Si segnala un interessante contrasto giurisprudenziale sull’applicabilità del principio espresso dalle Sezioni Unite Coppola nel 2021 (la confisca del denaro essendo questo bene di valore è sempre confisca diretta) nell’ipotesi in cui il profitto del reato non integri un accrescimento patrimoniale (e quindi una somma di denaro sia entrata illecitamente nel patrimonio del reo), ma un mancato decremento patrimoniale (come accade tipicamente nei reati tributari).
In questo caso, secondo un indirizzo (minoritario) successivo alla sentenza Coppola, la somma di denaro affluita sul conto corrente successivamente alla commissione del reato e di provenienza lecita non può essere considerata profitto del reato.
Per contro, secondo l’opposto (e prevalente indirizzo), la tesi appena riportata porterebbe alla irragionevole conclusione di dover ritenere che il profitto del reato, quando consiste in un risparmio di spesa, non sarebbe mai costituito da denaro, perchè non vi è mai una somma di denaro fisicamente identificabile che “entra” nel patrimonio del beneficiato.
Ciò, però, comporterebbe la generale esclusione, per tutte le ipotesi di profitto integrato da risparmio di spesa, dell’ammissibilità della confisca diretta, quindi, anche quando il il denaro sia già presente sul conto corrente bancario al momento della commissione del reato (anche se, in questo caso, l’indirizzo minoritario sopra riportato ammette la confisca diretta).
Tuttavia, l’ammissibilità della confisca diretta anche con riguardo all’ipotesi di profitto derivante da risparmio di spesa sembra discendere da un preciso elemento normativo, D.Lgs, 74 del 2000, art. 12-bis, ossia proprio la disposizione che detta la disciplina relativa alla confisca nei reati tributari.