere valutata sul solo piano della correttezza giuridica. Il fumus è dunque apprezzato in termini di mera congruenza tra gli elementi prospettati dalle parti e le conseguenze che se ne traggono in termini di qualificazione dei fatti, senza disponibilità di poteri istruttori e con la possibilità di negare la cautela solo in caso di «manifesta, assoluta ed evidente inconfigurabilità dell’ipotesi di reato».
12.2.1.– Per motivare il proprio giudizio circa la sussistenza del fumus in ordine ai delitti contestati, ed in particolare circa il carattere illecito dell’attività culminata con la produzione delle merci in sequestro, il Tribunale rimettente ricorre ad un’ampia citazione del provvedimento impugnato. In tale sede si ricorda che il sequestro preventivo degli impianti era stato disposto senza facoltà d’uso e che lo stesso Tribunale del riesame aveva autorizzato interventi tecnici al solo fine di apprestare le cautele necessarie per prevenire nuove immissioni nocive nell’ambiente, precludendo ogni ulteriore attività produttiva fino ad una nuova e positiva verifica dei risultati ottenuti. Nondimeno, secondo il Giudice per le indagini preliminari, la proprietà dell’Ilva non ha “consegnato” gli impianti, ha proseguito la produzione senza significativi interventi in chiave di sicurezza ambientale, e si è rifiutata di fornire ai custodi la documentazione pertinente alla commercializzazione dei propri prodotti. In altre parole, la società avrebbe continuato «imperterrita nella criminosa produzione dell’acciaio, nella vendita del frutto dell’attività criminosa assicurandosi lauti profitti non curante delle disposizioni dell’autorità giudiziaria e in violazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali».
Il Tribunale rimettente disattende, in proposito, la tesi difensiva secondo cui il Collegio del riesame aveva consentito la prosecuzione dell’attività produttiva, sia pure nei limiti della necessaria preservazione degli impianti. Quel Collegio, piuttosto, aveva negato che lo spegnimento degli impianti fosse l’unico modo per far cessare le emissioni nocive, delegando ai custodi la verifica della possibilità di interventi utili ad assicurare la prosecuzione in sicurezza dell’attività produttiva; attività che avrebbe potuto riprendere solo se e quando gli ipotetici interventi sulla sicurezza ambientale fossero stati attuati. Una prospettiva pienamente coerente – secondo il giudice a quo – con la logica del sequestro preventivo, che mira a sottrarre la disponibilità della cosa al possessore, anche al fine di prevenire l’incremento degli effetti lesivi della condotta delittuosa. La limitata facoltà d’uso, comunque accordata ai soli custodi, aveva avuto per scopo la verifica della possibilità di conservare il bene sequestrato, in vista del bilanciamento degli interessi connessi alla sua utilità per l’esercizio dell’impresa.
Di contro, come ammesso dalla stessa parte privata, l’attività produttiva era proseguita senza interruzione e con le stesse emissioni inquinanti riscontrate a monte del sequestro degli impianti. La tesi difensiva della necessità di una produzione a basso regime per la conservazione dello stabilimento viene respinta dal Tribunale, in assoluto e comunque alla luce dei dati quantitativi del prodotto, confermati dal sequestro di oltre un milione e mezzo di tonnellate di merce. Dunque – si conclude – i lavorati in sequestro devono considerarsi prodotti di reato e cose pertinenti a reato, legittimamente sequestrati a mente del comma 1 dell’art. 321 cod. proc. pen. e, comunque, ai sensi del comma 2, in quanto suscettibili di confisca ex art. 240 cod. pen.
12.2.2.– Alla luce del quadro normativo preesistente al d.l. n. 207 del 2012, in definitiva, l’appello della società Ilva dovrebbe essere respinto. La conclusione sarebbe identica – a parere del rimettente, e secondo quanto esposto nel provvedimento impugnato – con riguardo alla versione originaria dell’art. 3 del provvedimento governativo, che non avrebbe contenuto disposizioni riferibili ai prodotti già sottoposti a sequestro prima del provvedimento stesso. Una «lettura costituzionalmente orientata» avrebbe imposto, infatti, di considerare non retroattiva la disposizione, attesa l’antinomia esistente tra i profili fondanti della cautela reale e la restituita possibilità di «commercializzazione» della merce sequestrata.
In effetti – osserva il Tribunale – la disponibilità della cosa è logicamente incompatibile con la funzione del sequestro, tanto che la giurisprudenza di legittimità annulla le «concessioni d’uso» talvolta rilasciate dal giudice di merito per la salvaguardia di interessi primari della persona (sarebbe il caso degli immobili abusivi). Il principio varrebbe, a maggior ragione, riguardo a forme d’uso che si risolvano nella cessione a terzi delle cose sequestrate e dunque nella loro dispersione, tanto che le relative condotte, da parte del custode o del proprietario, costituiscono un reato. Interpretata in chiave retroattiva, la disposizione originariamente introdotta con il decreto-legge avrebbe comportato la definitiva dispersione delle merci sottoposte a sequestro, per la loro immissione in un ciclo di trasformazione che le avrebbe rese irrecuperabili.
La funzione del comma 3 dell’art. 3, nella versione scaturita dalla legge di conversione, sarebbe, dunque, proprio quella di superare il quadro delineato, affinché la società Ilva sia posta in grado di commercializzare le merci sequestrate prima del provvedimento d’urgenza. Il che documenta, secondo il Tribunale, la piena rilevanza della questione di legittimità costituzionale proposta riguardo alla norma in discorso (mentre sarebbero irrilevanti, e dunque non suscettibili di proposizione, le ulteriori questioni prospettate dal pubblico ministero procedente).
12.3.– In punto di non manifesta infondatezza, il rimettente prospetta anzitutto un contrasto tra la norma censurata e l’art. 3 Cost., posto che detta norma si atteggerebbe a «legge del caso singolo». Di conseguenza, la società Ilva sarebbe trattata differentemente da ogni altra società le cui merci siano state sottoposte a sequestro per essere, le stesse merci, il prodotto di un reato.
Il Tribunale ricorda come la giurisprudenza costituzionale abbia chiarito la necessità di una ragionevole giustificazione per la diseguale disciplina di situazioni assimilabili (sono citate le sentenze della Corte costituzionale n. 1009 del 1988 e n. 15 del 1960). Nel caso di specie, la norma censurata introdurrebbe una possibilità di commercializzazione del bene sequestrato inibita in ogni altra consimile fattispecie, se non addirittura una ipotesi «speciale» di dissequestro, non fondata, come quelle generali, sulla cessazione delle esigenze di cautela che impongono il vincolo reale. Il legislatore, oltretutto, avrebbe introdotto una legge del caso concreto secondo un bilanciamento irragionevole tra i valori in gioco, difforme da quello che normalmente segna la disciplina di protezione dell’ambiente (è citato il caso dell’emergenza rifiuti, ove addirittura il legislatore ha penalizzato, talvolta, condotte prive di rilevanza fuori delle porzioni di territorio interessate dalla stessa emergenza).
Il rimettente prospetta la violazione concomitante del principio di «ragionevolezza-razionalità» (è citata la sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 1982). Viene ribadito che la funzione tipica del sequestro preventivo è quella di privare il possessore della disponibilità della cosa, anche in vista dell’eventuale confisca. L’autorizzazione «particolare» che la legge conferisce all’Ilva non sarebbe giustificata – secondo il Tribunale – neppure dalle esigenze di salvaguardia dell’occupazione e della produzione, per la cui tutela l’art. 1 del d.l. n. 207 del 2012 consente, attraverso il riesame dell’AIA, di proseguire l’attività industriale negli stabilimenti di interesse strategico nazionale: la commercializzazione dei lavorati, infatti, non sarebbe necessaria ai fini indicati.
La norma «generale» (del cui carattere di astrattezza il rimettente dubita, sia pur senza farne questione) avrebbe il solo scopo di legittimare una prosecuzione dell’attività produttiva nonostante l’intervenuto sequestro degli impianti. Discostandosi da questa ratio, la norma censurata avrebbe accordato un diverso privilegio all’Ilva, relativamente ai prodotti sequestrati prima dell’intervento normativo. Dunque, la legge avrebbe introdotto una difformità di trattamento «interna» ai casi particolari, riconducibili alla previsione dell’art. 1, per i quali potrebbe considerarsi legittima una disciplina più favorevole di quella riservata in generale a coloro che esercitano attività di produzione industriale (è citata la sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 1969).
In realtà – osserva il Tribunale – gli artt. 1 e 2 del d.l. n. 207 del 2012 prevedono una facoltà d’uso delle cose in sequestro non incompatibile ontologicamente con la cautela reale, mentre il comma 3 dell’art. 3 introduce una disposizione radicalmente contrastante con la fisionomia della cautela, tanto da risolversi sostanzialmente in una fattispecie di dissequestro «obbligatorio». Se poi la stessa disposizione avesse anche il senso di una legittimazione a posteriori dell’attività produttiva culminata con la realizzazione delle merci in questione, resterebbe violato, secondo il rimettente, anche il «principio di irretroattività della legge», derogabile solo quando ciò sia richiesto dal criterio di ragionevolezza, senza mai «incidere arbitrariamente sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti» (sono citate le sentenze della Corte costituzionale n. 229 del 1999, n. 432 del 1997, n. 153 e n. 6 del 1994, n. 283 del 1993).
La norma censurata contrasterebbe anche con gli artt. 102 e 104 Cost., che «tutelano le prerogative della funzione giudiziaria», in quanto incide su un procedimento in corso e varrebbe a condizionare la concreta possibilità della confisca in esito al procedimento stesso, sebbene l’attività produttiva della merce, almeno per l’epoca antecedente all’emanazione del d.l. n. 207 del 2012, debba considerarsi tuttora illecita.
Il Tribunale, dopo aver ricordato il principio di soggezione del giudice «solo alla legge», riconosce che tale principio non implica l’illegittimità di misure retroattive o suscettibili di interagire nella soluzione di controversie già pendenti (sono citate le sentenze di questa Corte n. 229 del 1999, n. 432 del 1997, n. 397 del 1994, n. 402 del 1993). Anche le cosiddette «leggi provvedimento» possono essere legittime, a condizione però che non violino la «riserva di giurisdizione», che opera «specie» nel caso di giudizi pendenti ed inibisce al Parlamento l’esercizio di funzioni giurisdizionali, salvi i casi previsti dalla Costituzione (sono citate le sentenze di questa Corte n. 137 del 2009, n. 241 del 2008, n. 267 del 2007, n. 321 del 1998, n. 123 del 1987).
La norma censurata avrebbe di fatto «direttamente modificato un provvedimento del giudice» (l’ordinanza posta ad oggetto dell’impugnazione), «senza per altro modificare il quadro normativo sulla base del quale era stato emanato».
Infine, il comma 3 dell’art. 3 del d.l. n. 207 del 2012 violerebbe gli artt. 24 e 112 Cost., vulnerando il diritto di azione del privato leso nei suoi diritti ed ostacolando la funzione pubblica di accertamento, repressione e prevenzione dei reati (è citata la sentenza della Corte costituzionale n. 34 del 1973).
12.4.– Il Tribunale rimettente tiene a chiarire, in conclusione del proprio provvedimento, che il giudizio impugnatorio deve considerarsi sospeso, a norma dell’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), anche in considerazione del carattere non perentorio del termine per la relativa definizione, posto che si tratta di appello contro un provvedimento in materia di sequestro e non di riesame (l’art. 322-bis del codice di rito rinvia all’art. 310 e non al comma 10 dell’art. 309).
13.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio con atto depositato il 26 febbraio 2013, chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate inammissibili e/o infondate.
13.1.– Dopo aver riassunto gli antefatti dell’ordinanza di rimessione e l’essenza delle questioni prospettate dal rimettente, l’Avvocatura generale assume che il Tribunale di Taranto si sarebbe arrogato (violando gli artt. 101, 117 e 134 Cost.) un inesistente potere di disapplicazione della legge, che spetta solo di fronte a «norme comunitarie» incompatibili con il diritto interno, e che non potrebbe ritenersi insito nella possibilità di sollevare questioni di legittimità costituzionale (è citata la sentenza della Corte costituzionale n. 285 del 1990).
Sempre in via preliminare, l’Avvocatura generale sostiene che le questioni sollevate avrebbero «perso di interesse», posto che il giudice procedente, con provvedimento del 14 febbraio 2013, ha disposto la vendita delle merci in sequestro.
13.2.– Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, le censure del rimettente sarebbero riducibili a tre nuclei fondamentali, restando in ogni caso infondate.
13.2.1.– La normativa censurata, in primo luogo, non violerebbe il principio di uguaglianza, costituendo piuttosto applicazione del principio per il quale situazioni che appaiono diverse, secondo una ragionevole identificazione del criterio di discriminazione, devono essere regolate differentemente. Il principio di ragionevolezza imporrebbe solo congruenza tra la ratio della legge e le disposizioni adottate.
