16.07.2012 Diritto civile
Fideiussione e contratto autonomo di garanzia
17.07.2012 Diritto amministrativo
L’atto amministrativo retroattivo
18.07.2012 Diritto amministrativo processuale
Il Presidente del Consiglio Comunale di ZETA – in applicazione di apposita disposizione del regolamento consiliare che, per il caso di convocazione urgente dell’assise, prevede che l’avviso di convocazione con il relativo ordine del giorno deve essere consegnato almeno ventiquattro ore prima – con avviso in data 25 gennaio 2011 convocava la riunione del consiglio comunale per il successivo 26 gennaio 2011.
Il messo comunale, non avendo rintracciato al suo domicilio il consigliere Tizio, ne altre persone,
familiari o conviventi, cui poter validamente consegnare l’avviso di convocazione, procedeva alla notifica nelle forme dell’art. 140 c.p.c.
Il Consigliere Tizio, cui la raccomandata recante la comunicazione del deposito dell’avviso di convocazione presso la casa comunale era pervenuta solo il 28 gennaio 2011, ha chiesto al competente Tribunale amministrativo regionale l’annullamento dell’avviso di convocazione,
dell’applicata disposizione regolamentare e di tutte le delibere adottate nella riunione consiliare del 26 gennaio 2011, deducendo:
a) Nullità dell’avviso di convocazione, in quanto effettivamente conosciuto solo il28 gennaio 2011, con conseguente impossibilità di esercizio di poteri/doveri inerenti alla carica di consigliere comunale;
b) Illegittimità della citata disposizione regolamentare nella parte in cui, ai fini della
notificazione degli avvisi di convocazione del consiglio comunale richiama tra l’altro le norme di cui all’art. 40c.p.c., nell’ipotesi in cui tale rinvio debba considerarsi statico e non dinamico e non tenga perciò conto dell’interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale,
secondo cui la notifica si perfeziona per il destinatario solo con il ricevimento della
raccomandata o con il decorso di dieci giorni dalla sua spedizione;
c) Illegittimità dell’avviso di convocazione per violazione e falsa applicazione della
disposizione regolamentare di cui si discute, con riferimento all’applicazione del
richiamato 140 c.p.c., nonché eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, in quanto nel procedere alla notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c il messo comunale non aveva svolto alcuna indagine in ordine alla effettiva irreperibilità del notificando, senza esperire alcun tentativo di notifica diretta e a mani proprie:
d) Illegittimità delle delibere adottate nella seduta consiliare del 26 gennaio 2011, oltre che per evidente illegittimità derivata, anche per eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione e perplessità dell’azione amministrativa, in quanto ne l’ufficio del Presidente del Consiglio comunale né il Segretario generale avevano fatto constatare la effettività e ritualità delle notifiche degli avvisi di convocazione del consiglio.
IL Comune Zeta ha resistito al ricorso deducendo:
a) La legittimità e regolarità della notifica dell’avviso di convocazione del consiglio comunale, conforme alla vigente normativa regolamentare, nulla potendosi imputare all’attività del messo comunale che aveva proceduto alla notifica;
b) L’inammissibilità del richiamo da parte del ricorrente all’interpretazione operata dalla Corte Costituzionale dell’art. 140 c.p.c. tale interpretazione essendo riferita all’esercizio di difesa nei procedimenti giurisdizionali e non essendo quindi applicabile nei procedimenti amministrativi;
c) L’inammissibilità del ricorso per non essere stata fornita dal ricorrente la c.d. prova dio resistenza;
d) L’inammissibilità del ricorso per mancata notifica dello stesso ad almeno uno dei due contro interessati facilmente individuabili, tali essendo per un verso gli altri consiglieri comunali che avevano partecipato regolarmente alla seduta consiliare in questione( e che avevano un interesse alla conservazione delle delibere validamente adottate) e per altro verso i soggetti destinatari delle favorevoli delibere assunte in tale riunione;
e) L’infondatezza del ricorso, atteso che, essendo stata decisa la convocazione d’urgenza del consiglio comunale nella precedente seduta del 24 gennaio 2011, cui il ricorrente era stato presente, era onere di ciascun consigliere allertarsi per consentire la corretta notificazione dell’avviso di convocazione.
Il candidato proceda alla redazione della sentenza affrontando tutte le questioni di rito e di merito.
Anche ove si ritenga di motivare una pronuncia di rito, dovranno essere affrontate tutte le questioni residue.
19.07.2012 Diritto tributario
Interpello e autotutela tributaria