Cass. civile, Sez. Un. 19 marzo 2025, n. 7299 – Pres. Manna, Rel. Rubino
In tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell’attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità , in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria.
Qualora non sia possibile l’introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l’intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda anche se arbitrariamente frazionata, e terrà conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite, escludendo la condanna in suo favore o anche ponendo in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92 primo comma c.p.c., integrando l’abusivo frazionamento della domanda giudiziale un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale .
Esula dal tema dell’abusivo frazionamento del credito, l’ipotesi delle più domande di risarcimento dei danni derivanti da illecito extracontrattuale: il fondamento della costante affermazione in termini di infrazionabilità della domanda risarcitoria (e del credito con essa fatto valere) non si rinviene in questi casi prioritariamente nel richiamo ai principi di correttezza e buona fede o di lealtà processuale, né nella tensione verso la ragionevole durata del processo, ma discende direttamente dal principio del giudicato, che presuppone che l’accertamento di un medesimo fatto lesivo debba avvenire in unico contesto, coprendo il dedotto e il deducibile, tranne che non si verifichino aggravamenti, in caso di danni alla persona, o conseguenze sopravvenute. In quseto caso l’esigenza sottesa è principalmente quella di evitare che, a fronte di uno stesso fatto lesivo, si formino giudicati contrastanti.
In relazione al campo applicativo entro il quale il frazionamento è abusivo, le Sez. Un, nel far salva la possibilità del creditore del ricorso a una tutela processuale frazionata, hanno evidenziato come la trattazione dinanzi a giudici diversi di una medesima vicenda ”esistenziale”, sia pure connotata da aspetti in parte dissimili, incida negativamente sia sulla ”giustizia” sostanziale della decisione (che può essere meglio assicurata veicolando nello stesso processo tutti i diversi aspetti e le possibili ricadute della stessa vicenda, evitando di fornire al giudice la conoscenza parziale di una realtà artificiosamente frammentata), sia sulla durata ragionevole dei processi (in relazione alla possibile duplicazione di attività istruttoria e decisionale), sia sulla stabilità dei rapporti.
In rapporto a queste preoccupazioni è stato allora puntualizzato che: a) l’espressione “medesimo rapporto di durata” va letta in senso storico/fenomenologico, con conseguente attribuzione ad essa del significato di “relazione di fatto” realizzatasi tra le parti nella concreta vicenda da cui deriva la controversia; b) nell’espressione “medesimo fatto costitutivo”, l’aggettivo ”medesimo” va inteso come sinonimo di ”analogo” e non di ”identico” ( e, comunque, non come fatto costitutivo del le singole pretese ai sensi dell’art. 1173 c.c., ma come fatto storico che, seppur diverso, abbia però la medesima natura di quello che sia già stato già dedotto in giudizio (Cass. 4282/2012; Cass. 9317/2013).
Cass. Sez. Un. 19 marzo 2025, n. 7299