L’osservanza del principio non sarebbe pregiudicata nel caso di leggi provvedimento, sempreché si tratti, appunto, di interventi ragionevoli e non arbitrari, che non interferiscano con la funzione giudiziaria e non vanifichino l’autorità del giudicato (sono citate le sentenze della Corte costituzionale n. 289 e n. 270 del 2010, n. 137 e n. 94 del 2009, n. 288 e n. 241 del 2008, n. 267 e n. 11 del 2007, n. 282 del 2005, n. 321 del 1998, n. 492 e n. 347 del 1995, n. 346 del 1991, n. 143 del 1989, n. 123 del 1987). Il carattere derogatorio o particolare della legge provvedimento imporrebbe semplicemente, secondo l’Avvocatura, uno «scrutinio stretto» sul piano della ragionevolezza (sono citate le sentenze n. 429 del 2002, n. 364 del 1999, n. 185 del 1998, n. 153 e n. 2 del 1997).
Ciò premesso, la difesa erariale ritiene non sospetta la disposizione censurata alla luce dei parametri valutativi elaborati dalla giurisprudenza: «tempo, modalità, contenuto e contesto di adozione della disposizione normativa in esame». Il riferimento alle merci realizzate prima dell’entrata in vigore del decreto-legge non era contenuto nello stesso decreto, essendo stato inserito solo in sede di conversione (in accoglimento, peraltro, di un emendamento proposto dal Governo). Ciò dimostrerebbe, a parere dell’Avvocatura generale, che la norma non mirava ad eludere il disposto dell’autorità giudiziaria, quanto piuttosto a rimuovere un ostacolo che avrebbe potuto vanificare (sul piano economico e finanziario) l’obiettivo di una ripresa delle attività produttive, e la stessa realizzazione del piano di risanamento ambientale. Il carattere particolare della disposizione sarebbe il riflesso della peculiarità della specifica situazione, «non assimilabile né equiparabile ad altre esistenti nel Paese».
Il blocco delle merci avrebbe vanificato il diritto al lavoro degli occupati (art. 4 Cost.) e l’insieme degli ulteriori interessi gravitanti sulla produzione (artt. 41, 42, 43 e 44 Cost.), con rischi di grave turbamento dell’ordine pubblico. Nella specie, il diritto di uguaglianza sarebbe stato bilanciato con il principio di libertà dell’iniziativa economica e, di nuovo, con il diritto al lavoro, facendo applicazione del principio «solidaristico-sociale» (art. 2 Cost.) e della stessa direttiva costituzionale per la realizzazione di condizioni di uguaglianza sostanziale tra i cittadini.
La disciplina censurata, per altro verso, non avrebbe vanificato la tutela del diritto alla salute ed all’ambiente salubre, ma l’avrebbe semplicemente bilanciata con quella degli interessi concorrenti.
L’Avvocatura generale rammenta che il contemperamento tra le ragioni della proprietà e quelle dell’ambiente costituisce un principio generale dell’ordinamento (è richiamato l’art. 844 del codice civile), ed impone forme di «normale» tolleranza per le immissioni, a garanzia del pieno godimento e sfruttamento dei beni oggetto del diritto di proprietà.
13.2.2.– A proposito dell’addebito di interferenza con la funzione giudiziaria, che il rimettente muove alla normativa censurata, la difesa del Presidente del Consiglio osserva che sarebbe stata piuttosto la magistratura tarantina ad alterare il corretto bilanciamento degli interessi in gioco e che la necessità di un riequilibrio, per mano del legislatore, sarebbe dimostrata dal fatto che «solo successivamente e dopo l’adozione del decreto-legge i provvedimenti della magistratura tarantina hanno assunto un contenuto ed una portata maggiormente rispettosi delle esigenze di contemperamento».
13.2.3.– Non sarebbero fondate neppure le doglianze concernenti un preteso effetto di inibizione del perseguimento dei reati connessi all’attività produttiva dell’Ilva.
La giurisprudenza costituzionale avrebbe da tempo chiarito che un intervento normativo non vulnera la funzione giurisdizionale solo perché produce effetti retroattivi ed «interagisce con controversie in corso» (sono citate le sentenze n. 229 del 1999, n. 432 del 1997, n. 394 del 1994, n. 402 del 1993).
Per un verso, si discute nella specie di provvedimenti cautelari, per loro natura assunti allo stato degli atti e suscettibili di continuo adattamento, tanto che il cosiddetto «giudicato cautelare» non sarebbe affatto paragonabile alla condizione di irrevocabilità di una sentenza. Per altro verso, il legislatore si sarebbe limitato a fronteggiare una grave crisi in atto, che richiedeva un attento bilanciamento tra le esigenze della produzione e dell’occupazione e quelle della salute e dell’ambiente (tutelate, si fa notare, anticipando l’introduzione delle BAT di cui alla già citata Decisione della Commissione europea 2012/135/UE).
È pienamente concepibile – prosegue l’Avvocatura generale – che singoli casi concreti pongano in evidenza la necessità di affinamenti e aggiornamenti della legislazione. Le leggi provvedimento, d’altra parte, non sono per sé vietate dalla Costituzione, tanto che la disciplina censurata non costituisce un caso isolato: vengono richiamati nuovamente il d.l. n. 61 del 2007 ed il d.l. n. 90 del 2008 (supra, § 2.2.1.).
Nei casi in questione, come in quello odierno, non vi sarebbe stata alcuna preclusione di accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti, né alcuna inibizione dei poteri di indagine e di azione facenti capo al pubblico ministero, né infine alcuna predeterminazione della decisione giudiziale in merito ad una singola controversia. La disciplina censurata oggi, oltre ad introdurre una nuova sanzione per le violazioni dell’AIA, avrebbe specificamente fatte salve le sanzioni preesistenti, anche penali.
13.2.4.– L’Avvocatura generale osserva ulteriormente, anche con riguardo all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, come la Convenzione stessa non escluda radicalmente la possibilità di leggi che, operando retroattivamente, incidano sull’andamento di giudizi in corso, quando sussistano esigenze di ordine pubblico o addirittura «motivi imperativi di interesse generale» (sono citate, nel complesso, le sentenze di questa Corte n. 264 e n. 15 del 2012, n. 303, n. 238 e n. 93 del 2011, n. 317 e n. 311 del 2009, n. 362 e n. 172 del 2008). D’altra parte il legislatore, con la disciplina censurata, non avrebbe modificato in senso peggiorativo una posizione acquisita, mirando piuttosto al migliore possibile bilanciamento tra interessi costituzionalmente rilevanti, impedendo che l’espansione incontrollata di una garanzia comprimesse intollerabilmente la tutela degli interessi concorrenti.
In particolare, la commercializzazione dei beni sequestrati costituirebbe una congrua implicazione del bilanciamento appena descritto, perché indispensabile a fini di risanamento degli impianti e di conservazione dei livelli occupazionali.
13.2.5.– Da ultimo si osserva, ad opera dell’Avvocatura generale, che la normativa censurata sarebbe parte di un intervento più ampio, volto alla riqualificazione dell’area industriale di Taranto attraverso la conversione dei processi produttivi ed il risanamento ambientale: sono richiamati il decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129 (Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2012, n. 171, e l’art. 27 (rubricato come «Riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa») del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge n. 134 del 2012.
14.– La società Ilva S.p.A., in persona del presidente del consiglio di amministrazione, si è costituita nel giudizio con atto depositato il 25 febbraio 2013, chiedendo che le questioni di legittimità siano «rigettate».
14.1.– L’atto in questione si apre con una ricostruzione degli avvenimenti, di carattere processuale e normativo, che hanno preceduto l’ordinanza di rimessione, sostanzialmente analoga a quella già proposta nel giudizio r.o. n. 19 del 2013 (supra, § 3.1.). Viene ribadito, in particolare, che la produzione delle merci in sequestro sarebbe stata «espressamente assentita dall’autorità giudiziaria e condotta, peraltro, sotto la responsabilità dei custodi ed il controllo della Procura».
14.2.– La parte costituita eccepisce, in primo luogo, che le censure proposte dal rimettente sarebbero irrilevanti o, quanto meno, viziate da una insufficiente ponderazione del quadro normativo di riferimento (sono citate le sentenze della Corte costituzionale n. 367 del 2010 e n. 120 del 2006). In particolare, il giudice rimettente non avrebbe potuto prospettare il dubbio circa la legittimità dell’unica norma censurata (il comma 3 dell’art. 3) se non estendendo le proprie censure all’art. 1 del d.l. n. 207 del 2012, data la stretta connessione esistente tra le due disposizioni.
Con il citato art. 1, il legislatore avrebbe realizzato sul piano generale un bilanciamento tra interessi meritevoli di tutela, limitando nel tempo l’efficacia dell’AIA riesaminata, lasciando impregiudicate le sanzioni previste ed aggiungendone di nuove, implementando gli obblighi delle imprese in relazione alle cautele di protezione ambientale.
La disposizione del comma 4, sempre in linea generale, prevede che l’autorizzazione in esito al riesame possa essere rilasciata anche quando provvedimenti giudiziari di sequestro insistano sui beni aziendali, e che i provvedimenti in questione non impediscono l’esercizio dell’attività di impresa. Dato il carattere generale ed astratto di tale ultima previsione, avrebbe sapore meramente «nominalistico» la censura prospettata dal Tribunale a proposito del fatto che la commercializzazione delle merci dell’Ilva sarebbe stata disposta in assenza di una deroga alle prescrizioni dell’art. 321 cod. proc. pen., perché tale ultima norma sarebbe ormai integrata, sempre sul piano generale, dall’art. 1 del decreto-legge in discussione.
Si tratterebbe di un bilanciamento spettante al legislatore (salvo il controllo della Corte costituzionale: sentenza n. 264 del 2012), non privo di antecedenti. È nuovamente richiamato l’art. 2 del d.lgs. n. 270 del 1999, ove è previsto che l’interesse dei creditori delle imprese di grandi dimensioni debba recedere di fronte a quello alla conservazione delle risorse produttive e dei livelli occupazionali. Sono richiamati, ancora, il d.l. n. 90 del 2008, le leggi n. 99 del 2009 e n. 183 del 2011, i decreti-legge n. 112 del 2008 e n. 83 del 2012 (supra, § 3.2.).
Il diritto alla prosecuzione dell’attività produttiva è stato bilanciato – si ripete – attraverso la contenuta durata dell’autorizzazione ed un complesso sistema di controlli, esteso fino alla diretta vigilanza del Parlamento. Ciò detto, non avrebbe senso discutere di diritto all’esercizio dell’impresa senza che ne discenda, per implicito ma già sul piano generale, la possibilità di commerciare i prodotti dell’attività aziendale.
Dunque l’art. 3 del d.l. n. 207 del 2012, secondo la società Ilva, «fa applicazione, direttamente in via legislativa, delle disposizioni di cui all’art. 1». In sostanza, il legislatore avrebbe verificato la ricorrenza delle condizioni per il riconoscimento del carattere strategico dell’impianto di Taranto, ed avrebbe «preso atto» dell’esistenza di una AIA riesaminata, disponendo di conseguenza la reimmissione dell’azienda nel possesso degli impianti e dei prodotti (con l’ulteriore tutela rappresentata dall’istituzione di un Garante indipendente).
La connessione inscindibile tra la norma censurata e quella dell’art. 1 renderebbe palese l’irrilevanza della questione sollevata con riguardo al solo art. 3, comma 3, del decreto. In effetti – si dice – quand’anche intervenisse una pronuncia di illegittimità in ordine alla norma censurata, il Tribunale rimettente dovrebbe comunque accogliere l’impugnazione, in applicazione delle norme di cui agli artt. 1, 2 e 3, comma 1, dello stesso decreto-legge, che conferiscono all’Ilva il diritto alla prosecuzione dell’attività e dunque alla commercializzazione dei relativi prodotti, anche se sottoposti a sequestro.
14.3.– I rilievi fin qui illustrati varrebbero a documentare, secondo la parte costituita, l’infondatezza della censura costruita sull’art. 3 Cost., secondo cui la sola società Ilva sarebbe stata beneficiata della possibilità di commercializzare prodotti sottoposti a sequestro.
Viene richiamata, anzitutto, la considerazione che spetta comunque alla legge stabilire quali condotte siano illecite, anche nel rapporto con un pregresso provvedimento autorizzativo. In ogni caso, il comma 3 dell’art. 3 del d.l. n. 207 del 2012 non sarebbe norma del caso singolo, ma semmai norma provvedimento, come tale condizionata, ai fini del sindacato di legittimità costituzionale, solo dall’osservanza dei principi di ragionevolezza e non arbitrarietà (è citata la sentenza della Corte costituzionale n. 270 del 2010). Nella specie – si ripete – la possibilità di commercio del prodotto costituisce portato imprescindibile della legittimazione a proseguire le attività produttive. D’altra parte, è proprio il principio di uguaglianza a richiedere trattamenti differenziali per situazioni diverse (sentenza n. 15 del 1975), ed implica una necessaria congruenza tra norma e «causa normativa che la deve assistere» (sentenza n. 89 del 1996).
La parte costituita ricorda che già in altri casi il legislatore aveva neutralizzato l’effetto di sequestri giudiziari sulla utilizzazione produttiva di determinati beni (d.l. n. 81 del 2007) o dettato deroghe specifiche all’applicazione di norme generali (è richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 152 del 1985). Nelle fattispecie complesse, non ogni «incoerenza, disarmonia o contraddittorietà» che derivi da una norma può risolversi in violazione del principio di uguaglianza, ché altrimenti il controllo di legittimità si trasformerebbe in controllo di opportunità (sentenza n. 89 del 1996).
