I PRESUPPOSTI PER L’ESTENSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE AL DISTRIBUTORE CHE NE CONDIVIDE I SEGNI DISTINTIVI: LA PAROLA ALLA CORTE DI GIUSTIZIA

Cass. Civ., Sez. III, 6 marzo 2023, n. 6568

 

Un recente indirizzo giurisprudenziale estende la qualifica di produttore al distributore in base a un criterio meramente oggettivo, fondato sulla coincidenza, in tutto o nella parte prevalente per il percipiente, del marchio o della ragione sociale del produttore stricto sensu rispetto al marchio o alla ragione sociale del soggetto (distributore/fornitore, importatore) che così viene equiparato quanto alla responsabilità verso il consumatore, al “comunista” di tali elementi distintivi.

È possibile una diversa interpretazione in base alla quale la tutela dell’utilizzatore effettuata mediante l’estensione della responsabilità del produttore a chi produce non è, ma ne condivide significativi dati esterni è offerta soltanto quando l’”apposizione” sia una materiale impressione dell’elemento distintivo sul prodotto effettuata da chi non è produttore per volutamente fruire di un’ambiguità rispetto al produttore e non solo quando il produttore e chi non è produttore condividono comunque e oggettivamente elementi alquanto consistenti nei propri dati identificativi

VA, pertanto, rimessa alla Corte di giustizia UE la seguente questione pregiudiziale: “se sia conforme all’articolo 3, primo comma, direttiva 85/374/CEE – e, se non sia conforme, perchè non lo sia – l’interpretazione che estenda la responsabilità del produttore al fornitore, anche se quest’ultimo non abbia materialmente apposto sul bene il proprio nome, marchio o altro segno distintivo, soltanto perchè il fornitore abbia una denominazione, un marchio o un altro segno distintivo in tutto o in parte coincidenti con quello del produttore”.

 

Cass. 6 marzo 2023, n. 6568