IPOTECA ISCRITTA SU BENE POI ASSOGGETTATO A CONFISCA A TITOLO DI MISURA DI PREVENZIONE EX LEGE N. 575 DEL 1965

Alla luce dell’art. 1, commi da 189 a 205, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cd. Legge di Stabilità 2013), l’acquisto del bene confiscato da parte dello Stato, a seguito dell’estinzione di diritto dei pesi e degli oneri iscritti o trascritti prima della misura di prevenzione della confisca, non è a titolo derivativo, ma a titolo originario e quindi libero dai pesi e dagli oneri, pur iscritti o trascritti anteriormente alla misura di prevenzione. 
Il titolare del diritto reale di godimento o di garanzia è ammesso ad una tutela di tipo risarcitorio e la competenza è attribuita al tribunale che ha disposto la confisca. L’ammissione del credito, di natura concorsuale, è subordinata alla condizione di cui all’art. 52, comma 1, lett. g, del d.lgs. n. 159 del 2001, vale a dire che il credito non sia strumentale all’attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità. Al creditore è addossato l’onere di provare la ricorrenza delle condizioni per l’ammissione al passivo del suo credito. Il diniego di ammissione al credito è impugnabile ex art. 666 cod. proc. pen. Competente a conoscere delle opposizioni – proposte dai creditori concorrenti – al piano di riparto proposto dall’Agenzia Nazionale è il giudice civile del luogo dove ha sede il tribunale che ha disposto la confisca.
 
 

10532_Cassazione civile 7 maggio 2013 (1199.38 Kb)