La società Ilva, contestando l’opinione del rimettente secondo cui la commercializzazione delle merci in sequestro non sarebbe giustificata dall’interesse alla prosecuzione dell’attività produttiva, osserva che quest’ultima presuppone la funzionalità dell’intero ciclo economico. Si ribadisce, dunque, che la norma censurata declina, sul piano del caso di specie, una norma già desumibile sul piano generale dall’art. 1 del decreto-legge.
Infondato sarebbe anche l’assunto di una indebita «efficacia retroattiva» della norma censurata, nei contenuti modificati dalla legge di conversione. La norma infatti non disporrebbe che per il futuro, regolando il nuovo regime giuridico per i prodotti in condizione di sequestro, a titolo di mera ricognizione dell’operatività nel caso concreto della regola enunciata nell’art. 1, specificamente dettata rispetto a beni che già si trovassero sottoposti al vincolo.
D’altra parte, la giurisprudenza costituzionale non ha mai escluso in radice la possibilità di norme retroattive, quando le stesse «vengano a trovare un’adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si pongano in contrasto con altri principi o valori costituzionali specificamente protetti» (sono citate, oltre alla sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 1994, le sentenze della stessa Corte n. 58 del 2009, n. 432 del 2007, n. 374 del 2002).
Sul piano sostanziale, la parte nega nuovamente che l’attività culminata con la produzione dei beni fosse illecita.
14.4.– Riguardo alla pretesa interferenza del legislatore nella funzione giurisdizionale, ed alla conseguente violazione degli artt. 102 e 104 Cost., la parte privata nega, anzitutto, che possa esservi un problema di vanificazione del «giudicato» (per la cui definizione sono richiamate le sentenze della Corte costituzionale n. 170 del 2008, n. 364 e n. 267 del 2007, n. 282 del 2005, n. 525 e n. 374 del 2000, n. 115 del 1990). Il cosiddetto «giudicato cautelare» si risolve in una mera preclusione processuale, e d’altronde lo stesso giudicato formale sarebbe ormai sacrificato quando la relativa tutela implicherebbe una lesione per i diritti fondamentali della persona (è nuovamente citata la sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2011).
In secondo luogo – prosegue la parte costituita – l’interferenza determinatasi sui provvedimenti giudiziari, per effetto della norma censurata, sarebbe compatibile con i limiti individuati dalla giurisprudenza costituzionale in materia (sono citate le sentenze n. 93 del 2011, n. 137 del 2009, n. 492 del 1995, n. 397 e n. 6 del 1994; n. 480 del 1992, n. 346 del 1991, n. 91 del 1988, n. 123 del 1987, n. 118 del 1957). Occorre che il legislatore non detti la regola per un singolo giudizio, ma ponga una disciplina suscettibile di applicazione in ogni fattispecie concreta che presenti le medesime caratteristiche. A queste condizioni, il fatto che la norma produca effetti nei giudizi in corso non potrebbe essere considerato alla stregua di una interferenza illegittima nella funzione giurisdizionale (ancora, sentenze n. 1 del 2011, n. 311 e n. 94 del 2009, n. 32 del 2008, n. 352 del 2006, n. 211 del 1998, n. 263 del 1994).
In ogni caso, nella specie, non vi sarebbe propriamente una influenza sul giudizio in corso, o almeno non una influenza indipendente da una modifica del quadro normativo in base al quale era stato assunto il provvedimento giudiziale: modifica che invece, come più volte si ripete, sarebbe stata realizzata con l’art. 1 del decreto-legge in discussione.
14.5.– Da ultimo, la parte costituita contesta che la norma censurata abbia condizionato il diritto ad agire in giudizio per la tutela di diritti ed interessi (art. 24 Cost.) e l’esercizio del potere-dovere di promuovere l’azione penale da parte del pubblico ministero (art. 112 Cost.).
La norma in questione avrebbe mera funzione ricognitiva della sussistenza, nel caso di specie, dei nuovi criteri di legittimazione dell’attività produttiva conseguente al rilascio di una AIA in sede di riesame. Modifiche della disciplina sostanziale di un illecito non potrebbero certo essere impedite dall’attuale pendenza di indagini preliminari. D’altra parte, non sarebbe illegittimo che il legislatore ponga cautele e condizioni per l’esercizio dell’azione penale (sono citate le sentenze della Corte costituzionale n. 114 del 1982 e n. 121 del 2009).
15.– In data 19 marzo 2013 l’Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha depositato memoria al fine di ribadire le conclusioni in precedenza offerte (supra, § 13). Nell’atto vengono svolte alcune considerazioni aggiuntive, analoghe quelle che si leggono nella memoria depositata per il giudizio r.o. n. 19 del 2013, già sopra illustrate (§ 7).
16.– In data 19 marzo 2013 è stata depositata, nell’interesse dell’Ilva S.p.A., una memoria tesa a ribadire le conclusioni già offerte, anche con specifico riguardo alle questioni sollevate nel giudizio r.o. n. 20 del 2013. Il contenuto dell’atto è già stato illustrato (supra, § 8).
Considerato in diritto
1.– Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Taranto ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 3 della legge 24 dicembre 2012, n. 231 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell’ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale) – recte, degli artt. 1 e 3 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 (Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell’ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale), come convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 231 del 2012 – in relazione agli artt. 2, 3, 9, secondo comma, 24, primo comma, 25, primo comma, 27, primo comma, 32, 41, secondo comma, 101, 102, 103, 104, 107, 111, 112, 113 e 117, primo comma, della Costituzione.
L’art. 1 del citato d.l. n. 207 del 2012 è censurato in quanto prevede che, presso gli stabilimenti dei quali sia riconosciuto l’interesse strategico nazionale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che occupino almeno duecento persone, l’esercizio dell’attività di impresa, quando sia indispensabile per la salvaguardia dell’occupazione e della produzione, possa continuare per un tempo non superiore a 36 mesi, anche nel caso sia stato disposto il sequestro giudiziario degli impianti, nel rispetto delle prescrizioni impartite con una autorizzazione integrata ambientale rilasciata in sede di riesame, al fine di assicurare la più adeguata tutela dell’ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili.
Il successivo art. 3 è oggetto di censura, invece, riguardo alle seguenti statuizioni: a) l’impianto siderurgico Ilva di Taranto costituisce stabilimento di interesse strategico nazionale a norma dell’art. 1; b) l’AIA rilasciata alla società Ilva il 26 ottobre 2012 produce gli effetti autorizzatori previsti dal citato art. 1; c) la società indicata è reimmessa nel possesso degli impianti e dei beni già sottoposti a sequestro dell’autorità giudiziaria; d) i prodotti in giacenza, compresi quelli realizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto-legge, possono essere commercializzati dall’impresa.
A parere del giudice rimettente, la disciplina censurata viola anzitutto l’art. 3 Cost., secondo molteplici profili. Vi sarebbe, in primo luogo, una discriminazione ingiustificata tra aziende con processi produttivi di analoga portata inquinante, a seconda che, sulla base di un provvedimento discrezionale del Presidente del Consiglio dei ministri (del quale la legge fisserebbe i presupposti in modo solo generico), i relativi stabilimenti siano dichiarati «di interesse strategico nazionale», nel qual caso l’attività illecita può proseguire per 36 mesi, oppure non lo siano, con conseguente applicabilità delle sanzioni di legge. Correlativamente, sarebbe introdotta una discriminazione illegittima tra cittadini tutti esposti ad emissioni inquinanti, a seconda che, sulla base del predetto provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, gli stabilimenti dai quali provengono le emissioni siano o no dichiarati «di interesse strategico nazionale», posto che solo nel primo caso sarebbero inibite le azioni a tutela dei diritti delle persone interessate.
Con specifico riguardo all’art. 3, comma 2, del d.l. n. 207 del 2012, il giudice rimettente considera i cittadini esposti alle emissioni inquinanti dell’Ilva S.p.A. discriminati rispetto ad altri, pure interessati da fenomeni di inquinamento ambientale: nel caso dell’Ilva, infatti, l’AIA rilasciata il 26 ottobre 2012, in sede di riesame, «assurge al rango di atto avente forza di legge», con la conseguenza che agli interessati è preclusa la possibilità di proporre ricorso giurisdizionale contro il provvedimento. Tale preclusione – può dirsi fin d’ora – implicherebbe anche la violazione dell’art. 113 Cost.
In riferimento poi al comma 3 del citato art. 3, viene prospettata una illegittima difformità di trattamento (rilevante a norma dell’art. 3 Cost.) tra aziende i cui prodotti vengano sottoposti a sequestro o lo siano stati in epoca antecedente all’entrata in vigore del decreto-legge, poiché solo alla società Ilva sarebbe consentito di commercializzare tanto i prodotti già sequestrati che quelli in ipotesi assoggettabili ad ulteriori provvedimenti cautelari.
Un secondo gruppo di censure attiene a violazioni degli artt. 101, 102, 103, 104, 107 e 111 Cost. La normativa in questione, infatti, sarebbe stata adottata per regolare un singolo caso concreto, oggetto di provvedimenti giurisdizionali già assunti e passati in «giudicato cautelare», con norme prive dei caratteri di generalità ed astrattezza, e senza modificare il quadro normativo di riferimento, così da vulnerare la riserva di giurisdizione ed «il principio costituzionale di separazione tra i poteri dello Stato».
Ancora, la disciplina censurata contrasterebbe con gli artt. 25, 27 e 112 Cost., in quanto elusiva dell’obbligo di accertare e prevenire i reati e del dovere, posto a carico del pubblico ministero, di esercitare l’azione penale: tale effetto, in particolare, si connetterebbe alla legittimazione dell’ulteriore corso, per 36 mesi, di attività produttive altamente inquinanti, ed alla previsione della sola pena pecuniaria, per un valore pari ad una quota del fatturato, riguardo ad eventuali violazioni delle prescrizioni impartite mediante l’AIA riesaminata.
Per le ragioni appena esposte le norme censurate violerebbero gli artt. 25 e 27 Cost., implicando una sottrazione di fatti penalmente illeciti al loro «giudice naturale» e vanificando «il principio di responsabilità penale personale in capo agli autori» dei reati in questione. Nella stessa prospettiva, la disciplina contrasterebbe anche con l’art. 24 Cost., perché ne deriverebbe la preclusione, in danno dei cittadini danneggiati dalle emissioni inquinanti, della possibilità di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
Un ulteriore profilo «generale» di contrasto con il dettato costituzionale (ed in particolare con gli artt. 2, 9, 32 e 41 Cost.) è denunciato in quanto, consentendo l’esercizio dell’iniziativa economica privata con modalità tali da recare danno alla sicurezza ed alla dignità umana, la disciplina in questione annullerebbe la tutela del diritto fondamentale alla salute e all’ambiente salubre.
Sarebbe violato, infine, anche il primo comma dell’art. 117 Cost., in relazione a diversi parametri interposti. La normativa censurata contrasterebbe, infatti, con gli artt. 3 e 35 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che proteggono il diritto di ciascuno all’integrità fisica e psichica ed alla salute. Vi sarebbe conflitto, ancora, con il disposto dell’art. 191 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ove è fissato il principio di precauzione, disatteso nella specie attraverso la legittimazione di attività comprovatamente dannose. Da ultimo, il rimettente prospetta un contrasto con l’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, in forza della lesione recata al diritto ad un equo processo.
2.– Il Tribunale ordinario di Taranto, in funzione di giudice di appello a norma dell’art. 322-bis del codice di procedura penale, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge n. 231 del 2012 – recte, dell’art. 3 del d.l. n. 207 del 2012, come convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 231 del 2012 – in relazione agli artt. 3, 24, 102, 104 e 122 Cost., nella parte in cui autorizza «in ogni caso» la società Ilva S.p.A. di Taranto «alla commercializzazione dei prodotti ivi compresi quelli realizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore» del citato d.l. n. 207 del 2012, sebbene posti ad oggetto di un provvedimento di sequestro preventivo.
Secondo il rimettente, la norma censurata violerebbe l’art. 3 Cost. sotto molteplici profili.
Si tratterebbe anzitutto di una «legge del caso singolo», per mezzo della quale la società Ilva sarebbe ingiustificatamente favorita rispetto ad ogni altra società le cui merci, in quanto prodotto di un reato, siano state sottoposte a sequestro.
La disciplina censurata sarebbe poi priva di ragionevolezza, in quanto l’autorizzazione a commercializzare prodotti in sequestro vanifica la funzione tipica della misura cautelare e non è giustificata, per altro verso, dal fine di consentire la continuazione delle attività produttive e la conservazione dei livelli occupazionali, per la cui assicurazione la disponibilità delle merci già sequestrate non sarebbe stata necessaria.
Mancherebbe una ragionevole giustificazione, dunque, per l’efficacia «retroattiva» conferita alla norma censurata.
Il Tribunale prospetta l’ulteriore violazione degli artt. 102 e 104 Cost., in quanto il legislatore avrebbe «direttamente modificato un provvedimento del giudice» (l’ordinanza posta ad oggetto dell’impugnazione dalla quale origina il procedimento a quo), «senza per altro modificare il quadro normativo sulla base del quale era stato emanato», ed avrebbe pregiudicato la possibilità di procedere a confisca in esito al giudizio, sebbene le merci in sequestro debbano tuttora considerarsi prodotto di reato.
Infine, vi sarebbe un contrasto tra la norma censurata e gli artt. 24 e 112 Cost., per la provocata lesione del diritto di azione del privato leso nei suoi diritti e per l’ostacolo frapposto all’esercizio della funzione pubblica di accertamento, repressione e prevenzione dei reati.
