E’ inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione il ricorso diretto a contestare le ordinanze con le quali l’Ufficio Centrale del Referendum istituito presso la Suprema Corte di Cassazione ha determinato il contenuto del quesito referandario. Tali ordinanze sono insindacabili in sede giurisdizionale, stante la natura di organo rigorosamente neutrale dell’organo che le ha adottate, essenzialmente titolare di funzioni di controllo esterno espletate in posizione di terzietà ed indipendenza nell’ambito del procedimento referendario costituzionale, con la connessa impossibilità di qualificare gli atti dallo stesso adottati in materia di referendum come atti oggettivamente e soggettivamente amministrativi.
20445_TAR Lazio 20 ottobre 2016 (226.76 Kb)