MATERNITA’ SURROGATA: ALLA CORTE COSTITUZIONALE IL DIVIETO DI INSERIRE NELL’ATTO DI NASCITA IL GENITORE INTENZIONALE NON BIOLOGICO

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 6, della legge 40/2014, degli artt. 18 del DPR 396/2000, e 64 comma 1, lett. g della l. 218/95, nella parte in cui non consentono che possa essere riconosciuto e dichiarato esecutivo per contrasto con l’ordine pubblico, il provvedimento giudiziario straniero relativo all’inserimento nell’atto di Stato civile di un minore procreato con la maternità surrogata del cosiddetto genitore di intenzione non biologico, per contrasto con numerosi articoli della costituzione, della convenzione europea per la protezione dei diritti umani, della convenzione del 20 novembre 1989 delle Nazioni unite sui diritti dei minori e dell’articolo 24 della carta dei diritti fondamentali dell’unione europea.

 

8325_Cass civile 29 aprile 2020 (1754.13 Kb)