DOPO IL MUTUO SOLUTORIO, ANCHE IL MUTUO “CONDIZIONATO” AL VAGLIO DELLE SEZIONI UNITE

Prima Presidente della Corte di Cassazione decreto 10 ottobre 2024

Va rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione: “se, in presenza di accordo negoziale con cui una banca concede una somma a mutuo effettivamente erogandola al mutuatario ma convenendo al tempo stesso che tale importo sia immediatamente ed integralmente restituito alla mutuante con l’intesa che esso sarà svincolato in favore del mutuatario solo al verificarsi di determinate condizioni, la configurabilità a carico del medesimo mutuatario di una obbligazione attuale di restituzione della somma per gli effetti di cui all’art. 474, comma I, c.p.c. imponga inderogabilmente che l’importo erogato sia stato successivamente svincolato in favore del mutuatario ovvero se, al contrario, possano prospettarsi regolamenti contrattuali idonei a determinare l’insorgenza di un obbligo restitutorio

Conseguentemente, se, in presenza di accordo negoziale con cui una banca concede una somma a mutuo effettivamente erogandola al mutuatario ma convenendo al tempo stesso che tale importo sia immediatamente ed integralmente restituito alla mutuante con l’intesa che esso sarà svincolato in favore del mutuatario solo al verificarsi di determinate condizioni, il contratto cosi stipulato nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata possa fungere da titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474, comma 2 n. 3, c.p.c. contro il mutuatario solo allorché nelle medesime forme dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata sia attestato lo svincolo delle somme già mutuate e ritrasferite alla mutuante ovvero se, al contrario, un siffatto contratto concluso nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata possa costituire titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474, comma 2 n. 3,c.p.c. anche in assenza di attestazione dello svincolo effettuata secondo le modalità previste da tale ultima disposizione, allorché il regolamento contrattuale sia idoneo a determinare l’insorgenza di un obbligo restitutorio caratterizzato da attualità anche prima del detto svincolo”.

L’orientamento prevalente è nel senso che “il contratto di mutuo stipulato nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata possa reputarsi da solo idoneo titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474, comma 2 n. 3, c.p.c., sebbene all’erogazione iniziale del denaro al cliente abbiano fatto immediato seguito la sua restituzione alla banca e la sua costituzione in deposito destinato ad essere svincolato in favore del mutuatario al verificarsi di predeterminate condizioni”.

In senso contrario, si è recentemente espressa Cass. n. 12007 /2024, secondo cu i la traditio della somma mutuata (rea lizzata con la disponibilità giuridica concessa al mutuatario) non determina ex se l’insorgenza del l’obbligazione restitutoria consacrata nell’atto pubblico: al l’immediata restituzione dell’importo al la banca finanziatrice (ad altro titolo e, cioè, per la costituzione del deposito) non può riconoscersi il significato di atto di disposizione della somma mutuata compiuto dal soggetto finanziato; anzi, per il complesso del le pattuizioni negoziali risultanti dall’atto pubblico, la traditio della somma oggetto del finanziamento risulta soltanto apparente e, invero, subordinata ad un vero e proprio successivo atto di erogazione da parte della banca, previo avveramento di alcune condizioni.

Parte della dottrina ha criticato la soluzione prospettata da Cass. n. 12007/2024, ritenendo corretta l’impostazione seguita dalla giurisprudenza precedente.

Si è, infatti, escluso, in forza della ratio evincibile dalla disciplina recata dagli artt. 1782 e 1834 e.e., “che la somma consegnata dal cliente alla banca per la costituzione di deposito cauzionale infruttifero sia effettivamente divenuta di proprietà dell’istituto di credito” e si è anche sostenuto – per giustificare “la qualificabilità del mutuo come titolo esecutivo anche in assenza di certificazioni dello svincolo delle somme effettuate nelle forme dell’atto pubblico o della scrittura privata” – che “il diritto restitutorio dell’istituto di credito debba considerarsi immediatamente dotato del requisito della attualità, anche in caso di costituzione del deposito cauzionale” . A tal riguardo, “il mutuo notarile attesterebbe la sussistenza di due obbligazioni: una gravante sul mutuatario, da ritenersi attuale, dal momento che la somma è stata erogata al medesimo e deve essere da costui restituita al fine di estinguere il debito contrattuale; l’altra gravante sull’istituto di credito depositario, da considerarsi non attuale, poiché subordinata al verificarsi delle condizioni del lo svincolo”.

 

Cass Prima Presidente decreto 10 ottobre 2024