LA PRIMA SENTENZA DELLA CASSAZIONE SUL NUOVO 391-QUATER C.P.C. LA REVOCAZIONE DEL GIUDICATO CONTRARIO ALLA CEDU SOLO SE C’È LESIONE DEL DIRITTO ALLO STATO DELLA PERSONA (NON ANCHE DI QUALSIASI ALTRO DIRITTO FONDAMENTALE CHE PRESUPPONE LO STATO MA NON SI IDENTIFICA IN ESSO)

Cass. civile, Sez. III, 17 marzo 2025, n. 7128

Non è possibile interpretare l’art. 391-quater c.p.c. nel senso per cui la nuova ipotesi di revocazione possa invocarsi in tutti i casi in cui la violazione commessa dallo Stato mediante la sentenza passata in giudicato, il cui contenuto sia stato dichiarato contrario alla Convenzione EDU, abbia leso, genericamente, diritti personali o, addirittura, tutti i casi in cui la lesione abbia, in generale, avuto ad oggetto diritti fondamentali non patrimoniali, quand’anche gli stessi presupponessero o derivassero da un determinato status personale.

Se il legislatore avesse inteso riconoscere la possibilità della revocazione anche in caso di sentenze costituenti violazione della Convenzione EDU con riguardo a posizioni soggettive diverse da quelle aventi ad oggetto direttamente il riconoscimento di status personali, non avrebbe così chiaramente indicato la limitazione del rimedio all’ipotesi di violazione che abbia “pregiudicato un diritto di stato della persona”.

L’espressione utilizzata dal legislatore delegato, riferendosi ad “un diritto di stato della persona”, allude chiaramente ad un diritto che dello stato della persona deve rappresentare, sul piano dell’ordinamento, la diretta implicazione, esprimendo, cioè, in via diretta il contenuto normativo dello stato della persona.

La suddetta espressione normativa deve, pertanto, certamente intendersi come volta ad indicare come oggetto della tutela revocatoria esclusivamente le violazioni che abbiano pregiudicato il diritto al riconoscimento di un determinato status personale, cioè si siano risolte nella negazione totale o parziale di esso, o anche nel tardivo riconoscimento dello status alla persona, con una compromissione insuscettibile di riparazione solo per equi-valente, ovvero ancora i casi in cui vi sia stata erronea attribuzione di uno status personale oggettivamente pregiudizievole secondo l’ordinamento o tardivo disconoscimento di esso e la compromissione derivatane per la persona non sia  rimediabile con la sola riparazione per equivalente.

Essa non può, invece, ragionevolmente intendersi, né sul piano letterale né su quello sistematico, come volta ad indicare: a) il pregiudizio ad un qualunque diritto fondamentale o non patrimoniale, anche se personalissimo, ed anche se presupponente certamente o, comunque, derivante da un determinato status soggettivo del suo titolare, ma leso senza che questo status sia stato direttamente negato o riconosciuto come limitato o riconosciuto tardivamente; b) il pregiudizio derivante ad un qualunque diritto fondamentale o non patrimoniale, anche se personalissimo, la cui lesione non sia stata conseguenza della attribuzione errata di uno status o del tardivo disconoscimento di esso.

Una cosa è, infatti, il pregiudizio incidente direttamente sul diritto al riconoscimento di uno status soggettivo personale, il pregiudizio, cioè, che si risolve nella negazione o nel tardivo riconoscimento di uno status personale al quale si abbia diritto (ad es. lo status di figlio di un determinato soggetto), ovvero nell’illegittima attribuzione di uno status che si sia negato di possedere (es. lo status di genitore di un determinato soggetto), pregiudizio che può essere rimosso solo con il riconoscimento effettivo dello status illegittimamente negato o con la eliminazione dell’attribuzione dello status illegittimamente operata (il che, naturalmente non toglie che, durante il tempo in cui lo status non è stato attribuito o è stato erroneamente attribuito, il pregiudizio verificatosi debba essere risarcito necessariamente per equivalente).

Altra cosa è il pregiudizio arrecato ad uno ”stato soggettivo personale”, inteso – in senso generico ed atecnico – come la mera titolarità di un qualsiasi altro diritto, anche se si tratti di diritti fondamentali, inviolabili, di natura personale e non patrimoniale ed anche se eventualmente si tratti di un diritto che presupponga la titolarità di un determinato status personale: diritti la cui natura non implica necessariamente l’insuscettibilità di una tutela per equivalente e che, anzi, in taluni casi, sono tutelabili solo per equivalente, in forma risarcitoria.

In questi ultimi casi la titolarità dello status o la non titolarità dello status non sono l’oggetto diretto della lesione, che avviene senza che la spettanza dello status sia stata posta in dubbio o senza che si sia attribuito al soggetto uno status che non gli spetta. Non può dirsi, allora, pregiudicato il diritto di stato della persona.

 

Cass. civile, Sez. lII, 17 marzo 2025, n. 7128