I temi ESTRATTI e i temi NON ESTRATTI delle prove scritte
Prova del 7 giugno 2016 – Tema teorico in diritto amministrativo
Estratto
● Descritti i caratteri degli atti politici e degli atti di alta amministrazione, tratti il candidato della loro natura giuridica e dei mezzi di tutela esperibili.
Non estratti
● Principio di effettività della tutela, efficacia esterna ed efficacia soggettiva del giudicato amministrativo.
● Ordinamenti speciali e autonomia della tutela; profili sostanziali e processuali.
Prova dell’8 giugno 2016 – Atto defensionale di diritto e procedura civile
Estratto
● Tizio acquistava un fondo da Caio, che espressamente dichiarava essere il bene non gravato da servitù alcuna.
A seguito dell’affermazione da parte di Sempronio, proprietario di fondo finitimo, di essere titolare di un diritto reale di servitù di passaggio sull’immobile, Tizio conveniva quest’ultimo in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce al fine di ottenere sentenza di accertamento della insussistenza della servitù e condanna al ripristino dello stato dei luoghi, alterati dall’esistenza di un viottolo. Conveniva, altresì, in giudizio Caio affinché, in caso di reiezione della domanda principale, questi fosse condannato al pagamento di una somma in conseguenza della riduzione di valore del fondo acquistato e al risarcimento del danno.
Resisteva alla domanda Sempronio, dimostrando di avere le chiavi del cancello per accedere al viottolo e passare sul fondo di Tizio, mentre Caio rimaneva contumace.
Il Tribunale rigettava la domanda proposta nei confronti di Sempronio con sentenza non definitiva, depositata il 16.1.2012, avverso la quale Tizio formulava riserva di appello e rimetteva la causa sul ruolo per la trattazione della domanda subordinata svolta nei confronti di Caio.
Quest’ultimo si costituiva in giudizio all’udienza di precisazione delle conclusioni, eccependo preliminarmente la nullità della notifica dell’atto introduttivo nei suoi confronti, in quanto consegnato dall’ufficiale giudiziario, presso la sua residenza, a mani del figlio convivente, di sedici anni, tossicodipendente, nel cui zaino scolastico, solo pochi mesi prima della predetta udienza di precisazione delle conclusioni, aveva rinvenuto la copia dell’atto di citazione. Produceva documentazione medica pertinente sullo stato di salute del figlio.
Eccepiva, inoltre, con espressa richiesta di rimessione in termini, che, da tempo immemorabile Sempronio non aveva più utilizzato il passaggio sul fondo venduto e che, pertanto la servitù doveva ritenersi estinta. Resisteva, nel merito, all’avversa pretesa rilevando che a fronte della sua dichiarazione di libertà del fondo da pesi ed oneri pregiudizievoli, Tizio aveva, comunque, potuto visionare l’immobile prima dell’acquisto.
Il Tribunale accoglieva la domanda di Tizio, con sentenza depositata il 20.3.2014, condannando Caio alla refusione del danno patito da Tizio, ivi compresa la riduzione del prezzo.
Appellava Caio, con citazione notificata a Tizio ed a Sempronio, insistendo in tutte le proprie eccezioni e difese di rito e di merito. Tizio si costituiva resistendo all’impugnazione, proponendo, inoltre, appello incidentale avverso la sentenza resa nei confronti di Sempronio. Quest’ultimo, a sua volta si costituiva in giudizio eccependo il giudicato formatosi in suo favore e l’inammissibilità di tutte le domande di Caio, ammettendo, tuttavia, espressamente nelle proprie difese di non
aver utilizzato personalmente il passaggio sul fondo limitrofo da più di venti anni, pur possedendo le chiavi del cancello, ma che tale passaggio era comunque esercitato da altra persona con lui convivente.
La Corte di appello di Lecce, non pronunciandosi sull’appello incidentale di Tizio, in accoglimento dell’appello principale di Caio, dichiarava estinta la servitù di passaggio per non uso, evidenziando come tale ultima circostanza era stata espressamente ammessa dall’appellato Sempronio, restando, pertanto, superflua la rimessione al primo giudice della causa, pur essendo nulla la notifica della citazione introduttiva eseguita dall’Ufficiale giudiziario. Dichiarava assorbite le restanti domande.
Rediga il candidato il ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di Appello nell’interesse di Sempronio.
Non estratti
● Il Colonnello X, esperto cavaliere appartenente all’arma dei Carabinieri, nel corso di una manifestazione equestre durante la quale è tradizionalmente eseguito un complesso esercizio con i cavalli lanciati ad alta velocità, cadeva al suolo riportando gravissime lesioni al capo in seguito alle quali rimaneva permanentemente inabile.
