Il Collegio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato può essere ricondotto nell’alveo degli organi legittimati a sottoporre alla Corte i dubbi di costituzionalità sulle norme che è tenuto ad applicare, cumulando sia l’elemento soggettivo (“il giudice”) sia l’elemento oggettivo (“il giudizio”).
Sotto il profilo soggettivo, la composizione dell’Autorità è tale da porla in una posizione di indipendenza e di neutralità, sottraendola a qualsiasi condizionamento “esterno” sia da parte degli organi di indirizzo politico, sia da parte di terzi.
Sotto il profilo oggettivo, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato è un’autorità amministrativa indipendente rientrante nel genus delle autorità di garanzia, che svolge funzioni analoghe a quelle giurisdizionali, consistenti nella riconduzione di atti e fatti nell’ambito delle fattispecie astratte previste dalla legge antitrust, con esclusione di qualsiasi apprezzamento che non sia di ordine strettamente giuridico
Nell’esercizio della funzione di tutela della concorrenza, che rappresenta il nucleo principale della sua attività, l’Autorità non sceglie (pondera) tra una pluralità di interessi concorrenti (a differenza della pubblica amministrazione in senso classico che, pur in modo imparziale, è tenuta a bilanciare contrapposti interessi pubblici e privati), ma si limita, al pari di un giudice, ad applicare la legge al caso concreto. L’agire dell’Autorità non è, infatti, caratterizzato da profili di vera e propria discrezionalità amministrativa, potendosi al più ravvisare una discrezionalità di tipo tecnico, derivante dall’applicazione di regole tecniche di natura economica.
Proprio perché svolge una funzione di garanzia, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha, dunque, un grado di indipendenza, pari alla terzietà che deve avere un giudice; mentre lo stesso livello di indipendenza non è rinvenibile con riferimento alle autorità di regolazione. A dimostrazione di quanto appena affermato depone la circostanza che le funzioni in materia antitrust potrebbero, in linea teorica, essere esercitate anche dal giudice; là dove, invece, i poteri di regolazione non potrebbero mai essere attribuiti ad organismi giurisdizionali.
AGCM Ordinanza 3 maggio 2018 n. 1 (148.72 Kb)