ADOZIONE LEGITTIMANTE E RECISIONE INCONDIZIONATA DEI RAPPORTI CON LA FAMIGLIA D’ORIGINE

Cass. civile, Sez. I, ord. interlocutoria, 5 gennaio 2023, n. 230 – Pres. e Rel. Acierno

 

VERSO UN’ADOZIONE LEGITTIMAMENTE PIU’ “MITE” NEI CASI IN CUI, IN CONCRETO, LO ESIGE L’INTERESSE DEL MINORE

Il Collegio, visto l’art. 134 Cost.; la L. n. 87 del 1953, art. 23, ritiene rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 2,3 e 30 Cost., ed all’art. 117 Cost., con riferimento all’art. 8 Cedu; agli art. 3 e 21 della Convenzione Onu fatta a a New York il 20/11/1989 e ratificata con L. 20 maggio 1991 n. 176; all’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, la questione di costituzionalità riguardante la L. n. 184 del 1983, art. 27, comma 3, nella parte in cui stabilisce che con l’adozione legittimante derivante dall’accertamento dello stato di abbandono e dalla dichiarazione di adottabilità cessano irreversibilmente i rapporti dell’adottato (e conseguentemente del minore adottabile per effetto della dichiarazione di adottabilità) con la famiglia di origine estesa ai parenti entro il quarto grado (L. n. 184 del 1983, art. 10, comma 4), escludendo la valutazione in concreto del preminente interesse del minore a non reciderli secondo modalità stabilite in via giudiziale.

 

ordinanza 5 gennaio 2023, n. 230