3.– I giudizi introdotti dalle due ordinanze in epigrafe, data la parziale identità di oggetto, possono essere riuniti, al fine di una trattazione unitaria delle questioni sollevate.
4.– In via preliminare deve essere confermata l’ordinanza, adottata nel corso dell’udienza pubblica ed allegata alla presente sentenza, con la quale sono stati dichiarati inammissibili gli interventi spiegati, nel giudizio r.o. n. 19 del 2013, dalla Confederazione Generale dell’Industria Italiana (Confindustria), dalla Federacciai – Federazione Imprese Siderurgiche Italiane e dall’Associazione Italiana per il Word Wide Fund for Nature (WWF Italia) onlus, mentre è stato dichiarato ammissibile l’intervento dei signori Angelo, Vincenzo e Vittorio Fornaro.
Invero, i soggetti sopra indicati non sono parti nel giudizio a quo.
Per nota ed ormai costante giurisprudenza di questa Corte, possono costituirsi nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del procedimento principale, mentre l’intervento di soggetti estranei (oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale) è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto ed immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura.
Orbene, nel giudizio da cui traggono origine le questioni di legittimità costituzionale in discussione, la Confindustria, la Federacciai e il WWF Italia non sono parti, né sono titolari del predetto interesse qualificato.
I signori Angelo, Vincenzo e Vittorio Fornaro, invece, hanno partecipato, in qualità di persone offese, all’incidente probatorio ammesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Taranto con ordinanza del 27 ottobre 2010; essi, pertanto, sono titolari di un interesse qualificato, inerente al rapporto sostanziale dedotto nel giudizio principale, al quale accedono tanto l’incidente probatorio che le procedure concernenti i sequestri in atto.
Ne derivano la declaratoria d’ammissibilità dell’intervento dei signori Angelo, Vincenzo e Vittorio Fornaro e la declaratoria d’inammissibilità degli interventi della Confindustria, della Federacciai e del WWF Italia.
5.– Vanno considerati, a questo punto, alcuni profili che attengono all’ammissibilità delle questioni sollevate nell’ambito del giudizio r.o. n. 19 del 2013.
5.1.– Si è prospettato anzitutto, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, un vizio di intrinseca contraddittorietà della questione concernente la pretesa interferenza del potere legislativo con le prerogative della giurisdizione. In particolare, il Giudice per le indagini preliminari di Taranto avrebbe sostenuto, per un verso, la perdurante attualità della condizione di sequestro degli impianti dello stabilimento siderurgico e dei prodotti giacenti nelle relative aree di stoccaggio; per altro avrebbe lamentato una sorta di efficacia diretta della legge sul regime cautelare in atto.
L’eccezione di inammissibilità, in questi termini, non è fondata. Il giudice a quo non sostiene che i provvedimenti di sequestro siano stati «automaticamente» travolti dalla normativa censurata, e neppure che sia venuta meno la condizione di sequestro dei beni cui si riferiscono i provvedimenti citati. Non ha dunque negato che la disciplina adottata da Governo e Parlamento debba trovare applicazione in provvedimenti dell’autorità giudiziaria investita della funzione cautelare, ed anzi tale assunto costituisce condizione di rilevanza delle questioni sollevate. Il rimettente ha inteso lamentare, piuttosto, un preteso svuotamento dell’efficacia delle cautele reali adottate nei confronti dell’Ilva, che sarebbe particolarmente incisivo quanto al materiale prodotto dopo il sequestro degli impianti e prima del decreto-legge: materiale destinato alla confisca ma di fatto irrimediabilmente distolto – a suo avviso – per effetto della commercializzazione prevista dalle norme sopravvenute.
È vero che nell’ordinanza di rimessione viene evocato un effetto di «riforma» del provvedimento giudiziale che ha negato il dissequestro delle merci, attribuendo al legislatore, con riferimento alla modifica introdotta in sede di conversione nell’art. 3, comma 3, del decreto, l’atteggiamento di un «giudice di istanza superiore». L’argomento mira, però, ad evidenziare una presunta volontà legislativa di interferire nella disciplina del caso concreto, con efficacia retroattiva, e non una pretesa efficacia diretta della norma in punto di attualità della cautela.
L’Avvocatura generale ha eccepito, inoltre, che le questioni poste nell’ambito del subprocedimento cautelare concernente il sequestro degli impianti sarebbero tardive, dato che la Procura di Taranto, in applicazione del comma 3 dell’art. 3 del decreto, aveva già immesso la società Ilva, al momento della relativa ordinanza di rimessione, nel possesso dello stabilimento. L’eccezione non può essere accolta. Non è infatti priva di plausibilità la prospettazione del rimettente secondo cui la normativa censurata, e lo stesso comma 3 dell’art. 3, devono trovare ulteriore applicazione, attraverso un provvedimento che riconosca e regoli la «facoltà d’uso» degli impianti, rimasti in condizione di sequestro, e mediante un provvedimento che valuti la perdurante necessità dell’ufficio dei custodi giudiziali, con specificazione, nel caso affermativo, del diverso compito loro spettante alla luce della disciplina sopravvenuta.
Va escluso, infine, che si sia determinata una «sopravvenuta carenza di interesse» delle questioni concernenti il sequestro dei prodotti finiti o semilavorati, in considerazione del fatto che la stessa Autorità procedente ha ordinato, in epoca recente, la «vendita» delle merci. La commercializzazione dei prodotti risulta disposta in applicazione non già della norma censurata, bensì dell’art. 260, comma 3, cod. proc. pen. e dell’art. 83 delle relative disposizioni di attuazione. La relativa disciplina regola i casi in cui il bene sequestrato può deteriorarsi e non implica affatto il dissequestro del bene medesimo, tanto che il vincolo si trasferisce sulle utilità eventualmente ricavate attraverso l’alienazione: circostanza, questa, esplicitamente evidenziata nell’ordinanza del Giudice procedente. Non è venuto meno, quindi, l’interesse a stabilire se sia legittima la previsione di un inserimento delle merci nel normale ciclo economico dell’impresa, che comporta tra l’altro, per l’azienda, la diretta ed incondizionata acquisizione delle risorse ricavate dal commercio dei suoi prodotti.
5.2.– Sempre nell’ambito del giudizio r.o. n. 19 del 2013, la società Ilva ha prospettato una «radicale inammissibilità» della questione concernente il contrasto tra l’art. 1 del d.l. n. 207 del 2012 e l’art. 3 Cost. Il rimettente, in particolare, non avrebbe indicato il tertium comparationis in base al quale potrebbe essere sindacata la ragionevolezza della soglia minima di duecento dipendenti cui la normativa censurata subordina la possibilità che il Ministro dell’ambiente, in sede di riesame dell’AIA, autorizzi la prosecuzione dell’attività produttiva (comma 1 dell’art. 1).
È senz’altro vero che una indicazione del genere non compare nell’ordinanza di rimessione. Va escluso, però, che si trattasse di una indicazione necessaria. Il rimettente non pare voler sindacare la ragionevolezza dell’indice numerico prescelto dal legislatore, in assoluto o nella comparazione con situazioni assimilabili, ma sembra piuttosto porre in discussione la legittimità di qualunque distinzione nel trattamento di aziende con produzioni inquinanti. In questo senso, pur nel contesto di una esposizione assai «discorsiva», va interpretata la questione di legittimità. Del resto, se il rimettente avesse voluto invece sollevare la questione nei termini ipotizzati dalla parte, la stessa risulterebbe manifestamente inammissibile, dato il carattere oscuro della relativa formulazione.
5.3.– È fondata invece l’eccezione di inammissibilità prospettata, sempre nell’interesse della società Ilva, riguardo alle questioni formulate in relazione all’art. 117, primo comma, Cost. Il rimettente si limita in effetti ad evocare una generica corrispondenza tra le norme di tutela dei diritti fondamentali contenute nella Carta costituzionale, asseritamente violate dalle disposizioni oggetto di censura, ed alcune norme sovranazionali, comprese nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo o nell’ordinamento dell’Unione europea. Non viene proposta alcuna puntuale considerazione, però, sulle specifiche ragioni di conflitto tra il diritto nazionale ed i parametri interposti, dei quali non è illustrata, neppure in termini sommari, la concreta portata precettiva. Il diritto dell’Unione, in particolare, è genericamente evocato in rapporto ai principi di precauzione e di responsabilità per i danni da inquinamento (art. 191 TFUE), senza tenere in concreta considerazione la specifica produzione normativa in materia di siderurgia, compresi i recenti approdi rappresentati dalla decisione 28 febbraio 2012 (Decisione di esecuzione 2012/135/UE della Commissione che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro e acciaio ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, notificata con il numero C 903) e dalle due risoluzioni assunte dal Parlamento europeo, sempre in tema di esercizio dell’industria siderurgica nell’ambito dell’Unione, il giorno 13 dicembre 2012.
Va aggiunto che una completa carenza di motivazione, tale nella specie da implicare dubbi insuperabili sul senso delle relative censure, caratterizza le questioni sollevate in riferimento all’art. 25, primo comma, ed all’art. 27, primo comma, Cost. Non si comprende quale possa essere l’effettiva attinenza del principio del giudice naturale, precostituito per legge, nel contesto di affermazioni concernenti una pretesa immunità che deriverebbe ai responsabili dell’Ilva dalla normativa censurata. Se si fosse voluto sostenere che ogni norma di esenzione da punibilità «distoglie» l’interessato dal giudice «naturale» e che tale sarebbe l’effetto di una ipotetica dequalificazione del reato in illecito amministrativo, sarebbe stata necessaria una ben diffusa giustificazione dell’assunto. Ancor meno si comprende il senso dell’affermazione che, per l’asserita immunità accordata riguardo ai reati commessi nella gestione dello stabilimento di Taranto, sarebbe violata la regola di personalità della responsabilità penale. L’enunciato resta senza spiegazione sia che si guardi alla regola quale divieto di configurazione della responsabilità penale per fatto altrui, sia che si consideri il connesso principio di necessaria «colpevolezza» del fatto penalmente sanzionabile.
Dunque, le questioni sollevate in riferimento ai parametri indicati devono essere dichiarate inammissibili.
6.– Sono state proposte eccezioni di inammissibilità anche nell’ambito del giudizio r.o. n. 20 del 2013.
Si è già detto della tesi proposta dall’Avvocatura generale dello Stato, secondo cui la recente disposizione giudiziale di vendere i prodotti in sequestro implicherebbe una sopravvenuta «carenza di interesse» delle relative questioni. Non resta dunque che ribadire come permanga, al contrario, l’interesse a stabilire la legittimità della norma che consente alla società Ilva di commercializzare le merci nell’ambito del proprio ciclo economico e produttivo.
La parte costituita, dal canto proprio, eccepisce l’irrilevanza della questione sollevata dal Tribunale, sull’assunto che l’ipotetica eliminazione dall’ordinamento del comma 3 dell’art. 3, e comunque dell’inciso inserito dal Parlamento in sede di conversione riguardo ai prodotti già sequestrati prima dell’emanazione del decreto-legge, non influirebbe sulla decisione che il rimettente deve assumere nel caso concreto. Infatti – secondo la difesa dell’Ilva – le disposizioni citate avrebbero carattere di mera applicazione ed esplicazione della disciplina generale di cui all’art. 1 del decreto citato. In particolare, la previsione che i provvedimenti di sequestro assunti dall’autorità giudiziaria «non impediscono (…) l’esercizio dell’attività d’impresa» (comma 4) implicherebbe chiaramente la possibilità di commerciare prodotti che siano assoggettati a cautela reale, posto che il commercio della propria produzione, per una azienda manifatturiera, costituisce il nucleo fondamentale dell’attività. Dunque il Tribunale, se anche la norma censurata fosse dichiarata illegittima, dovrebbe comunque accogliere l’appello della società Ilva.
L’eccezione deve essere disattesa a prescindere dalla corretta ricostruzione dei rapporti tra le varie previsioni evocate, sulla quale si tornerà trattando il merito delle questioni.
Un profilo essenziale delle censure prospettate dal Tribunale, infatti, consiste nell’assunto che il comma 3 dell’art. 3 determina una situazione di ingiustificato privilegio per l’Ilva rispetto alla disciplina dettata per la generalità delle imprese. In particolare, l’inciso concernente la commercializzazione dei prodotti in sequestro, compresi quelli sottoposti alla cautela prima del decreto-legge, avrebbe carattere di vera e propria innovazione rispetto ai contenuti normativi della disposizione dettata d’urgenza, esplicando una indebita efficacia retroattiva. Il Tribunale avrebbe contraddetto la logica delle proprie censure se avesse impugnato anche l’art. 1 del decreto-legge, ed in particolare il relativo comma 4.
Nei termini in cui è formulata, dunque, la questione di legittimità appare rilevante. Altro problema, com’è ovvio, è quello del suo fondamento, anche sotto il profilo dei relativi presupposti ermeneutici. Ma non potrebbe dirsi nella specie, come vorrebbe la parte costituita, che il rimettente abbia operato una carente (nel senso di incompleta) ricostruzione del quadro normativo di riferimento.
7.– Nel merito, le questioni aventi ad oggetto l’art. 1 del d.l. n. 207 del 2012 non sono fondate.
