GIUDIZIO DI VESSATORIETA’ TRA SQUILIBRIO ECONOMICO E SQUILIBRIO NORMATIVO

Corte di giustizia, 23 novembre 2023 c 321/22, Provident Polska

In forza dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto. Secondo costante giurisprudenza, per quanto riguarda l’esame della sussistenza di un siffatto significativo squilibrio, esso non può limitarsi ad una valutazione economica di natura quantitativa che si basi su un confronto tra il valore complessivo dell’operazione oggetto del contratto, da un lato, e i costi posti a carico del consumatore dalla clausola contrattuale di cui trattasi, dall’altro. Infatti, un significativo squilibrio può risultare dal mero fatto di un pregiudizio sufficientemente grave alla situazione giuridica in cui il consumatore, quale parte del contratto di cui trattasi, viene collocato in forza delle disposizioni nazionali applicabili, sia esso in forma di restrizione al contenuto dei diritti che, ai sensi di tali disposizioni, egli trae da tale contratto o di ostacolo all’esercizio dei medesimi o ancora dell’imposizione di un obbligo ulteriore, non previsto dalla disciplina nazionale.
Per contro, qualora una valutazione economica di natura quantitativa riveli un significativo squilibrio, quest’ultimo può essere accertato senza che sia necessario esaminare altri elementi. Nel caso di un contratto di credito, un siffatto accertamento può essere effettuato, in particolare, se i servizi forniti come corrispettivo dei costi extrainteressi non rientrano ragionevolmente tra le prestazioni effettuate nell’ambito della conclusione o della gestione di tale contratto, o se gli importi posti a carico del consumatore a titolo di spese di concessione e di gestione del mutuo appaiono manifestamente sproporzionati rispetto all’importo prestato. Il giudice del rinvio deve tener conto, al riguardo, dell’effetto delle altre clausole contrattuali al fine di stabilire se le suddette clausole determinino un significativo squilibrio a danno del mutuatario

LA REGOLA INSINDACABILITA’ DELL’OGGETTO PRINCIPALE DEL CONTRATTO E DELLA CONGRUITA’ DEL CORRISPETTIVO E LE SUE ECCEZIONI
Secondo l’articolo 8, della direttiva succitata, la valutazione del carattere abusivo delle clausole contrattuali non verte né sulla definizione dell’oggetto principale del contratto, né sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall’altro, purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile.
A tal riguardo, occorre ricordare che una commissione che copra la remunerazione dei servizi connessi all’esame, alla concessione o al trattamento del mutuo o del credito o di altri servizi analoghi inerenti all’attività del mutuante occasionata dalla concessione del mutuo o del credito non può essere considerato come rientrante negli impegni principali risultanti da un contratto di credito.

 

CURIA 23 novembre 2023, c 321