Cass. civile, Sez. II, 20 giugno 2022, n. 19758
La Seconda Sezione civile ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni unite, la questione, su cui sussiste contrasto, inerente all’usucapibilità del bene, oggetto di decreto di espropriazione per pubblica utilità, nell’ipotesi in cui la P.A. non si sia immessa nel relativo possesso, ed in particolare se, in tal caso, si realizza in modo automatico il cd. “constitutum possessorium” in favore all’ente espropriante o se, invece, il possesso continui a permanere in capo all’occupante.