LA MUTATA NATURA (OGGI PEREQUATIVA-COMPENSATIVA) DELL’ASSEGNO DIVORZILE NE GIUSTIFICA LA CONSERVAZIONE IN CASO DI INSTAURAZIONE DI UNA NUOVA FAMIGLIA DI FATTO? LA PAROLA ALLE SEZIONI UNITE

Merita di essere rimeditato l’orientamento secondo il quale l’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, sciogliendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, determina la decadenza dall’assegno divorzile senza possibilità per ii giudicane di ponderare i redditi dei coniugi al fine di stabilire, comunque, dell’indicata posta una misura.

Le ragioni di un ripensamento dell’indicato orientamento derivano dalla natura prevalentemente perequativa-compensativa (anziché assistenziale) che viene oggi riconosciuta all’assegno divorzile (cfr. Sez. Un. 18287/2018), di cui l’ex coniuge ha diritto di godere non solo perché soggetto economicamente più debole, ma anche per quanto ha fatto e sacrificato  nell’interesse della famiglia.

La questione per cui si sollecita l’intervento delle Sezioni Unite è allora quella di stabilire se, instaurata la convivenza di fatto, il diritto all’assegno divorzile dell’ex coniuge, sperequato nella posizione economica, si estingue automaticamente o se siano invece praticabili scelte interpretative che, guidate dalla obiettiva valorizzazione dato dall’avente diritto al patrimonio della famiglia e dell’altro coniuge, sostengono la conservazione dell’assegno divorzile, negli effetti compensativi suoi propri, anche, se del caso, per una modulazione da individuarsi nel diverso contesto sociale di riferimento.

 

28995_Cass. civile 17 dicembre 2020