FAMIGLIA DI FATTO E OBBLIGAZIONI NATURALI: ESCLUSA LA RIPETIBILITÀ DI QUANTO SPONTANEAMENTE VERSATO DURANTE LA CONVIVENZA

Nell’ambito della famiglia di fatto, le somme erogate, durante la convivenza, da un convivente a favore dell’altro, che si trovi in condizioni di precarietà economica, vanno qualificate specie se sussite proporzionalità tra i mezzi di cui l’erogante dispone e l’interesse da soddisfare, come atti di adempimento di un’obbligazione natura. Ciò in quanto la convivenza more uxorio assume il rilievo di formazione sociale dalla quale scaturiscono doveri di natura sociale e morale (che includono anche quello di assistenza economica) di ciascun convivente nei confronti dell’altro. Tali somme, quindi, non sono ripetibili quando la convivenza more uxorio viene meno.

1277_Cassazione civile 22 gennaio 2014 (1352.58 Kb)