FATTO e DIRITTO
Considerato che sussistono i presupposti per definire il giudizio nel merito, ritenuta la completezza dell’istruttoria e del contradditorio e sentite sul punto le parti costituite;
Considerato, infatti, che la definizione del giudizio dipende da un’unica questione di diritto, relativa all’applicabilità ratione temporis dell’art. 21-nonies legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede (nella versione risultante dalla modifiche apportate dall’art. 6, comma 1, lett. d) legge 7 agosto 2015, n. 124) il termine massimo di diciotto mesi per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio diretto a rimuovere provvedimenti di autorizzazione o, come nella specie, attributivi di vantaggi economici;
Ritenuto che il termine dei diciotto mesi non può applicarsi in via retroattiva, nel senso di computare anche il tempo decorso anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, atteso che tale esegesi, oltre a porsi in contrasto con il generale principio di irretroattività della legge (art. 11 preleggi), finirebbe per limitare in maniera eccessiva ed irragionevole l’esercizio del potere di autotutela amministrativa;
Ritenuto, infatti, che l’eventuale applicazione retroattiva, nel senso ritenuto dal T.a.r., finirebbe per sottoporre l’esercizio del potere di annullamento ad un termine inferiore rispetto ai diciotto mesi voluti dalla legge, dovendosi inevitabilmente detrarre, in quanto già consumato, il periodo di tempo intercorrente tra l’adozione del provvedimento e la data di entrata in vigore della legge;
Ritenuto che tale interpretazione porterebbe, per assurdo, all’irragionevole conseguenza che per i provvedimenti adottati diciotto mesi prima dell’entrata in vigore della nuova norma, l’annullamento d’ufficio sarebbe, per ciò solo, precluso;
Ritenuto, pertanto, che, rispetto ai provvedimenti adottati anteriormente all’attuale versione dell’art. 21-nonies legge n. 241 del 1990, il termine dei diciotto mesi non può che cominciare a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione e salva, comunque, l’operatività del “termine ragionevole” già previsto dall’originaria versione dell’art. 21-nonies legge n. 241 del 1990;
Ritenuto che l’applicazione dei suesposti principi conduce, nel caso di specie, all’accoglimento dell’appello proposto dalla Regione, alla luce, in particolare, delle seguenti ulteriori considerazioni:
il provvedimento di autotutela impugnato (che, sebbene impropriamente qualificato dall’Amministrazione in termini di atto dichiarativo della nullità, è un annullamento d’ufficio) è stato adottato il 22 dicembre 2015 (quando ancora, quindi, dalla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, erano decorsi poco più di quattro mesi);
il termine complessivamente decorso rispetto alla data del provvedimento annullato (adottato in data 8 luglio 2013) non può ritenersi irragionevole, specie se si considera che un primo provvedimento di annullamento d’ufficio era stato già adottato dall’Amministrazione nel novembre del 2014;
il provvedimento del novembre 2004, sebbene poi annullato dal T.a.r. per difetto di motivazione e vizi procedimentali, assume, tuttavia, una valenza sostanzialmente interruttiva del termine, perché già vale ad escludere il consolidarsi di un affidamento incolpevole sulla stabilità degli effetti del provvedimento;
Ritenuto, pertanto, che l’appello debba essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, debba essere rigettato il ricorso di primo grado;
Ritenuto che la novità della questione affrontata giustifica l’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio;
PQM
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio,
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati: