LA CARICA DI PRESIDENTE DELL’AUTORITÀ PORTUALE APERTA A TUTTI I CITTADINI UE

L’esercizio di poteri d’imperio può giustificare la deroga alla libera circolazione dei lavoratori prevista dall’articolo 45, paragrafo 4, TFUE. Tuttavia, il ricorso a tale deroga non puo essere giustificato dal solo fatto che il diritto nazionale attribuisca poteri d’imperio al presidente di un’autorita portuale. E necessario pure che tali poteri siano effettivamente esercitati in modo abituale da detto titolare e non rappresentino una parte molto ridotta delle sue attivita. Infatti, detta deroga deve ricevere un’interpretazione che ne limiti la portata a quanto e strettamente necessario per salvaguardare gli interessi generali dello Stato membro interessato, che non possono risultare in pericolo qualora poteri d’imperio vengano esercitati solo in modo sporadico, o addirittura eccezionalmente, da parte di cittadini di altri Stati membri. (La Corte ha evidenziato che dalle informazioni comunicate dal governo italiano risulta che i poteri del presidente di un’autorita portuale costituiscono una parte marginale della sua attivita, la quale presenta in generale un carattere tecnico e di gestione economica che non puo essere modificato dal loro esercizio. Inoltre, secondo detto governo, tali medesimi poteri possono essere esercitati unicamente in modo occasionale o in circostanze eccezionali. In tale contesto, ha quindi concluso nel senso che un’esclusione generale dell’accesso dei cittadini di altri Stati membri alla carica di presidente di un’autorita portuale italiana costituisce una discriminazione fondata sulla nazionalita vietata dall’articolo 45, paragrafi da 1 a 3, TFUE).

 

270_Corte Giustizia UE 10 settembre 2014 (230.26 Kb)