LE SANZIONI INFLITTE DALLA CONSOB (NEL C.D. CASO EXOR) SONO “PENE” E PRECLUDONO IL PROCESSO PENALE PER GLI STESSI FATTI

1. In base all’art. 4 del Protocollo n. 7 nessuno può essere sottoposto a procedimento penale dalle giurisdizioni di un medesimo Stato in ragione di una infrazione per la quale sia già stato assolto o condannato con una decisione definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di quello Stato.
 
2. Al fine di valutare l’esistenza di una sanzione di natura penale occorre avere riguardo a tre criteri tra loro alternativi e non cumulativi: 1) la qualificazione giuridica della sanzione nel diritto nazionale; 2) la natura della violazione; 3) la natura e il grado di severità della sanzione. 
 
3, Sebbene per l’ordinamento italiano le sanzioni irrogate dalla Consob non abbiano natura penale, nell’ambito dell’ordinamento della CEDU ad esse deve, invece, riconoscersi natura penale. Hanno, in particolare, natura penale le sanzioni patrimoniali (di importo compreso tra 500.000 e 3.000.000 di euro) e interdittive (incapacità temporanea di amministrare in capo ai rappresentanti delle società coinvolte) applicate dalla Consob nel c.d. caso Exor per la riscontrata violazione dell’art. 187 ter, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 1998, (intitolato “manipolazione del mercato). 
 
4, La natura penale di tali sanzioni si desume sia dalla loro severità, sia dal carattere generale degli interessi (normalmente tutelati dal diritto penale) che esse sono dirette a proteggere (l’integrità dei mercati e la fiducia del pubblica sulla sicurezza della transazione).
 
5. Il sindacato giurisdizionale esercitato dalla Corte d’appello sulle sanzioni irrogate dalla Consob rispetta il principio del sindacato di piena giurisdizione di cui all’art. 6, § 1 della Convenzione. La Corte d’appello è competente, infatti, a giudicare dell’esistenza, in fatto come in diritto, dell’infrazione contestata; è chiamata ad apprezzare la proporzionalità della sanzione inflitta rispetto alla gravità dei comportamento rimproverati; ha il potere di annullare la sanzione o di rideterminarne l’importo.
 
6. Il processo penale iniziato nei confronti dei soggetti già sanzionati in via definitiva dalla Consob, avendo ad oggetto le stesse violazioni già oggetto del procedimento innanzi alla Consob, costituisce violazione del principio del ne bis in idem di cui all’art. 4 del protocollo n. 7. 
 
 

Affaire Grande Stevens et autres c. Italie (449.81 Kb)