MATRIMONIO OMOSESSUALE CONTRATTO ALL’ESTERO: IL TRIBUNALE DI PESARO ORDINA LA CANCELLAZIONE DELLA TRASCRIZIONE

Il matrimonio contratto all’estero tra soggetti dello stesso sesso non può essere qualificato come “matrimonio” per l’ordinamento italiano, mancando uno dei requisiti essenziali e, quindi, non può produrre effetti giuridici; ne consegue che non è possibile alcuna trascrizione, non sussistendo un matrimonio per l’ordinamento italiano.

 

Anche se le unioni omosessuali rientrano nella nozione di formazione sociale di cui all’art. 2 Cost. e anche se alle persone dello stesso sesso spetta il diritto fondamentale di vivere una condizione di coppia ottenendone il riconoscimento giuridico, l’art. 2 Cost. non consente una automatica equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio, spettando al Parlamento, nell’esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette.

 

Trib. Pesaro_decreto 21 ottobre 2014 (65.95 Kb)