Agiva, pertanto, dinanzi al Tribunale civile di Roma in data 15.1.2009, chiedendo il risarcimento dei danni subiti riferibili alla mancata adozione, da parte dell’Amministrazione, di cautele a protezione dei militari impegnati nella pericolosa manifestazione (casco protettivo), nonché alla circostanza che per i cavalli, e per i militari stessi, non era stato rispettato il periodo di riposo tra la prova dell’esercizio e la sua esecuzione pubblica, come abitualmente praticato nel caso dello svolgimento di esercizi equestri.
Con il medesimo atto agivano in giudizio, altresì, il coniuge e i figli per ottenere il risarcimento dei danni morali e materiali da essi stessi subiti.
Si costituiva in giudizio il Ministero della difesa, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, per essere la controversia devoluta al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva.
L’Amministrazione eccepiva, inoltre, l’intervenuta prescrizione della pretesa, e contestava, infine, nel merito la fondatezza della pretesa stessa, non essendo provato che l’occorso fosse derivato da dolo o colpa di essa Amministrazione.
Rilevava, in particolare, che erano state adottate tutte le misure prescritte da norme regolamentari per la protezione fisica dei militari e degli animali impegnati; che nessun evento consimile si era mai verificato in oltre 100 anni di svolgimento della manifestazione; che condizioni meteorologiche avverse avevano costretto a non rispettare effettivamente in modo integrale l’intervallo di riposo tra l’ultima prova dell’esercizio e lo svolgimento della manifestazione, ma che tale mancato rispetto era stato contenuto in un anticipo di soli pochi minuti per esigenze connesse alle Autorità presenti; che tutti i cavalieri avevano prestato il loro consenso scritto; che
il personale addetto aveva confermato la piena idoneità degli animali allo svolgimento dell’esercizio.
Espletata consulenza tecnica sulla persona del Colonnello X, la causa veniva trattenuta in decisione. Il militare, tuttavia, pochi giorni dopo la effettuazione della perizia, era deceduto, senza che tale circostanza venisse dichiarata dal difensore costituito.
Con sentenza depositata il 20.7.2012 il Tribunale, rigettate le eccezioni in rito e nel merito proposte dalla difesa pubblica, accoglieva tutte le domande proposte dal Colonnello X e dai suoi congiunti, condannando l’Amministrazione al risarcimento del danno. Evidenziava, in particolare, il Tribunale, che l’occorso era riferibile all’Amministrazione, per aver i suoi dipendenti fatto svolgere la manifestazione senza rispettare gli adeguati tempi di riposo e senza aver fornito ai militari apposito casco protettivo, e non avendo l’Amministrazione dato prova del fortuito.
Con atto notificato in unica copia presso il difensore costituito tanto per il Colonnello X che per i suoi congiunti, in data 30.9.2013, l’Amministrazione interponeva appello riproponendo le disattese eccezioni di difetto di giurisdizione e di prescrizione e contestando nel merito le affermazioni del Tribunale sulla base di quanto dedotto in primo grado.
Si costituivano in giudizio la moglie e i figli del Colonnello X, in proprio e nella qualità di eredi, eccependo la tardività dell’appello; la inesistenza della notifica sia in quanto effettuata nei confronti del loro dante causa, deceduto nel corso del primo grado di giudizio, sia perché effettuata in unica copia, e la infondatezza delle difese nel merito svolte dall’Amministrazione.
Rediga il Candidato la comparsa conclusionale per l’Amministrazione della difesa.
● Tizio con atto pubblico del 10 gennaio 2009 donava a Caio un immobile ad uso commerciale di sua proprietà sito in Roma, Via Cola di Rienzo n. 919.
Con atto pubblico del 12 gennaio 2009 Tizio donava poi lo stesso immobile a Sempronio che, venuto a conoscenza del precedente atto di donazione, si affrettava a trascrivere il proprio titolo d’acquisto il 13 gennaio 2009, mentre la donazione a favore di Caio era trascritta il 15 gennaio 2009.
Caio, resosi conto dell’accaduto, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Roma, con atto di citazione, notificato in data 17 aprile 2009, Tizio e Sempronio per sentir dichiarare la nullità dell’atto di donazione posto in essere tra loro e, chiedendo, in subordine, la condanna degli stessi al risarcimento del danno, in via solidale, quantificato nella somma pari al valore dell’immobile donato ed a quella derivante dalle spese sostenute per la donazione, la trascrizione ed i tributi relativi, nonché per quelle derivanti dalla penale corrisposta alla società ALFA s.r.l. in relazione al contratto di appalto stipulato in data 11 gennaio 2009 per la ristrutturazione del locale.
