Va rimessa al Primo Presidente della Corte di Cassazione, ai fini dell’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione relativa alla natura del fermo dei beni mobili registrati previsto dall’art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ed in particolare se esso sia configurabile come strumento di conservazione della garanzia del credito oppure come atto prodromico all’espropriazione forzata, o addirittura come atto esecutivo, e quindi se la relativa impugnazione introduca una causa ordinaria di accertamento, ovvero un giudizio di opposizione “preventiva” all’esecuzione o, nella terza ipotesi, di opposizione successiva.
22240_Cassazione civile 20 ottobre 2014 (696.74 Kb)