7.1.– Giova precisare l’effettiva portata dell’intervento normativo compiuto, mediante la norma censurata, in ordine alla crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, volto a rendere compatibili la tutela dell’ambiente e della salute con il mantenimento dei livelli di occupazione, anche in presenza di provvedimenti di sequestro giudiziario degli impianti.
7.2.– Premessa generale dell’applicabilità della norma in questione è che vi sia stata la revisione dell’autorizzazione integrata ambientale di cui all’art. 4, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come modificato dall’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’art. 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69).
L’autorità competente rilascia l’AIA solo sulla base dell’adozione, da parte del gestore dell’impianto, delle migliori tecnologie disponibili (MTD), di cui l’amministrazione deve seguire l’evoluzione. L’AIA è dunque un provvedimento per sua natura “dinamico”, in quanto contiene un programma di riduzione delle emissioni, che deve essere periodicamente riesaminato (di norma ogni cinque anni), al fine di recepire gli aggiornamenti delle tecnologie cui sia pervenuta la ricerca scientifica e tecnologica nel settore. Questo principio è fissato dall’art. 13 della direttiva 15 gennaio 2008, n. 2008/1/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento) e attuato in Italia dall’art. 29-octies del codice dell’ambiente, il quale inoltre prevede (al comma 4) che si faccia luogo al riesame dell’AIA quando: a) l’inquinamento provocato dall’impianto è tale da rendere necessaria la revisione; b) le MTD hanno subito modifiche sostanziali, in grado di conseguire una riduzione delle emissioni, senza imporre costi eccessivi; c) la sicurezza dell’impianto richiede l’impiego di altre tecniche; d) sono intervenute nuove disposizioni normative comunitarie o nazionali.
Il comma 5 dello stesso art. 29-octies prevede, tra l’altro, che, nel caso di rinnovo o riesame dell’autorizzazione, l’autorità competente possa consentire deroghe temporanee ai requisiti del provvedimento originario, purché le nuove disposizioni assicurino il rispetto degli stessi requisiti entro un semestre, ed il progetto determini una riduzione dell’inquinamento.
7.3.– Ove si proceda al riesame dell’AIA, per uno dei motivi ricordati nel paragrafo precedente, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può autorizzare la prosecuzione dell’attività produttiva per un periodo di tempo determinato, non superiore a 36 mesi, quando si tratti di stabilimenti di «interesse strategico nazionale», individuati come tali da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
La qualificazione di cui sopra implica: a) che nello stabilimento sia occupato, da almeno un anno, un numero di lavoratori subordinati non inferiore a duecento, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni; b) che vi sia assoluta necessità di salvaguardia dell’occupazione e della produzione; c) che segua un provvedimento autorizzatorio del Ministro dell’ambiente, che pone la condizione dell’adempimento delle prescrizioni dell’AIA riesaminata, con il rispetto delle procedure e dei termini ivi indicati; d) che l’intervento sia esplicitamente finalizzato ad «assicurare la più adeguata tutela dell’ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili».
Il comma 4 del citato art. 1 prevede che le disposizioni citate «trovano applicazione anche quando l’autorità giudiziaria abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell’impresa titolare dello stabilimento. In tale caso i provvedimenti di sequestro non impediscono, nel corso del periodo di tempo indicato nell’autorizzazione, l’esercizio dell’attività di impresa a norma del comma 1».
7.4.– L’art. 1 del d.l. n. 207 del 2012, al comma 2, stabilisce inoltre: «È fatta comunque salva l’applicazione degli articoli 29-octies, comma 4, e 29-nonies e 29-decies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni». Il comma 3 del medesimo art. 1 prevede, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell’AIA riesaminata, la «sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato della società risultante dall’ultimo bilancio approvato». La disposizione precisa il contesto normativo in cui la suddetta sanzione è applicabile: «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 29-decies e 29-quattuordecies del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dalle altre disposizioni di carattere sanzionatorio penali e amministrative contenute nelle normative di settore ».
7.5.– È utile ricordare che il citato art. 29-decies del codice dell’ambiente (esplicitamente richiamato dalla norma censurata) prevede una serie di controlli e interventi, a cura delle autorità competenti, che possono sfociare in misure sanzionatorie di crescente intensità, in rapporto alla gravità delle eventuali violazioni accertate.
In particolare: 1) i dati forniti dal gestore relativi ai controlli sulle emissioni richiesti dall’AIA sono messi a disposizione del pubblico, secondo le procedure previste dall’art. 29-quater (pubblicazione su quotidiani ed indicazione, su tali organi di stampa, degli uffici dove è possibile consultare la documentazione relativa); 2) l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) deve accertare: a) il rispetto delle condizioni poste dall’AIA; b) la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell’inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione; c) l’osservanza da parte del gestore degli obblighi di comunicazione periodica dei risultati della sorveglianza sulle emissioni del proprio impianto, specie in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull’ambiente.
Possono essere disposte ispezioni straordinarie sugli impianti autorizzati alla prosecuzione dell’attività.
È previsto altresì l’obbligo del gestore di fornire tutta l’assistenza tecnica necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica relativa all’impianto, per prelevare campioni o per raccogliere qualsiasi informazione necessaria.
Gli esiti dei controlli e delle ispezioni devono essere comunicati all’autorità competente ed al gestore, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.
Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio sugli impianti e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale, rilevanti ai fini dell’applicazione delle norme del codice dell’ambiente, comunica tali informazioni, ivi comprese le eventuali notizie di reato, all’autorità competente. I risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni dell’AIA devono essere messi a disposizione del pubblico.
In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, l’autorità competente procede, secondo la gravità delle infrazioni: a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità; b) alla diffida e contestuale sospensione dell’attività autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per l’ambiente; c) alla revoca dell’AIA e alla chiusura dell’impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni, che determinino situazioni di pericolo o di danno per l’ambiente.
Occorre ancora porre in rilievo che l’art. 29-quattuordecies prevede sanzioni a carico di chi viola le prescrizioni dell’AIA, o quelle comunque imposte dall’autorità competente, salvo che il fatto costituisca più grave reato (riferimento, quest’ultimo, che si risolve anche nel richiamo alle fattispecie del diritto penale comune).
8.– La semplice ricognizione della normativa sui controlli e sulle sanzioni, tuttora vigente ed esplicitamente richiamata dalla disposizione censurata, contraddice per tabulas l’assunto del rimettente Giudice per le indagini preliminari, e cioè che i 36 mesi concessi ad una impresa, che abbia le caratteristiche previste, per adeguare la propria attività all’AIA riesaminata, «costituiscono una vera e propria “cappa” di totale “immunità” dalle norme penali e processuali».
Non solo la disposizione censurata non stabilisce alcuna immunità penale per il periodo sopra indicato, ma, al contrario, rinvia esplicitamente sia alle sanzioni penali previste dall’ordinamento per i reati in materia ambientale, sia all’obbligo di trasmettere, da parte delle autorità addette alla vigilanza ed ai controlli, le eventuali notizie di reato all’autorità “competente”, cioè all’autorità giudiziaria.
La stessa disposizione non introduce peraltro alcuna forma di cancellazione o attenuazione delle responsabilità gravanti sui soggetti che abbiano compiuto violazioni delle norme penali poste a presidio dell’ambiente e della salute. In altri termini, la norma censurata non si configura né come abolitio criminis, né come lex mitior, e non incide pertanto in alcun modo sulle indagini, tuttora in corso, volte ad accertare la colpevolezza degli attuali indagati nel procedimento principale, per i quali, allo stato presente, non risulta essere stata ancora formulata richiesta di rinvio a giudizio. Tanto meno la disposizione è idonea a spiegare effetti di alcun genere sull’eventuale, futuro processo penale a carico dei medesimi soggetti.
L’idea che nel periodo previsto dalla norma censurata sia possibile proseguire senza regole l’attività produttiva deriva, nella prospettazione del rimettente, dal rilievo che le sanzioni – come si è visto, anche penali – esplicitamente richiamate dalla stessa «non possono comunque essere irrogate prima della scadenza dei 36 mesi. Unica sanzione applicabile prima dei 36 mesi in caso di inosservanza dei termini AIA è quella, come detto, del 10 % del fatturato. Sanzione che ovviamente risulta totalmente inadeguata a tutelare salute ed ambiente».
Non è dato comprendere come si possa trarre, dalla lettura dell’art. 1 del d.l. n. 207 del 2012, la conclusione che la sanzione pecuniaria fino al 10% del fatturato sia l’unica irrogabile nel periodo considerato e che, dunque, la stessa sia sostitutiva delle altre sanzioni previste dalle leggi vigenti. È vero il contrario, giacché le espressioni usate dal legislatore – «fatta salva», «fermo restando» – si riferiscono in modo evidente ad una disciplina normativa complessiva e contestuale, nel cui ambito si aggiunge, alle preesistenti sanzioni amministrative e penali, la fattispecie introdotta dal comma 3 del citato art. 1, ovviamente dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.
I motivi di tale aggravamento di responsabilità si possono rinvenire nell’esigenza di prevedere una reazione adeguata delle autorità preposte alla vigilanza ed ai controlli rispetto alle eventuali violazioni in itinere delle prescrizioni AIA da parte di una impresa, già responsabile di gravi irregolarità, cui è stata concessa la prosecuzione dell’attività produttiva e commerciale a condizione che la stessa si adegui scrupolosamente alle suddette prescrizioni.
Se l’effetto della nuova normativa fosse di rinviare alla scadenza del periodo previsto ogni intervento correttivo o sanzionatorio nei confronti dell’impresa che gestisce lo stabilimento di interesse strategico nazionale, cui è consentita la continuazione dell’attività nonostante il sequestro giudiziario, non avrebbe senso la previsione – contenuta nel comma 4 dell’art. 3 del d.l. n. 207 del 2012 – di un Garante «incaricato di vigilare sulla attuazione delle disposizioni del presente decreto». Secondo il comma 6 dello stesso articolo 3, il Garante «acquisisce le informazioni e gli atti ritenuti necessari che l’azienda, le amministrazioni e gli enti interessati devono tempestivamente fornire, segnalando al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro della salute eventuali criticità riscontrate nell’attuazione della predetta autorizzazione e proponendo le idonee misure, ivi compresa l’eventuale adozione di provvedimenti di amministrazione straordinaria anche in considerazione degli articoli 41 e 43 della Costituzione». Lo stesso Garante deve promuovere tutte le iniziative atte a realizzare «la massima trasparenza per i cittadini».
8.1.– Se si leggono tali previsioni in combinazione con quelle che dispongono la perdurante applicabilità, nel corso dei 36 mesi, delle sanzioni amministrative e penali vigenti, si giunge alla conclusione che non solo non vi è alcuna sospensione dei controlli di legalità sull’operato dell’impresa autorizzata alla prosecuzione dell’attività, ma vi sono un rafforzamento ed un allargamento dei controlli sull’osservanza delle prescrizioni contenute nell’AIA riesaminata.
La distinzione tra la situazione normativa precedente all’entrata in vigore della legge – e, nella generalità dei casi, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all’art. 1, comma 1 – e l’attuale disciplina consiste nel fatto che l’attività produttiva è ritenuta lecita alle condizioni previste dall’AIA riesaminata. Quest’ultima fissa modalità e tempi per l’adeguamento dell’impianto produttivo rispetto alle regole di protezione dell’ambiente e della salute, entro il periodo considerato, con una scansione graduale degli interventi, la cui inosservanza deve ritenersi illecita e quindi perseguibile ai sensi delle leggi vigenti.
In conclusione sul punto, la norma censurata non rende lecito a posteriori ciò che prima era illecito – e tale continua ad essere ai fini degli eventuali procedimenti penali instaurati in epoca anteriore all’autorizzazione alla prosecuzione dell’attività produttiva – né “sterilizza”, sia pure temporaneamente, il comportamento futuro dell’azienda rispetto a qualunque infrazione delle norme di salvaguardia dell’ambiente e della salute. La stessa norma, piuttosto, traccia un percorso di risanamento ambientale ispirato al bilanciamento tra la tutela dei beni indicati e quella dell’occupazione, cioè tra beni tutti corrispondenti a diritti costituzionalmente protetti. La deviazione da tale percorso, non dovuta a cause di forza maggiore, implica l’insorgenza di precise responsabilità penali, civili e amministrative, che le autorità competenti sono chiamate a far valere secondo le procedure ordinarie. Non è pertanto intaccato il potere-dovere del pubblico ministero di esercitare l’azione penale, previsto dall’art. 112 Cost., che è pur sempre da inquadrare nelle condizioni generali poste dal contesto normativo vigente, ove, dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 207 del 2012, è considerata lecita la continuazione dell’attività produttiva di aziende sottoposte a sequestro, a condizione che vengano osservate le prescrizioni dell’AIA riesaminata, nelle quali si riassumono le regole che limitano, circoscrivono e indirizzano la prosecuzione dell’attività stessa.
Non è vero neppure che la disciplina abbia inibito il ricorso allo strumento cautelare nell’ambito dei procedimenti penali volti all’accertamento di eventuali illeciti, commessi prima o dopo il rilascio del provvedimento riesaminato, ove ricorrano nuove esigenze di cautela. Il comma 4 dell’art. 1 consente chiaramente la permanenza delle misure già adottate e mira solo ad escludere che i provvedimenti di sequestro, presenti o futuri, possano impedire la prosecuzione dell’attività produttiva a norma del comma 1.