Sempronio si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto di tutte le domande azionate da Caio, mentre Tizio, al quale l’atto di citazione era stato notificato a mezzo posta nel suo esercizio commerciale ed ivi ricevuto dalla segretaria, era dichiarato contumace.
Il Tribunale, all’esito dell’istruttoria e della CTU diretta alla quantificazione del valore dell’immobile, in accoglimento della domanda principale, dichiarava la nullità della donazione tra Tizio e Sempronio, con sentenza pubblicata in data 20 giugno 2011.
Con atto di citazione a comparire per l’udienza del 20 febbraio 2012, Sempronio proponeva appello avverso la sentenza di primo grado notificando l’atto al difensore di Caio e, per Tizio, nel luogo di residenza anagrafica, procedendo, poi, alla tempestiva iscrizione della causa a ruolo. Nel grado di appello si costituiva il solo Caio con comparsa di risposta depositata in data 4 febbraio 2012, a fronte della prima udienza fissata al 24 febbraio 2012, ai sensi dell’art. 168 bis, quarto comma c.p.c., chiedendo il rigetto dell’appello; riproponeva, inoltre, tutte le domande subordinate dirette al risarcimento dei danni.
Trattenuta la causa in decisione, la Corte di Appello, con sentenza depositata in data 2 marzo 2015, in accoglimento dell’appello di Sempronio dichiarava valida ed efficace la donazione da questi ricevuta e, pronunciandosi sulla richiesta risarcitoria, condannava Sempronio e Tizio, ex art. 2043 c.c., in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti da Caio, escludendo la sola voce commisurata alla penale corrisposta all’impresa di ristrutturazione, in quanto danno non prevedibile.
Sempronio, con atto ritualmente notificato, proponeva ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di Appello, eccependo la nullità dell’intero giudizio a causa della nullità della notifica dell’atto introduttivo a Tizio, non ricevuta da questi a mani; la nullità della sentenza per essersi il giudice pronunciato sulle richieste risarcitorie di Caio il quale si era costituito in appello tardivamente; la violazione o falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., tenuto conto della natura del
negozio; la insufficiente motivazione della decisione di appello anche in punto di quantificazione dei danni, avendo il giudice di merito acriticamente recepito gli esiti della CTU di primo grado, benché puntualmente contestati.
Assunte le vesti del legale di Caio, rediga il candidato l’atto giudiziario per tutelare la posizione del proprio assistito, che ha manifestato l’interesse alla conservazione del bene o ad essere integralmente risarcito per il danno subito da entrambi i soggetti coinvolti.
Prova del 9 giugno 2016 – Tema teorico in diritto civile con riferimento al diritto romano
Estratto
● Premessi cenni sulle forme di inazione nel diritto romano, illustri il candidato la rilevanza del silenzio e dell’inerzia nel negozio giuridico.
Non estratti
● Premessi cenni sui mezzi di tutela del creditore nel diritto romano, esponga il candidato i connotati dell’azione surrogatoria, soffermandosi, altresì, sulla esperibilità della stessa in caso di inidoneo esercizio da parte del debitore delle azioni dirette a tutelare il proprio patrimonio per effetto di accordi fraudolenti.
● Interesse della società di capitali e interesse del socio pubblico nella società a partecipazione pubblica, anche con riguardo alla revoca dell’amministratore e ai profili di responsabilità di quest’ultimo. Cenni sull’actio pro socio nel diritto romano.
Prova del 10 giugno 2016 – Tema teorico in diritto e procedura penale
Estratto
● Concorso c.d. esterno in associazione di tipo mafioso: profili problematici con riferimento al principio di legalità e a quello di prevedibilità di elaborazione sovranazionale. Possibili vicende della relativa contestazione nei diversi gradi di giudizio: mutamento del fatto e della qualificazione giuridica.
Non estratti
● Le nozioni di “privata dimora” e di “domicilio” nel codice penale con riferimento, altresì, alla disciplina processuale delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, nonché delle riprese video di comportamenti non comunicativi.
● Tutela sostanziale e processuale della vittima della violenza di genere con particolare rifermento agli atti persecutori.
Diario delle prove scritte del concorso a 10 posti di Avvocato dello Stato (G.U. 4a Serie speciale n. 38 del 13-5-2016)
Concorso (12 marzo 2015)
Concorso per esame teorico-pratico a dieci posti di Avvocato dello Stato – indetto con DAG 22 dicembre 2015 (GU 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n.3 del 12-1-2016)