IUS VARIANDI EX ART. 1453, COMMA 2, C.C.: OLTRE ALLA RISOLUZIONE SI PUÒ CHIEDERE ANCHE IL RISARCIMENTO DEL DANNO

La parte che, ai sensi dell’art. 1453, secondo comma, cod. civ., chieda la risoluzione del contratto per inadempimento nel corso del giudizio dalla stessa promosso per ottenere l’adempimento, può domandare, contestualmente all’esercizio dello ius variandi, oltre alla restituzione della prestazione eseguita, anche il risarcimento dei danni derivanti dalla cessazione degli effetti del regolamento negoziale.

8510_Cassazione civile 11 aprile 2014 (1473.06 Kb)