8.2.– Speculare rispetto al perdurante potere delle autorità competenti di accertare le responsabilità dei titolari dell’impresa de qua è il diritto dei cittadini, che si ritengano lesi nelle proprie situazioni giuridiche soggettive, di adire il giudice competente per ottenere i provvedimenti riparatori e sanzionatori previsti dalle leggi vigenti. Tale diritto non è inciso in senso sfavorevole dalla norma censurata, ma inserito, come ogni pretesa giuridica, nel contesto normativo di riferimento, che, come chiarito sopra, non azzera e neppure sospende il controllo di legalità, ma lo riconduce alla verifica dell’osservanza delle prescrizioni di tutela dell’ambiente e della salute contenute nell’AIA riesaminata.
In definitiva, i cittadini non sono privati del diritto di agire in giudizio per la tutela delle proprie situazioni giuridiche soggettive, con relative domande risarcitorie, di cui agli artt. 24 e 113 Cost.
9.– La ratio della disciplina censurata consiste nella realizzazione di un ragionevole bilanciamento tra diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, in particolare alla salute (art. 32 Cost.), da cui deriva il diritto all’ambiente salubre, e al lavoro (art. 4 Cost.), da cui deriva l’interesse costituzionalmente rilevante al mantenimento dei livelli occupazionali ed il dovere delle istituzioni pubbliche di spiegare ogni sforzo in tal senso.
Tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre «sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro» (sentenza n. 264 del 2012). Se così non fosse, si verificherebbe l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona.
Per le ragioni esposte, non si può condividere l’assunto del rimettente giudice per le indagini preliminari, secondo cui l’aggettivo «fondamentale», contenuto nell’art. 32 Cost., sarebbe rivelatore di un «carattere preminente» del diritto alla salute rispetto a tutti i diritti della persona. Né la definizione data da questa Corte dell’ambiente e della salute come «valori primari» (sentenza n. 365 del 1993, citata dal rimettente) implica una “rigida” gerarchia tra diritti fondamentali. La Costituzione italiana, come le altre Costituzioni democratiche e pluraliste contemporanee, richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra princìpi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi. La qualificazione come “primari” dei valori dell’ambiente e della salute significa pertanto che gli stessi non possono essere sacrificati ad altri interessi, ancorché costituzionalmente tutelati, non già che gli stessi siano posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto. Il punto di equilibrio, proprio perché dinamico e non prefissato in anticipo, deve essere valutato – dal legislatore nella statuizione delle norme e dal giudice delle leggi in sede di controllo – secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale.
10.– Lo stesso giudice rimettente ritiene che la norma censurata «annienti completamente il diritto alla salute e ad un ambiente salubre a favore di quello economico e produttivo». Se questa valutazione fosse rispondente alla realtà normativa, ci si troverebbe senza dubbio di fronte ad una violazione dell’art. 32 Cost., in quanto nessuna esigenza, per quanto costituzionalmente fondata, potrebbe giustificare la totale compromissione della salute e dell’ambiente, per le ragioni prima illustrate. Tale conclusione non è tuttavia suffragata da una analisi puntuale della disposizione censurata.
10.1.– Come si è rilevato nei paragrafi precedenti, l’autorizzazione al proseguimento dell’attività produttiva è subordinata, dall’art. 1, comma 1, del d.l. n. 207 del 2012, all’osservanza delle prescrizioni dell’AIA riesaminata. La natura di tale atto è amministrativa, con la conseguenza che contro lo stesso sono azionabili tutti i rimedi previsti dall’ordinamento per la tutela dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi davanti alla giurisdizione ordinaria e amministrativa.
Il richiamo operato in generale dalla legge ha il valore di costante condizionamento della prosecuzione dell’attività produttiva alla puntuale osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio, che costituisce l’esito della confluenza di plurimi contributi tecnici ed amministrativi in un unico procedimento, nel quale, in conformità alla direttiva n. 2008/1/CE, devono trovare simultanea applicazione i princìpi di prevenzione, precauzione, correzione alla fonte, informazione e partecipazione, che caratterizzano l’intero sistema normativo ambientale. Il procedimento che culmina nel rilascio dell’AIA, con le sue caratteristiche di partecipazione e di pubblicità, rappresenta lo strumento attraverso il quale si perviene, nella previsione del legislatore, all’individuazione del punto di equilibrio in ordine all’accettabilità e alla gestione dei rischi, che derivano dall’attività oggetto dell’autorizzazione.
Una volta raggiunto tale punto di equilibrio, diventa decisiva la verifica dell’efficacia delle prescrizioni. Ciò chiama in causa la funzione di controllo dell’amministrazione, che si avvale dell’ISPRA, con la possibilità che, in caso di accertata inosservanza da parte dei gestori degli impianti, si applichino misure che vanno – come già rilevato sopra – sino alla revoca dell’autorizzazione, con chiusura dell’impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o a fronte di reiterate violazioni che determinino pericolo o danno per l’ambiente.
Le prescrizioni e misure contenute nell’AIA possono rivelarsi inefficaci, sia per responsabilità dei gestori, sia indipendentemente da ogni responsabilità soggettiva. In tal caso, trova applicazione la disciplina contenuta nell’art. 29-octies, comma 4, del codice dell’ambiente, che impone all’amministrazione di aprire il procedimento di riesame.
10.2.– La norma censurata parte da questo momento critico, nel quale sono accertate le carenze dell’AIA già rilasciata (che possono aver dato luogo anche a provvedimenti giudiziari di sequestro), ed avvia un secondo procedimento, che sfocia nel rilascio di un’AIA “riesaminata”, nella quale, secondo le procedure previste dalla legge, sono valutate le insufficienze delle precedenti prescrizioni e si provvede a dettarne di nuove, maggiormente idonee – anche per l’ausilio di più efficaci tecnologie – ad evitare il ripetersi dei fenomeni di inquinamento, che hanno portato all’apertura del procedimento di riesame.
In definitiva, l’AIA riesaminata indica un nuovo punto di equilibrio, che consente, secondo la norma censurata nel presente giudizio, la prosecuzione dell’attività produttiva a diverse condizioni, nell’ambito delle quali l’attività stessa deve essere ritenuta lecita nello spazio temporale massimo (36 mesi), considerato dal legislatore necessario e sufficiente a rimuovere, anche con investimenti straordinari da parte dell’impresa interessata, le cause dell’inquinamento ambientale e dei pericoli conseguenti per la salute delle popolazioni.
10.3.– Lo schema generale della norma censurata prevede quindi la combinazione tra un atto amministrativo – che tale rimane, come si vedrà più avanti, anche secondo la disciplina dettata per l’Ilva di Taranto – ed una previsione legislativa, che assume come punto di partenza il nuovo equilibrio tra produzione e ambiente delineato nell’AIA riesaminata. L’individuazione del bilanciamento, che dà vita alla nuova AIA, è, come si è visto, il risultato di apporti plurimi, tecnici e amministrativi, che può essere contestato davanti al giudice competente, nel caso si lamentino vizi di legittimità dell’atto da parte di cittadini che si ritengano lesi nei loro diritti e interessi legittimi.
Lo stesso atto, peraltro, non può essere contestato nel merito delle scelte compiute dalle amministrazioni competenti, che non possono essere sostituite da altre nella valutazione discrezionale delle misure idonee a tutelare l’ambiente ed a prevenire futuri inquinamenti, quando l’esercizio di tale discrezionalità non trasmodi in un vizio denunciabile nelle sedi giurisdizionali competenti. Il punto di equilibrio contenuto nell’AIA non è necessariamente il migliore in assoluto – essendo ben possibile nutrire altre opinioni sui mezzi più efficaci per conseguire i risultati voluti – ma deve presumersi ragionevole, avuto riguardo alle garanzie predisposte dall’ordinamento quanto all’intervento di organi tecnici e del personale competente; all’individuazione delle migliori tecnologie disponibili; alla partecipazione di enti e soggetti diversi nel procedimento preparatorio e alla pubblicità dell’iter formativo, che mette cittadini e comunità nelle condizioni di far valere, con mezzi comunicativi, politici ed anche giudiziari, nelle ipotesi di illegittimità, i loro punti di vista.
È appena il caso di aggiungere che non rientra nelle attribuzioni del giudice una sorta di “riesame del riesame” circa il merito dell’AIA, sul presupposto – come sembra emergere dalle considerazioni del rimettente, di cui si dirà più avanti, prendendo in esame le norme relative allo stabilimento Ilva di Taranto – che le prescrizioni dettate dall’autorità competente siano insufficienti e sicuramente inefficaci nel futuro. In altre parole, le opinioni del giudice, anche se fondate su particolari interpretazioni dei dati tecnici a sua disposizione, non possono sostituirsi alle valutazioni dell’amministrazione sulla tutela dell’ambiente, rispetto alla futura attività di un’azienda, attribuendo in partenza una qualificazione negativa alle condizioni poste per l’esercizio dell’attività stessa, e neppure ancora verificate nella loro concreta efficacia.
10.4.– In conclusione sul punto, in via generale, la combinazione tra un atto amministrativo (AIA) e una previsione legislativa (art. 1 del d.l. n. 207 del 2012) determina le condizioni e i limiti della liceità della prosecuzione di un’attività produttiva per un tempo definito, in tutti i casi in cui uno stabilimento – dichiarato, nei modi previsti dalla legge, di interesse strategico nazionale – abbia procurato inquinamento dell’ambiente, al punto da provocare l’intervento cautelare dell’autorità giudiziaria. La normativa censurata non prevede, infatti, la continuazione pura e semplice dell’attività, alle medesime condizioni che avevano reso necessario l’intervento repressivo dell’autorità giudiziaria, ma impone nuove condizioni, la cui osservanza deve essere continuamente controllata, con tutte le conseguenze giuridiche previste in generale dalle leggi vigenti per i comportamenti illecitamente lesivi della salute e dell’ambiente. Essa è pertanto ispirata alla finalità di attuare un non irragionevole bilanciamento tra i princìpi della tutela della salute e dell’occupazione, e non al totale annientamento del primo.
11.– La norma generale censurata non si pone in contrasto con il principio di eguaglianza, di cui all’art. 3 Cost., perché non introduce – come invece affermano i rimettenti – una ingiustificata differenziazione di disciplina tra stabilimenti “strategici” e altri impianti, sulla base di un atto amministrativo – un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – dotato di eccessiva discrezionalità, derivante dalla genericità dei criteri di individuazione di tali stabilimenti.
Si deve osservare, in proposito, che l’interesse strategico nazionale ad una produzione, piuttosto che ad un’altra, è elemento variabile, in quanto legato alle congiunture economiche e ad un’altra serie di fattori non predeterminabili (effetti della concorrenza, sviluppo tecnologico, andamento della filiera di un certo settore industriale etc.). Si giustifica pertanto l’ampiezza della discrezionalità che la norma censurata riconosce al Governo, e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, in quanto organi che concorrono a definire la politica industriale del Paese. Trattandosi, peraltro, di provvedimento amministrativo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri può essere oggetto di impugnazione, al pari dell’AIA riesaminata del Ministro dell’ambiente, che, secondo la medesima norma, consente la prosecuzione dell’attività produttiva, anche in presenza di sequestri dell’autorità giudiziaria.
Quanto all’indice numerico dei lavoratori occupati, va ricordato che si tratta della soglia già utilizzata dal legislatore nella disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, di cui all’art. 2 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell’articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274). In tale disciplina, la tutela dell’attività imprenditoriale e dei livelli occupazionali, come indicati, giustifica la sottrazione dell’impresa insolvente al fallimento e l’ingresso in una procedura concorsuale ad hoc, con finalità di conservazione delle attività aziendali, mediante prosecuzione, riattivazione e riconversione dell’esercizio.
La norma censurata presenta caratteristiche analoghe, in quanto mira a perpetuare l’esistenza di grandi aziende, la cui chiusura avrebbe gravi effetti sui livelli di occupazione. Si tratta quindi di una disciplina differenziata per situazioni a loro volta differenziate, meritevoli di specifica attenzione da parte del legislatore, che non viola pertanto il principio di eguaglianza. Quest’ultimo impone – come emerge dalla nota e costante giurisprudenza di questa Corte – discipline eguali per situazioni eguali e discipline diverse per situazioni diverse, con il limite generale dei princìpi di proporzionalità e ragionevolezza, che non viene nella fattispecie superato, giacché le ricadute sull’economia nazionale e sui livelli di occupazione sono diverse, per l’effetto combinato dei fattori cui prima si faceva cenno. Sarebbe, al contrario, irragionevole una disciplina che parificasse tutte le aziende produttive, a prescindere dalla loro dimensione e incidenza sul mercato e, quindi, dagli effetti che la loro scomparsa determinerebbe.
12.– L’art. 3, comma 1, del d.l. n. 207 del 2012 individua direttamente nell’impianto siderurgico della società Ilva di Taranto uno stabilimento di interesse strategico nazionale, di cui all’art. 1, comma 1, del medesimo atto normativo.
Si tratta di legge in luogo di provvedimento, poiché sostituisce il proprio dettato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dalla norma generale.
12.1.– Come è noto, la prevalente dottrina e la giurisprudenza di questa Corte non considerano la legge-provvedimento incompatibile, in sé e per sé, con l’assetto dei poteri stabilito dalla Costituzione. In particolare, si deve ribadire in questa sede che «nessuna disposizione costituzionale comporta una riserva agli organi amministrativi o “esecutivi” degli atti a contenuto particolare e concreto» (ex plurimis, sentenza n. 143 del 1989).
