LA CASSAZIONE CHIARISCE I CONFINI TRA MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA E ATTI PERSECUTORI NEI CONFRONTI DELL’EX: DECISIVA L’EFFETTIVA INTERRUZIONE DI CONVIVENZA

Cass. Penale, Sez. VI, 3 marzo 2023, n. 9187

 

La distinzione tra i reati di maltrattamenti e atti persecutori appare netta quando i fatti illeciti sono commessi dopo la chiusura del vincolo da parte dell’ex coniuge (divorzio), con conseguente applicazione della sola forma aggravata di cui all’art. 612-bis, c.p.

In questa ipotesi, infatti, sulla base dei criteri sopra indicati non è più in atto la convivenza.

Quando, invece, le condotte sopraffattorie e violente proseguono anche dopo la cessazione della convivenza e sono commesse dal coniuge separato o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, si pone il problema, dal momento che il delitto potrebbe essere punito sia dall’art. 612-bis, comma 2, c.p. sia dall’art. 572 c.p.

Secondo l’interpretazione costante, quando le azioni vessatorie, fisiche o psicologiche, siano commesse ai danni del coniuge separato si configura il solo reato di maltrattamenti, in quanto con il matrimonio o con l’unione civile la persona resta comunque “familiare”, presupposto applicativo dell’art. 572 c.p. Con riguardo, invece, ai casi in cui il fatto sia commesso da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, per distinguere se si configuri il reato di cui all’art. 572 c.p. o del 612-bis, comma 2, c.p. occorre analizzare due elementi:

1. L’esistenza di una effettiva convivenza (572 c.p.) e non solo di una relazione affettiva (612-bis c.p.);

2. L’effettiva interruzione della convivenza (612-bis c.p.)

 

Questo secondo requisito, cioè l’effettiva interruzione della convivenza, è cruciale in quanto dalla sua esistenza deriva l’applicazione dell’art. 612-bis, comma 2, c.p. e, di converso, l’esclusione del reato di maltrattamenti.

Nei casi di cessazione della convivenza, è necessario verificare se tra l’autore del reato e la persona offesa non vi sia più quella consuetudine di vita che connotava il precedente rapporto. La verifica non sempre è agevole proprio per la fluidità e la complessità delle relazioni di coppia, specie quando vi siano figli piccoli e provvedimenti giudiziari, civili o minorili, che impongono una loro gestione comune; oppure per la necessità di un tempo di assestamento ai fini della definizione dei pregressi rapporti affettivi quando siano stati prolungati e la chiusura sia recente.