FACOLTÀ PER IL CURATORE DI SCIOGLIERSI DAL PRELIMINARE NEL CASO IN CUI IL PROMISSARIO ACQUIRENTE ABBIA TRASCRITTO PRIMA DEL FALLIMENTO LA DOMANDA EX ART. 2932 C.C.

Va rimessa la Primo Presidente della Corte di Cassazione, affinché valuti l’opportunità della sua rimessione alle Sezioni Unite, la questione concernente la possibilità per il curatore di esercitare la facoltà, concessagli dall’art. 72 legge fall., di sciogliersi dal contratto preliminare, con il quale l’imprenditore poi fallito abbia promesso in vendita un immobile a un terzo, anche nel caso in cui il terzo promissario acquirente abbia trascritto, prima del fallimento, la domanda di cui all’art. 2932 c.c.
 
 
 

27111_Cassazione civile 4 dicembre 2013 (346.26 Kb)