Le leggi provvedimento devono soggiacere tuttavia «ad un rigoroso scrutinio di legittimità costituzionale per il pericolo di disparità di trattamento insito in previsioni di tipo particolare e derogatorio» (ex plurimis, sentenza n. 2 del 1997; in senso conforme, sentenza n. 20 del 2012).
Questa Corte ha inoltre precisato che la legittimità costituzionale di tale tipo di leggi va valutata in relazione al loro specifico contenuto, con la conseguenza che devono emergere i criteri che ispirano le scelte con esse realizzate, nonché le relative modalità di attuazione (ex plurimis, sentenze n. 137 del 2009, n. 267 del 2007 e n. 492 del 1995). Poiché gli atti legislativi normalmente non contengono motivazioni, «è sufficiente che detti criteri, gli interessi oggetto di tutela e la ratio della norma siano desumibili dalla norma stessa, anche in via interpretativa, in base agli ordinari strumenti ermeneutici» (sentenza n. 270 del 2010).
Con riferimento alla funzione giurisdizionale, questa Corte ha stabilito altresì che non può essere consentito al legislatore di «risolvere, con la forma della legge, specifiche controversie e di vanificare gli effetti di una pronuncia giurisdizionale divenuta intangibile, violando i princìpi relativi ai rapporti tra potere legislativo e potere giurisdizionale e concernenti la tutela dei diritti e degli interessi legittimi» (sentenza n. 94 del 2009, conforme a sentenza n. 374 del 2000).
La giurisprudenza della Corte EDU ha costantemente affermato che «il principio dello stato di diritto e la nozione di giusto processo custoditi nell’art. 6 precludono, tranne che per impellenti ragioni di interesse pubblico, l’interferenza dell’assemblea legislativa nell’amministrazione della giustizia al fine di influenzare la determinazione giudiziaria di una controversia» (Corte EDU, sez. II, sentenza 14 dicembre 2012, Arras contro Italia, in conformità alla giurisprudenza precedente).
Dal canto suo, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha costantemente affermato che contro tutti gli atti, anche aventi natura legislativa, «gli Stati devono prevedere la possibilità di accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale o ad altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge» (sentenza 16 febbraio 2012, in causa C-182/10, Solvay et al. vs. Région wallone, in conformità alla giurisprudenza precedente).
12.2.– Con riferimento all’individuazione diretta dell’impianto siderurgico della società Ilva di Taranto come «stabilimento di interesse strategico nazionale», si deve osservare che a Taranto si è verificata una situazione grave ed eccezionale, che ha indotto il legislatore ad omettere, per ragioni di urgenza, il passaggio attraverso un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in vista della qualificazione di cui sopra.
Sia la normativa generale che quella particolare si muovono quindi nell’ambito di una situazione di emergenza ambientale, dato il pregiudizio recato all’ambiente e alla salute degli abitanti del territorio circostante, e di emergenza occupazionale, considerato che l’eventuale chiusura dell’Ilva potrebbe determinare la perdita del posto di lavoro per molte migliaia di persone (tanto più numerose comprendendo il cosiddetto indotto). La temporaneità delle misure adottate risponde, inoltre, ad una delle condizioni poste dalla giurisprudenza di questa Corte perché una legislazione speciale fondata sull’emergenza possa ritenersi costituzionalmente compatibile (sentenza n. 418 del 1992). Le brevi notazioni in fatto relative all’incidenza, sull’ambiente e sull’occupazione nel territorio di Taranto, dell’attività produttiva dell’Ilva consentono, nella fattispecie, di rinvenire la ratio dell’intervento legislativo «nel peculiare regime che connota le situazioni di emergenza» (sentenza n. 237 del 2007).
Il legislatore ha ritenuto di dover scongiurare una gravissima crisi occupazionale, di peso ancor maggiore nell’attuale fase di recessione economica nazionale e internazionale, senza tuttavia sottovalutare la grave compromissione della salubrità dell’ambiente, e quindi della salute delle popolazioni presenti nelle zone limitrofe.
Si deve notare, al proposito, che l’AIA riesaminata del 26 ottobre 2012, esplicitamente richiamata dall’art. 3 in esame, ha anticipato di quattro anni l’obbligo di adeguamento alle conclusioni delle migliori tecniche disponibili relative al settore siderurgico, di cui alla decisione della Commissione europea n. 2012/135/UE, già citata. Difatti, il considerando 8 di tale decisione, dopo aver richiamato l’art. 21 della direttiva n. 2010/75/UE,stabilisce che «entro quattro anni dalla data di pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT , l’autorità competente riesamina e, se necessario, aggiorna tutte le condizioni di autorizzazione e garantisce che l’installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione».
Si deve pure sottolineare che l’art. 3 del d.l. n. 207 del 2012 non apporta alcuna deroga alla normativa generale contenuta nell’art. 1, ma si limita a dare alla stessa pedissequa esecuzione, per mezzo di un provvedimento con forza di legge, che è un atto del Governo, di cui fa parte il Presidente del Consiglio dei ministri, sottoposto al controllo del Parlamento in sede di conversione e della Corte costituzionale in sede di giudizio incidentale, come effettivamente avvenuto nel caso presente. Né può dirsi, come afferma il rimettente Giudice per le indagini preliminari, che la forma legislativa dell’individuazione dell’Ilva di Taranto come «stabilimento di interesse strategico nazionale» comprometta il diritto di tutela giurisdizionale, che sarebbe possibile invece esercitare in presenza di un atto amministrativo. Questa Corte ha infatti osservato che «in assenza nell’ordinamento attuale di una “riserva di amministrazione” opponibile al legislatore, non può ritenersi preclusa alla legge ordinaria la possibilità di attrarre nella propria sfera di disciplina oggetti o materie normalmente affidate all’azione amministrativa con la conseguenza che il diritto di difesa non risulterà annullato, ma verrà a connotarsi secondo il regime tipico dell’atto legislativo adottato, trasferendosi dall’ambito della giustizia amministrativa a quello proprio della giustizia costituzionale» (sentenza n. 62 del 1993).
Non ha neppure fondamento l’affermazione, dello stesso rimettente, che vi sia stata una “legificazione” dell’AIA riesaminata, con la conseguenza che contro tale atto amministrativo, nel caso specifico dell’Ilva di Taranto, non sarebbero esperibili i normali rimedi giurisdizionali. È vero, al contrario, che l’AIA è pur sempre – come statuito in via generale dall’art. 1, non contraddetto dall’art. 3 – un presupposto per l’applicabilità dello speciale regime giuridico, che consente la continuazione dell’attività produttiva alle condizioni ivi previste. In quanto presupposto, essa rimane esterna all’atto legislativo, con tutte le conseguenze, in termini di controllo di legalità, da ciò derivanti. Il comma 2 dell’art. 3 richiama l’AIA del 26 ottobre 2012 allo scopo di ribadire lo stretto condizionamento della prosecuzione dell’attività all’osservanza delle nuove prescrizioni poste a tutela dell’ambiente e della salute, ferma restando naturalmente la natura dinamica del provvedimento, che può essere successivamente modificato e integrato, con relativa possibilità di puntuali controlli in sede giurisdizionale. In altri termini, sia la norma generale, sia quella che si riferisce in concreto all’Ilva di Taranto, si interpretano agevolmente nel senso che l’azienda interessata è vincolata al rispetto delle prescrizioni dell’AIA, quale è e quale sarà negli eventuali sviluppi successivi, e che l’entrata in vigore del d.l. n. 207 del 2012 non ha precluso né preclude tutti i rimedi giurisdizionali esperibili riguardo ad un atto amministrativo.
La giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto l’esistenza di una presunzione di rinvio formale agli atti amministrativi, ove gli stessi siano richiamati in una disposizione legislativa, tranne che la natura recettizia del rinvio stesso emerga in modo univoco dal testo normativo (sentenza n. 311 del 1993); circostanza, questa, che non ricorre necessariamente neppure quando l’atto sia indicato in modo specifico dalla norma legislativa (sentenze n. 80 del 2013 e n. 536 del 1990). Come può chiaramente desumersi dal testo della disposizione censurata, l’intento del legislatore non è stato quello di incorporare l’AIA nella legge, ma solo di prevedere – come illustrato nel paragrafo 10 – un effetto combinato di atto amministrativo e legge, effetto che mantiene la sua peculiarità e la sua efficienza rispetto al fine, a condizione che rimangano ferme la natura dell’uno e dell’altra.
12.3.– Dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 207 del 2012 – che contiene sia la disciplina generale dell’attività degli stabilimenti di interesse strategico nazionale sottoposti ad AIA riesaminata, sia la diretta individuazione dell’Ilva di Taranto come destinataria di tale normativa – il sequestro del materiale prodotto, disposto dal Giudice per le indagini preliminari, e il divieto della sua commercializzazione, hanno perduto il loro presupposto giuridico, che consisteva nell’inibizione, derivante dal precedente sequestro, della facoltà d’uso dello stabilimento. Quest’ultimo infatti trova la sua unica funzione nella produzione dell’acciaio e tale attività, a sua volta, ha senso solo se lo stesso può essere commercializzato.
Occorre notare come la disciplina generale, di cui all’art. 1 del decreto-legge citato, preveda che, anche in costanza di provvedimenti di sequestro dei beni dell’impresa titolare dello stabilimento, è consentito «l’esercizio dell’attività di impresa» (comma 4), che comprende sia la produzione che la commercializzazione del materiale prodotto, l’una inscindibilmente connessa all’altra. Tanto la norma generale appena richiamata, quanto quella particolare riferentesi all’Ilva di Taranto, non prevedono né dispongono la revoca dei sequestri disposti dall’autorità giudiziaria, ma autorizzano la prosecuzione dell’attività per un periodo determinato ed a condizione dell’osservanza delle prescrizioni dell’AIA riesaminata. La ratio delle due discipline è dunque che si proceda ad un graduale, intenso processo di risanamento degli impianti, dal punto di vista delle emissioni nocive alla salute e all’ambiente, senza dover necessariamente arrivare alla chiusura dello stabilimento, con conseguente nocumento per l’attività economica, che determinerebbe a sua volta un elevato incremento del tasso di disoccupazione, già oggi difficilmente sostenibile per i suoi costi sociali. Se l’adeguamento della struttura produttiva non dovesse procedere secondo le puntuali previsioni del nuovo provvedimento autorizzativo, sarebbe cura delle autorità amministrative preposte al controllo – e della stessa autorità giudiziaria, nell’ambito delle proprie competenze – di adottare tutte le misure idonee e necessarie a sanzionare, anche in itinere, le relative inadempienze.
12.4.– Il rimettente Giudice per le indagini preliminari lamenta che il comma 3 dell’art. 3 del d.l. n. 207 del 2012 abbia invaso la sfera di competenza costituzionalmente riservata all’autorità giudiziaria ed abbia quindi violato il principio della separazione dei poteri. La lesione sarebbe dovuta sia alla reimmissione dell’Ilva S.p.A. nel possesso dei beni aziendali, sia all’autorizzazione alla commercializzazione dei prodotti, ivi compresi quelli realizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge. Sarebbe stata, in particolare, violata la riserva di giurisdizione, desumibile dal combinato disposto degli artt. 102, primo comma, e 104, primo comma, Cost. Tale riserva implicherebbe l’intangibilità del giudicato, che, nella specie, si presenterebbe come «giudicato cautelare», dato che il provvedimento di riesame sul sequestro degli impianti non è stato oggetto di ricorso per cassazione, e che la società Ilva ha rinunciato al gravame proposto contro l’analogo provvedimento assunto per i materiali lavorati e semilavorati.
Si deve precisare preliminarmente che il cosiddetto «giudicato cautelare» non consiste in una decisione giurisdizionale definitiva, che conclude un processo, ma è un’espressione di creazione giurisprudenziale – oggetto tuttora di discussioni ed ancora non precisato in alcuni suoi aspetti – con cui viene indicata una preclusione endoprocessuale. Si deve altresì osservare che tale preclusione opera rebus sic stantibus, con la conseguenza che ogni mutamento significativo del quadro materiale o normativo di riferimento vale a rimuoverla, reintroducendo il dovere del giudice di valutare compiutamente l’intera situazione.
Sulla base delle precedenti considerazioni, si deve escludere che la norma censurata abbia travolto un “giudicato” nel senso tecnico-processuale del termine, e cioè – giova ripeterlo – la decisione giudiziale definitiva di una controversia. Si deve ritenere, invece, che la disposizione abbia modificato il quadro normativo sulla cui base sono stati emessi alcuni provvedimenti cautelari, ed abbia creato pertanto una nuova situazione di fatto e di diritto, in quanto la produzione può riprendere non con le modalità precedenti – che avevano dato luogo all’intervento dell’autorità giudiziaria – ma con modalità nuove e parzialmente diverse, ponendo le premesse perché si verifichino in futuro fatti che dovranno essere nuovamente valutati dai giudici, ove aditi nelle forme rituali.
12.5.– Occorre inoltre mettere maggiormente a fuoco la nozione di “riserva di giurisdizione”, posta dai rimettenti a fondamento della lamentata violazione del principio della separazione dei poteri.
