APPROVATA LA TABELLA UNICA NAZIONALE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE C.D. MACROPERMANENTI

D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12

 

Il d.P.R. 13 gennaio 2025 n. 12 ha attuato la delega contenuta nell’art. 138 cod. ass. prevedendo un sistema di monetizzazione del danno alla persona con postumi superiori al 9% (dal 10% al 100%).

Il regolamento si applica ai danni causati da sinistri stradali causati da veicoli soggetti all’obbligo di assicurazione (a prescindere dal fatto che siano assicurati o meno). Quindi si applicherà – ad esempio – alle ipotesi di scontro tra due autoveicoli, ma non all’ipotesi di scontro tra due biciclette, salva la questione dell’applicazione analogica.

Si applica, inoltre, ai danni causati da colpa medica, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 7 I. 8 marzo 2017 n. 24.

Il sistema di liquidazione è un sistema “a punto”; quindi il risarcimento si determina moltiplicando il numero di punti percentuali che esprimono l’invalidità permanente per una somma di denaro, che varia col variare del grado di invalidità.

Il valore monetario del punto di invalidità non è fisso, ma muta in funzione di tre variabili:

a) varia necessariamente in aumento in misura proporzionale al grado di invalidità permanente; questa variazione si ottiene moltiplicando il valore base del punto per un coefficiente denominato moltiplicatore biologico; questo coefficiente parte da 2,75773 per una invalidità del 10%, per arrivare sino a 10,9472 per una invalidità del 100%;

b) varia necessariamente in diminuzione in misura inversamente proporzionale all’età della vittima; questa variazione si ottiene moltiplicando il valore base del punto per un coefficiente denominato demoltiplicatore demografico; questo coefficiente è pari ad “1” per una vittima di anni uno, e si riduce in misura variabile sino 0,522 per una vittima di 100 anni di età;

c) può variare (ma ciò non è necessario) in funzione della sofferenza morale provocata dall’infortunio, secondo quattro gradi (nessuno, minimo, medio o grave); questa variazione si ottiene moltiplicando il valore base del punto per un coefficiente denominato moltiplicatore morale.

Tale variazione però non è indefettibile: sarà il giudice, caso per caso, a valutare se essa debba essere applicata, ed in caso affermativo se debba esser applicata nella misura minima, media o massima.

Pertanto, la liquidazione del danno morale sotto forma di coefficiente incrementale del valore monetario del danno biologico lega indissolubilmente il quantum del primo al quantum del secondo; il danno morale medio potrà andare da un quarto alla metà del danno biologico.

 

D.P.R.-13-gennaio-2025-n.-12