Con tale espressione si possono indicare due distinti, seppur collegati, princìpi, entrambi presenti nella Costituzione.
Il primo – enunciato in modo esplicito da una serie di norme costituzionali (artt. 13, 14, 15 e 21) – consiste nella necessità che tutti i provvedimenti restrittivi di alcune libertà fondamentali debbano essere adottati «con atto motivato dell’autorità giudiziaria», a garanzia del modo indipendente ed imparziale di applicare la legge in questo campo. Intesa in questo senso, la riserva di giurisdizione risulta evidentemente estranea all’odierno giudizio.
Il secondo principio – non enunciato esplicitamente da una singola norma costituzionale, ma chiaramente desumibile in via sistematica da tutto il Titolo IV della Parte II della Costituzione – consiste nella esclusiva competenza dei giudici – ordinari e speciali – a definire con una pronuncia secondo diritto le controversie, che coinvolgano diritti soggettivi o interessi legittimi, loro sottoposte secondo le modalità previste dall’ordinamento per l’accesso alle diverse giurisdizioni. Con riferimento alla giurisdizione penale, la «riserva di sentenza», di cui sinora s’è detto, è integrata nella Costituzione italiana dalla riserva al pubblico ministero dell’esercizio dell’azione penale, che costituisce un potere esclusivo, ma anche un dovere dei titolari di tale funzione giudiziaria (art. 112 Cost.).
L’esame delle norme impugnate nel presente giudizio conduce alla conclusione che non vi è violazione della “riserva di giurisdizione” neppure nella seconda, più ampia, accezione illustrata.
Pende attualmente davanti all’Autorità giudiziaria di Taranto un procedimento penale – ancora nella fase delle indagini preliminari – volto ad accertare la responsabilità penale di alcuni soggetti, in relazione a reati, di danno e di pericolo, derivanti dall’inquinamento provocato negli anni passati dall’attività dello stabilimento siderurgico Ilva S.p.A., attività che si assume tenuta in violazione di norme e prescrizioni a tutela della salute e dell’ambiente.
Si può rilevare con certezza che nessuna delle norme qui censurate è idonea ad incidere, direttamente o indirettamente, sull’accertamento delle predette responsabilità, e che spetta naturalmente all’autorità giudiziaria, all’esito di un giusto processo, l’eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Come si è già chiarito al paragrafo 8, le disposizioni censurate non cancellano alcuna fattispecie incriminatrice né attenuano le pene, né contengono norme interpretative e/o retroattive in grado di influire in qualsiasi modo sull’esito del procedimento penale in corso, come invece si è verificato nella maggior parte dei casi, di cui si sono dovute occupare la Corte costituzionale italiana e la Corte di Strasburgo nelle numerose pronunce risolutive di dubbi di legittimità riguardanti leggi produttive di effetti sulla definizione di processi in corso.
12.6.– Residua il problema della legittimità dell’incidenza di una norma legislativa su provvedimenti cautelari adottati dall’autorità giudiziaria non in funzione conservativa delle fonti di prova – nel qual caso si ricadrebbe nell’incidenza sull’esito del processo – ma con finalità preventive, sia in ordine alla possibilità di aggravamento o protrazione dei reati commessi o alla prevedibile commissione di ulteriori reati (art. 321, primo comma, cod. proc. pen.), sia in ordine alla conservazione di beni che possono formare oggetto di confisca, in caso di condanna degli imputati (art. 321, secondo comma, cod. proc. pen., in relazione all’art. 240 cod. pen.).
Il sequestro degli impianti, senza facoltà d’uso, è stato disposto a norma del primo comma dell’art. 321 cod. proc. pen., in base all’assunto che la continuazione dell’attività produttiva avrebbe senza dubbio aggravato l’inquinamento ambientale, già accertato con perizia disposta in sede di incidente probatorio, e avrebbe provocato ulteriore nocumento ai lavoratori dell’impianto e agli abitanti delle aree viciniori.
Si deve rilevare in proposito che l’aggravamento delle conseguenze di reati già commessi o la commissione di nuovi reati è preventivabile solo a parità delle condizioni di fatto e di diritto antecedenti all’adozione del provvedimento cautelare. Mutato il quadro normativo – che in effetti non è rimasto invariato, contrariamente a quanto sostenuto dai rimettenti – le condizioni di liceità della produzione sono cambiate e gli eventuali nuovi illeciti penali andranno valutati alla luce delle condizioni attuali e non di quelle precedenti. Si deve anche mettere in rilievo che la produzione siderurgica è in sé e per sé lecita, e può divenire illecita solo in caso di inosservanza delle norme e delle prescrizioni dettate a salvaguardia della salute e dell’ambiente. Mutate quelle norme e quelle prescrizioni, occorre una valutazione ex novo della liceità dei fatti e dei comportamenti, partendo dalla nuova base normativa. Né può essere ammesso che un giudice (ivi compresa questa Corte) ritenga illegittima la nuova normativa in forza di una valutazione di merito di inadeguatezza della stessa, a prescindere dalla rilevata violazione di precisi parametri normativi, costituzionali o ordinari, sovrapponendo le proprie valutazioni discrezionali a quelle del legislatore e delle amministrazioni competenti. Tale sindacato sarebbe possibile solo in presenza di una manifesta irragionevolezza della nuova disciplina dettata dal legislatore e delle nuove prescrizioni contenute nell’AIA riesaminata. Si tratta di un’eventualità da escludere, nella specie, per le ragioni illustrate nei paragrafi precedenti, che convergono verso la considerazione complessiva che sia il legislatore, sia le amministrazioni competenti, hanno costruito una situazione di equilibrio non irragionevole. Ciò esclude, come detto prima, un “riesame del riesame”, che non compete ad alcuna autorità giurisdizionale.
Si deve ritenere, in generale, che l’art. 1 del d.l. n. 207 abbia introdotto una nuova determinazione normativa all’interno dell’art. 321, primo comma, cod. proc. pen., nel senso che il sequestro preventivo, ove ricorrano le condizioni previste dal comma 1 della disposizione, deve consentire la facoltà d’uso, salvo che, nel futuro, vengano trasgredite le prescrizioni dell’AIA riesaminata. Nessuna incidenza sull’attività passata e sulla valutazione giuridica della stessa e quindi nessuna ricaduta sul processo in corso, ma solo una proiezione circa i futuri effetti della nuova disciplina. La reimmissione della società Ilva S.p.A. nel possesso degli impianti è la conseguenza obbligata di tale nuovo quadro normativo, affinché la produzione possa continuare alle nuove condizioni, la cui osservanza sarà valutata dalle competenti autorità di controllo e la cui intrinseca sufficienza sarà verificata, sempre in futuro, secondo le procedure previste dal codice dell’ambiente.
Il sequestro dei prodotti è stato disposto, invece, ai sensi sia del primo che del secondo comma dell’art. 321 cod. proc. pen., giacché si è inteso, da parte del giudice procedente, non solo prevenire la commissione di nuovi reati, ma anche preservare tali beni per l’ipotesi che gli stessi possano essere confiscati, in seguito alla condanna definitiva degli imputati.
Nella motivazione del sequestro dei materiali si può notare una mescolanza delle finalità connesse al primo e al secondo comma della norma processuale citata. Lo scopo addotto è infatti quello di «bloccare l’attività criminosa in corso, atteso che, allo stato, si versa nell’assurda, perdurante situazione che beni frutto di tale attività possano essere commercializzati ed essere fonte di guadagni in capo ai soggetti che la stessa hanno realizzato e continuato a realizzare. Senza ulteriore indugio occorre bloccare il prodotto dei reati contestati e quindi il profitto di essi che altrimenti si consoliderebbe nelle tasche degli indagati attraverso la commercializzazione dell’acciaio, cioè sulla “pelle” degli operai dell’ILVA e della popolazione interessata all’attività inquinante del siderurgico che invece occorre bloccare». E ancora, sarebbe indubbio che «la libera disponibilità del prodotto finito e/o semilavorato e la conseguente possibilità della sua remunerata collocazione sul mercato, stia incentivando gli organi aziendali a perseverare, nell’allettante ottica di ulteriori profitti, immediati e futuri, nella produzione industriale con modalità contrarie alla legge ».
Si evidenzia, come accennato, la stretta combinazione tra il sequestro delle strutture produttive e quello dei materiali prodotti: i due provvedimenti sono accomunati dalla finalità ultima, esplicitamente dichiarata, di provocare la chiusura dell’impianto, considerata l’unico mezzo per avviare un effettivo risanamento del territorio e l’unico strumento di tutela della salute della popolazione. Con il sequestro dei materiali giacenti nell’area dello stabilimento, in particolare, si mira a far mancare le risorse indispensabili per la prosecuzione dell’attività aziendale, che provengono, come per ogni impresa produttiva, dalla vendita dei prodotti sul mercato.
L’incerta linea divisoria tra provvedimenti cautelari funzionali al processo, di competenza dell’autorità giudiziaria, e provvedimenti di prevenzione generale, spettanti, nel rispetto delle leggi vigenti, all’autorità amministrativa, è facilmente oltrepassabile sia in un senso che nell’altro. Quando però il confine risulta superato, non può certo determinarsi la conseguenza dell’inibizione del potere di provvedere secondo le attribuzioni costituzionali, ed in particolare della possibilità, per il legislatore, di disciplinare ulteriormente una determinata materia. L’avere l’amministrazione, in ipotesi, male operato nel passato non è ragione giuridico-costituzionale sufficiente per determinare un’espansione dei poteri dell’autorità giudiziaria oltre la decisione dei casi concreti. Una soggettiva prognosi pessimistica sui comportamenti futuri non può fornire base valida per una affermazione di competenza.
A prescindere poi da ogni patologia della relazione tra cautela giudiziaria e funzioni amministrative regolate dalla legge, è fin troppo ovvio che l’attualità della prima non può inibire il dispiegarsi delle seconde, sul presupposto di una indefinita permanenza delle situazioni precedenti, venute in essere in un quadro normativo e in una situazione di fatto differenti.
Alla luce di quanto detto, si può concludere che, nella fattispecie oggetto del presente giudizio, non sussiste alcuna lesione della riserva di giurisdizione.
L’intervento del legislatore, che, con una norma singolare, autorizza la commercializzazione di tutti i prodotti, anche realizzati prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 207 del 2012, rende esplicito un effetto necessario e implicito della autorizzazione alla prosecuzione dell’attività produttiva, giacché non avrebbe senso alcuno permettere la produzione senza consentire la commercializzazione delle merci realizzate, attività entrambe essenziali per il normale svolgimento di un’attività imprenditoriale. Distinguere tra materiale realizzato prima e dopo l’entrata in vigore del decreto-legge sarebbe in contrasto con la ratio della norma generale e di quella speciale, entrambe mirate ad assicurare la continuazione dell’attività aziendale, e andrebbe invece nella direzione di rendere il più difficoltosa possibile l’attività stessa, assottigliando le risorse disponibili per effetto della vendita di materiale non illecito in sé, perché privo di potenzialità inquinanti.
Le considerazioni anzidette valgono anche con specifico riguardo alle modifiche introdotte nel comma 3 dell’art. 3 in sede di conversione, che presentano una chiara natura esplicativa del portato di quanto stabilito, sul piano generale come con riguardo specifico alla società Ilva.
La norma censurata regola, in definitiva, una situazione di fatto che si è venuta a creare dopo l’entrata in vigore del decreto-legge, diversa dalla precedente e dunque suscettibile di una differente disciplina giuridica, che, per le ragioni esposte, non presenta profili di irragionevolezza.
Quanto infine alla temuta dispersione di beni che potrebbero formare oggetto di una futura confisca, si deve riconoscere al legislatore, ancora una volta, la possibilità di modulare pro futuro l’efficacia e la portata stessa di un vincolo cautelare a seconda della natura del suo oggetto e degli interessi convergenti sulla situazione considerata. Il bilanciamento ormai più volte descritto, e più volte misurato in termini di ragionevolezza, ha implicato nella specie una forte attenuazione della garanzia reale nella sua attitudine ad impedire la circolazione della cosa sequestrata, che peraltro non è il solo ed assorbente profilo della cautela. In ogni caso, il decremento della garanzia è del tutto corrispondente al vantaggio perseguito per la tutela degli interessi di rilievo costituzionale che gravitano su beni necessari all’esercizio di imprese di rilievo strategico, con conseguenti ricadute occupazionali, e per tale ragione risulta non irragionevole.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 3 della legge 24 dicembre 2012, n. 231 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell’ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale) – recte, degli artt. 1 e 3 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 (Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell’ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale), come convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 231 del 2012 – sollevate dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Taranto, in riferimento agli artt. 25, primo comma, 27, primo comma e 117, primo comma, della Costituzione, con l’ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge n. 231 del 2012 – recte, degli artt. 1 e 3 del decreto-legge n. 207 del 2012, come convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 231 del 2012 – sollevate dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Taranto, in riferimento agli artt. 2, 3, 9, secondo comma, 24, primo comma, 32, 41, secondo comma, 101, 102, 103, 104, 107, 111, 112 e 113 della Costituzione, con l’ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge n. 231 del 2012 – recte, dell’art. 3 del decreto-legge n. 207 del 2012, come convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 231 del 2012 – sollevate dal Tribunale ordinario di Taranto, in riferimento agli artt. 3, 24, 102, 104 e 112 della Costituzione, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 2013.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 maggio 2013.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA